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Divieto co.co.co nella PA: la delibera della Corte dei Conti Piemonte
Lavoro

Divieto co.co.co nella PA: la delibera della Corte dei Conti Piemonte

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La Corte dei Conti Piemonte ricorda il divieto in vigore dal 1 luglio 2019. Dati RGS: collaboratori PA crollati dell'85% in 9 anni.

La Corte dei Conti del Piemonte, con la delibera 63/2026/REG dell'1 giugno 2026, ha ricordato che il divieto di stipulare contratti co.co.co nella pubblica amministrazione vale dal 1 luglio 2019. La precisazione arriva dopo che alcuni regolamenti regionali, fra cui quelli della Regione Piemonte, avevano provato a introdurre eccezioni interne non compatibili con la norma nazionale.

Il divieto vale dal 1 luglio 2019

L'articolo 7, comma 5-bis del Decreto Legislativo 165/2001, introdotto dalla riforma Madia, vieta alle pubbliche amministrazioni di firmare contratti di collaborazione esclusivamente personali, continuativi e con tempi e luogo di lavoro fissati dal committente. I contratti stipulati in violazione sono nulli, scatta la responsabilita' erariale per chi li sottoscrive e i dirigenti perdono la retribuzione di risultato. La sezione regionale di controllo del Piemonte richiama gli enti che ancora oggi inseriscono eccezioni nei propri regolamenti, ricordando che nessuna fonte secondaria puo' derogare alla norma nazionale.

Restano ammessi solo gli incarichi di lavoro autonomo previsti dal comma 6 dello stesso articolo, a condizioni strette: oggetto determinato collegato a un progetto specifico, impossibilita' accertata di usare risorse interne, prestazione temporanea e altamente qualificata, durata e compenso fissati in anticipo. Nessun rinnovo e' ammesso. Anche il diploma non basta: serve una laurea o un'esperienza comprovata sul caso specifico, con costo proporzionato a quello che l'ente avrebbe sostenuto internamente.

Da 9.472 a 1.450 collaboratori: il calo nei dati del Conto Annuale

I numeri della Ragioneria Generale dello Stato mostrano un effetto concreto della norma. Nel comparto Funzioni Locali i collaboratori esterni con contratto coordinato e continuativo sono passati da 9.472 unita' nel 2013 a 1.450 nel 2022: una riduzione dell'84,7% in nove anni. La spesa correlata ha seguito lo stesso percorso, da 107,75 milioni di euro a 18,59 milioni, con un calo dell'82,7%. Il segnale piu' forte arriva dalla circolare RGS per il Conto Annuale della pubblica amministrazione: la sezione dedicata ai contratti coordinati e continuativi e' stata eliminata dalle tabelle di rilevazione, perche' quelle posizioni non dovrebbero piu' esistere negli enti pubblici.

La pratica sul campo racconta pero' un'altra storia. La magistratura contabile ha aperto controlli su numerosi enti che continuano a usare quella formula sotto altre etichette: incarichi professionali rinnovati ogni anno, consulenze senza procedura comparativa, lavoratori autonomi che di fatto rispettano gli orari e il luogo decisi dall'ente. Le delibere della Corte dei Conti in tema di incarichi esterni sono passate da casi isolati a un filone di controllo strutturato, con le sezioni regionali che incrociano periodicamente i dati del Conto Annuale con quelli pubblicati sui portali di trasparenza degli enti.

Cosa cambia per gli enti e per i professionisti

Per gli enti locali la conseguenza e' operativa: chi ha bisogno di una professionalita' esterna deve passare per un incarico di lavoro autonomo ai sensi del comma 6, con procedura comparativa, requisiti tassativi e oggetto delimitato. Per i professionisti, la richiesta della PA si sposta verso prestazioni puntuali ad alta specializzazione, mentre il rapporto continuativo resta precluso. Cambia anche l'impostazione degli appalti pubblici di servizi, denunciata dal Manifesto dell'economia dei servizi firmato a marzo 2025 da sedici associazioni di rappresentanza, che chiedono regole piu' eque per un settore da 70 miliardi di euro.

