La Corte d'appello di Trento ha confermato due anni di reclusione e diecimila euro di risarcimento per un docente accusato di aver colpito al volto un collega all'interno di un istituto scolastico del capoluogo, causandogli un danno permanente alla retina. La sentenza, depositata nei giorni scorsi, rende definitiva la condanna per lesioni personali gravi, salvo ricorso per Cassazione da presentare nei termini di legge.
I fatti del 2017
L'episodio risale all'ottobre 2017. Il marito della donna, anch'egli docente di musica, da tempo sospettava che la moglie avesse una relazione con un collega della stessa scuola. I sospetti, secondo la ricostruzione processuale, si erano consolidati nel tempo, fino a spingerlo a recarsi nell'istituto in cui entrambi insegnavano. Una volta entrato, l'uomo ha sorpreso la moglie in un'aula con l'altro docente. Il tentativo di chiarimento è degenerato nel giro di pochi minuti: dopo una serie di spintoni reciproci, l'altro insegnante ha sferrato un pugno al volto del marito, colpendolo a un occhio. Il referto medico ha riscontrato un danno permanente alla retina, riconducibile, secondo i sanitari, a un trauma diretto e non a un urto accidentale. La vittima ha presentato querela ed è iniziato il procedimento penale, che si è poi spostato dalle aule scolastiche a quelle del tribunale di Trento. Nel corso degli accertamenti i tre protagonisti sono stati identificati come insegnanti di scuole del capoluogo trentino.
La conferma in appello
In primo grado i giudici trentini avevano inflitto due anni di reclusione per lesioni personali gravi e fissato un risarcimento da diecimila euro a favore del marito ferito. La Corte d'appello ha confermato integralmente l'impianto della sentenza, ritenendo provata la responsabilità dell'imputato sulla base della perizia medica acquisita agli atti. Le risultanze cliniche, descritte come dirimenti nei due gradi di giudizio, hanno avuto un peso centrale nella tenuta dell'impianto accusatorio. Durante il processo l'imputato aveva sempre negato sia la relazione con la collega sia il pugno alla vittima, ma per i giudici di secondo grado la dinamica del trauma all'occhio non lascia margini interpretativi: il danno risulta compatibile con un colpo violento, non con un contatto fortuito. La parte civile è stata assistita dall'avvocato Nicola Degaudenz, che aveva presentato la querela e seguito il procedimento sia in primo grado sia in appello.
La condanna diventa definitiva se nei termini previsti la difesa non presenta ricorso per Cassazione. In assenza di nuova impugnazione restano confermati anche i diecimila euro di risarcimento da versare al marito ferito, a oltre otto anni di distanza dai fatti contestati nelle aule della scuola trentina. La vicenda chiude in via giudiziaria un caso costruito sulla perizia medica e sulla querela presentata dalla parte civile, mentre la posizione della moglie, estranea al procedimento penale, è rimasta fuori dal dispositivo.
Domande frequenti
Qual è stata la condanna inflitta al docente coinvolto nell'aggressione?
La Corte d'appello di Trento ha confermato la condanna a due anni di reclusione e un risarcimento di diecimila euro a favore della vittima.
Che tipo di danno ha subito la vittima dell’aggressione?
La vittima ha riportato un danno permanente alla retina, riconducibile a un trauma diretto causato dal pugno ricevuto.
Come si è svolta la vicenda che ha portato alla condanna?
L'episodio è avvenuto nel 2017 durante un confronto tra colleghi all'interno di una scuola, sfociato in uno scontro fisico in cui uno dei docenti ha colpito l'altro al volto.
Qual è stato il ruolo della perizia medica nel processo?
La perizia medica è stata fondamentale nel dimostrare che il danno all’occhio della vittima era compatibile con un colpo violento, sostenendo l’accusa nei due gradi di giudizio.
La sentenza è già definitiva o può essere ancora impugnata?
La sentenza diventerà definitiva solo se la difesa non presenterà ricorso per Cassazione nei termini previsti dalla legge.
La moglie coinvolta nella vicenda ha avuto conseguenze giudiziarie?
No, la posizione della moglie è rimasta estranea al procedimento penale e non è stata coinvolta nel dispositivo della sentenza.