Un video scolastico pubblicato su Instagram senza il giusto consenso è costato 2.000 euro di sanzione a un istituto comprensivo di Rende, in Calabria. Il Garante per la protezione dei dati personali lo ha stabilito nel provvedimento n. 725 del 27 novembre 2025: il modulo generico firmato dai genitori a settembre non è sufficiente per autorizzare la pubblicazione di immagini di minori sui social media. Con saggi, recite e esami di maturità con le nuove regole per le seconde prove alle porte, la distinzione tra uso privato e diffusione pubblica delle fotografie diventa urgente.
Scattare e conservare foto durante le recite è lecito
Fotografare o filmare durante saggi, recite e gite scolastiche non costituisce una violazione della privacy, a condizione che le immagini vengano conservate per uso personale o familiare. È quanto prevede il vademecum aggiornato del Garante Privacy "La scuola a prova di privacy": la norma si applica a tutti i presenti, genitori compresi, senza bisogno di un consenso esplicito per la raccolta privata.
La logica è la stessa di qualsiasi fotografia di famiglia: immortalare il proprio figlio sul palco durante la recita, o il gruppo classe durante una gita, è un atto privato. I problemi sorgono quando quelle immagini vengono diffuse fuori dalla cerchia ristretta. La linea di confine non è dove si scatta la fotografia, ma dove finisce.
Le recite di fine anno rientrano nelle attività con cui scuole e docenti valorizzano il percorso degli studenti. Strategie per mantenere la motivazione degli studenti a fine anno offrono spunti pratici per chi pianifica questi eventi.
Il consenso generico di inizio anno non vale per i social
Il caso che ha prodotto la sanzione è preciso. L'IC G. Falcone di Rende-Quattromiglia aveva commissionato a un influencer esterno un video promozionale sull'istituto, poi pubblicato sui profili Instagram, Facebook e TikTok. I genitori degli alunni ripresi avevano firmato, a inizio anno, un modulo che autorizzava riprese "durante gite scolastiche o per finalità educative". Il Garante ha ritenuto quel modulo insufficiente.
Il problema non era la mancanza di qualsiasi consenso, ma la mancanza di un consenso specifico e informato. Il GDPR richiede che la diffusione di immagini di minori rispetti tre condizioni:
- Specifico: deve riguardare quella singola iniziativa, non un'autorizzazione generica annuale
- Informato: i genitori devono sapere dove le immagini verranno diffuse (quale piattaforma, quale profilo, quale soggetto pubblica)
- Inequivocabile: la firma deve esprimere un'accettazione chiara, rilasciata prima della pubblicazione e revocabile in qualsiasi momento
La sanzione di 2.000 euro è stata ridotta rispetto al massimo previsto, in considerazione della cooperazione della scuola e della rimozione tempestiva dei contenuti. Il provvedimento n. 725 del 27 novembre 2025 del Garante Privacy stabilisce un precedente rilevante per tutte le scuole che usano i social per comunicazione istituzionale.
Cosa devono fare in pratica genitori e dirigenti
Per i genitori il punto di partenza è diretto: fotografare va bene, pubblicare richiede attenzione. Se si condivide un video su un profilo privato visibile solo ai familiari, il rischio legale è limitato ma la responsabilità verso gli altri genitori resta. Se si pubblica su un profilo pubblico, in un gruppo aperto o su TikTok, serve il consenso esplicito di tutti i genitori dei minori presenti nel video, non solo del proprio figlio.
Per i dirigenti scolastici e i docenti che gestiscono i profili social della scuola, ogni pubblicazione di immagini con alunni richiede un consenso dedicato per quella specifica iniziativa. Le nuove regole sull'adozione dei libri di testo per i dirigenti scolastici ricordano quanto ogni comunicazione ufficiale dell'istituto richieda attenzione procedurale.
Il vademecum aggiornato del Garante copre anche le chat di classe, l'uso dell'intelligenza artificiale nelle scuole e la registrazione delle lezioni: uno strumento pratico per chiunque tratti dati personali in ambito scolastico.
Prima di pubblicare video della recita con altri bambini, il passaggio è uno: chiedere ai genitori di quei bambini, per quella pubblicazione specifica, su quella piattaforma specifica. Pochi secondi che evitano conseguenze ben più lunghe da gestire.
Domande frequenti
È possibile scattare foto e video durante le recite scolastiche senza violare la privacy?
Sì, è lecito fotografare o filmare durante recite, saggi e gite scolastiche se le immagini vengono conservate per uso personale o familiare. Non è necessario un consenso esplicito per la raccolta privata.
Quando è necessario il consenso per pubblicare immagini di minori sui social?
Il consenso è necessario ogni volta che si intendano pubblicare immagini di minori su profili social pubblici o accessibili a terzi. Deve essere specifico per quella pubblicazione, informato sulla destinazione e inequivocabile.
Perché il consenso generico firmato a inizio anno non è sufficiente per la pubblicazione sui social?
Il consenso generico non è valido perché non è specifico per la singola iniziativa e non informa i genitori su dove e come saranno diffuse le immagini. Il GDPR richiede che il consenso sia dettagliato, informato e revocabile in qualsiasi momento.
Cosa rischiano scuole e genitori che pubblicano immagini senza consenso specifico?
La pubblicazione senza consenso specifico può comportare sanzioni amministrative, come nel caso dell’istituto di Rende che ha ricevuto una multa di 2.000 euro. Si rischia inoltre di violare i diritti alla protezione dei dati personali dei minori.
Quali precauzioni devono adottare i dirigenti scolastici nella gestione dei social istituzionali?
I dirigenti scolastici devono raccogliere un consenso esplicito, specifico e informato per ogni iniziativa che preveda la pubblicazione di immagini di alunni. È fondamentale seguire le linee guida del Garante Privacy e aggiornare periodicamente le procedure.
Cosa devono fare i genitori prima di condividere immagini di altri bambini online?
Devono chiedere il consenso esplicito ai genitori degli altri minori coinvolti per quella specifica pubblicazione e su quella piattaforma. Questo semplice passaggio evita problemi legali e rispetta la privacy di tutti i bambini.