Sul versante delle competenze richieste contano sempre di piu' le competenze digitali avanzate rispetto al titolo accademico, soprattutto per gli incarichi tecnici che la PA puo' ancora assegnare in via autonoma. La filiera edtech si muove nella stessa direzione, come mostra l'acquisizione di EntryLevel da parte di HEX del gennaio 2025. Gli enti che non hanno ancora aggiornato i propri regolamenti rischiano contestazioni dal controllo contabile: l'allineamento alle norme va verificato prima della prossima campagna di affidamenti.

Domande frequenti

Da quando è in vigore il divieto di contratti co.co.co nella pubblica amministrazione?

Il divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) nella pubblica amministrazione è in vigore dal 1 luglio 2019, come previsto dal Decreto Legislativo 165/2001 riformato dalla legge Madia.

Quali sono le conseguenze per gli enti che stipulano contratti co.co.co in violazione della norma?

I contratti stipulati in violazione sono nulli, scatta la responsabilità erariale per chi li sottoscrive e i dirigenti coinvolti perdono la retribuzione di risultato. Inoltre, nessuna fonte normativa secondaria può derogare al divieto nazionale.

In quali casi la pubblica amministrazione può ancora affidare incarichi esterni?

La PA può affidare incarichi di lavoro autonomo solo se rispettate condizioni stringenti: oggetto determinato e collegato a un progetto specifico, impossibilità di utilizzare risorse interne, prestazione temporanea e qualificata, durata e compenso definiti in anticipo, senza possibilità di rinnovo.

Quali requisiti devono possedere i professionisti per ottenere incarichi esterni nella PA?

È necessario possedere una laurea o un'esperienza comprovata sul caso specifico, con un costo proporzionato a quello che l’ente avrebbe sostenuto internamente. Per incarichi tecnici, le competenze digitali avanzate sono sempre più richieste.

Qual è stato l’effetto della norma sul numero di collaboratori co.co.co nella PA?

Dal 2013 al 2022 i collaboratori esterni con contratto co.co.co sono diminuiti da 9.472 a 1.450 unità, con una riduzione dell'84,7%. Anche la spesa correlata è crollata da 107,75 a 18,59 milioni di euro.

Cosa rischiano gli enti che non aggiornano i propri regolamenti in linea con la normativa nazionale?

Gli enti che non si adeguano rischiano contestazioni e controlli da parte della Corte dei Conti, che incrocia periodicamente i dati degli incarichi conferiti con quelli ufficiali, esponendo gli enti a sanzioni e responsabilità contabili.

Pubblicato il: 4 giugno 2026 alle ore 08:44

Michele Monaco

Articolo creato da

Michele Monaco

Redattore Michele Monaco è imprenditore, ricercatore e docente universitario con oltre vent'anni di esperienza nell'innovazione digitale, nella formazione e nella consulenza strategica. Laureato in Scienze Politiche e Internazionali, è CEO di Adventus Consulting Jdoo (Umag, Croazia dove risiede stabilmente) e Presidente Nazionale di ENBAS, ente bilaterale attivo nella formazione professionale e nelle politiche attive per il lavoro. In qualità di Coordinatore Nazionale dei Progetti di Ricerca presso ERSAF, guida iniziative che coniugano intelligenza artificiale e formazione, tra cui FindYourGoal.it, piattaforma di orientamento scuola-lavoro basata sul modello LifeComp, Avatar4University.Org, sistema AI per la creazione di corsi universitari con avatar docente, KeepYouCare.it, piattaforma di telemedicina, telesoccorso e telerefertazione. È inoltre Delegato della Regione Calabria presso il Ministero degli Esteri per la Cooperazione Internazionale ed è membro del tavolo delle regioni, dove coordina un progetto per la creazione di un Hub Formativo in Tunisia. Docente a contratto di Diritto dell'Economia e Diritto Internazionale presso la SSML di Lamezia Terme e presso l'Università Telematica eCampus, è autore di pubblicazioni in ambito pedagogico sulle competenze caratteriali e il framework LifeComp. Ha tenuto interventi al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, in Regione Lombardia e a Buenos Aires su temi che spaziano dalla pedagogia speciale, alla telemedicina ed alla cooperazione internazionale. Innovation Manager certificato MISE, unisce visione strategica e competenza tecnologica con una vocazione per il dialogo istituzionale e la ricerca applicata.

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