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ANAC annulla gara da 10 milioni: le 4 clausole restrittive contestate
Lavoro

ANAC annulla gara da 10 milioni: le 4 clausole restrittive contestate

Delibera ANAC 218/2026 boccia gara da 10,2 milioni: certificazioni ISO come requisito e divieto subappalto senza motivazione. Cosa evitare.

Con la delibera n. 218 del 10 giugno 2026 ANAC ha invitato un Comune dell'area vesuviana ad annullare in autotutela una gara europea da 10.226.927 euro per il servizio di igiene urbana. I vizi contestati nel bando pubblicato il 27 febbraio 2025 sono quattro: requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, un divieto assoluto di subappalto senza motivazione, riferimenti a criteri ambientali abrogati e un'errata attribuzione dei ruoli tra Comune e centrale di committenza.

Le certificazioni ISO come requisito di partecipazione bocciano il bando

Il primo vizio riguarda il paragrafo 6.3 del disciplinare, che imponeva agli operatori economici il possesso di tre certificazioni per essere ammessi alla gara: ISO 14001:2015 (ambientale), UNI EN ISO 9001:2015 (qualità) e ISO 37001:2016 (anticorruzione). L'articolo 100 comma 12 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), come modificato dal decreto correttivo n. 209/2024, stabilisce che le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti indicati dai commi precedenti dello stesso articolo. La tassatività non lascia margine: chiedere certificazioni ISO ulteriori limita di fatto il novero degli operatori che possono partecipare, con effetto restrittivo sulla concorrenza. Nel caso specifico la contraddizione è evidente, perché la stessa ISO 37001:2016 è prevista sia come requisito obbligatorio a pena di esclusione, sia come criterio premiale da 2 punti a pagina 42 del disciplinare. ANAC ha ricondotto la violazione all'articolo 6, comma 1, lettera i) del Regolamento adottato con delibera 268/2023, che elenca le gravi violazioni legittimanti l'adozione di un parere motivato.

Divieto assoluto di subappalto, CAM abrogati e RUP mai nominato

Il secondo vizio è la totale assenza di motivazione a supporto del divieto assoluto di subappalto, che l'articolo 119 comma 2 del Codice impone di giustificare caso per caso in relazione alle specifiche caratteristiche dell'appalto. Il terzo problema riguarda la contraddittorietà nei criteri ambientali minimi: nelle premesse il disciplinare cita i CAM del decreto ministeriale del 7 aprile 2025, mentre diversi criteri premiali (fra cui i subcriteri 1.2, da 1.7 a 1.12 e 2.1) richiamano ancora i CAM del decreto 23 giugno 2022, oggi non più vigenti. Il quarto punto riguarda la governance della procedura. Il Comune vesuviano, non qualificato né per la fase di gara né per quella di esecuzione, ha delegato la centrale di committenza dell'Agenzia Area Nolana ma il disciplinare indica come RUP il Responsabile del servizio ambiente del Comune stesso, mentre l'articolo 15 del Codice richiede che sia la CUC a nominare il proprio RUP. Anche la fase esecutiva non può restare in capo al Comune finché non ottiene la qualificazione.

Perché il caso interessa anche le scuole autonome

La delibera riguarda un servizio di igiene urbana, ma il principio di tassatività dei requisiti vale per ogni stazione appaltante, incluse le istituzioni scolastiche autonome che pubblicano gare per pulizia, mensa, viaggi di istruzione, manutenzione o servizi informatici. L'articolo 100 del Codice consente di chiedere solo tre requisiti speciali: iscrizione al registro delle imprese, fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto (calcolato sui migliori tre dei cinque anni precedenti) e contratti analoghi eseguiti negli ultimi dieci anni, anche a favore di privati. Aggiungere certificazioni ISO, iscrizioni ad albi facoltativi o requisiti soggettivi non tipizzati espone il bando al rischio di annullamento in autotutela, con perdita di tempo e slittamento dei servizi essenziali. La stessa cautela va applicata al subappalto (mai un divieto assoluto senza motivazione specifica), ai CAM (che il MASE aggiorna con frequenza) e alla corretta ripartizione dei ruoli quando la scuola si appoggia a una centrale di committenza esterna o a un ufficio della città metropolitana.

Il Comune vesuviano ha venti giorni per comunicare ad ANAC come intende adeguarsi. In caso di inerzia, l'Autorità impugnerà direttamente la documentazione di gara davanti al giudice amministrativo, allungando ulteriormente i tempi di un affidamento pubblicato il 27 febbraio 2025 e ancora bloccato dopo diciassette mesi.

Domande frequenti

Quali sono le principali clausole restrittive contestate da ANAC nella gara del Comune vesuviano?

Le clausole contestate sono: requisiti di partecipazione ulteriori rispetto alla legge (come certificazioni ISO obbligatorie), divieto assoluto di subappalto senza motivazione, riferimenti a criteri ambientali abrogati e errata attribuzione dei ruoli tra Comune e centrale di committenza.

Perché la richiesta di certificazioni ISO è stata considerata illegittima da ANAC?

ANAC ha ritenuto illegittima la richiesta di certificazioni ISO perché il Codice dei contratti pubblici consente di richiedere solo i requisiti tassativamente previsti dalla legge. Richiedere certificazioni aggiuntive restringe ingiustificatamente la platea dei partecipanti e viola i principi di concorrenza.

Cosa prevede la normativa sul divieto di subappalto nelle gare pubbliche?

Il divieto assoluto di subappalto deve essere sempre motivato e giustificato in base alle specificità dell'appalto. Un divieto senza motivazione, come quello riscontrato nel bando, è contrario all'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici.

Perché il rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) è stato contestato?

Il bando faceva riferimento sia ai CAM del 2025 che a quelli del 2022, ormai abrogati, causando confusione e incoerenza nei criteri ambientali richiesti. È fondamentale applicare solo i CAM in vigore, aggiornati dal MASE, per garantire la legittimità della gara.

In che modo la vicenda riguarda anche le scuole autonome che bandiscono gare?

Il principio di tassatività dei requisiti si applica anche alle scuole autonome: possono chiedere solo i requisiti previsti dall’articolo 100 del Codice. Requisiti aggiuntivi o divieti di subappalto senza motivazione espongono il bando al rischio di annullamento, con conseguenti ritardi nei servizi scolastici.

Cosa succede se il Comune non si adegua alle indicazioni ANAC entro venti giorni?

Se il Comune non comunica le proprie intenzioni ad ANAC entro venti giorni, l’Autorità può impugnare direttamente la documentazione di gara davanti al giudice amministrativo, causando ulteriori ritardi nella procedura di affidamento.

Pubblicato il: 27 luglio 2026 alle ore 13:24

Sara Giorgione

Articolo creato da

Sara Giorgione

Sara Giorgione è laureanda in Lettere Moderne presso l'Università degli Studi di Foggia. Ha maturato esperienza nel settore editoriale, occupandosi di attività legate alla redazione e alla valorizzazione dei contenuti, e svolge attività di moderatrice in eventi letterari, curando il dialogo con autori e pubblico e la conduzione di incontri culturali. Grazie al proprio percorso formativo e professionale ha sviluppato solide competenze nella comunicazione, nella scrittura e nell'organizzazione di iniziative culturali. Su Edunews24 si occupa della cura di contenuti e approfondimenti dedicati al mondo della cultura, dell'attualità e della formazione. È ideatrice e curatrice della rassegna letteraria “Storie da Tè”, progetto nato con l'obiettivo di promuovere la lettura e favorire il confronto tra autori, opere e pubblico attraverso incontri e dialoghi dedicati alla letteratura contemporanea.

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