Un docente di una scuola secondaria in provincia di La Spezia ha ottenuto oltre 18mila euro di risarcimento, più interessi e rivalutazione, per la reiterazione illegittima dei contratti a tempo determinato. Il Giudice del Lavoro ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Il caso La Spezia e il precedente da 74mila euro a Reggio Emilia
La sentenza spezzina arriva pochi giorni dopo un altro provvedimento analogo: un docente di religione cattolica di Reggio Emilia, dopo vent'anni di supplenze, ha incassato oltre 74mila euro di indennizzo. Nello stesso filone, un secondo docente di religione ha ottenuto 42.700 euro. Non sono casi isolati: lo stesso ricorso pilota è stato sottoscritto da 156 ATA reggiani, mentre altri sei contenziosi di docenti di religione sono in fase avanzata.
La base normativa è la stessa per tutti: la Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, che impone agli Stati misure efficaci contro l'abuso dei contratti a termine. La clausola 5 dell'Accordo quadro vieta esattamente quello che lo Stato italiano ha fatto per anni: usare la supplenza annuale per coprire posti vacanti e disponibili, cioè esigenze stabili.
Perché ora il tetto del risarcimento raddoppia
Lo snodo è la sentenza 30779/2025 della Corte di Cassazione, depositata il 23 novembre 2025. La Suprema Corte ha riconosciuto che il giudice può quantificare il danno tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione utile al TFR. Prima il tetto pratico era 12 mensilità: ora raddoppia, e resta salva la possibilità di provare un danno ulteriore oltre il limite.
La Cassazione ha inoltre chiarito un punto che tocca centinaia di nuovi immessi in ruolo: il concorso vinto dopo anni di precariato non cancella il diritto al risarcimento, perché la procedura concorsuale offre solo una chance di assunzione, non una sanzione contro l'abuso passato. Vale per i docenti di religione ma anche per tutto il personale scolastico e per la pubblica amministrazione che abbia superato i 36 mesi di servizio a termine. Il filone giurisprudenziale è ormai consolidato: sul solo comparto IRC la Cassazione conta oltre cinquanta pronunce a favore dei docenti, e la stessa logica viene ora applicata alle altre discipline.
Chi può fare ricorso e quanto vale
Il bacino è ampio. Secondo i dati del MIM aggiornati al 24 settembre 2025, nel solo anno scolastico 2025/26 risultano 182.641 contratti a tempo determinato, di cui 76.100 sul sostegno. I requisiti per il ricorso sono semplici: aver superato i 36 mesi di servizio con contratti a termine, anche non continuativi, e per chi è già stato stabilizzato, inviare la formale messa in mora al Ministero entro 180 giorni dalla scadenza dell'ultimo contratto a termine.
In termini concreti, un docente di scuola secondaria con stipendio mensile medio lordo intorno a 2.300-2.500 euro può puntare a risarcimenti compresi tra i 9mila euro (4 mensilità minime) e i 60mila euro (24 mensilità massime). Il caso La Spezia da 18mila euro si colloca nella fascia bassa, quello di Reggio Emilia da 74mila euro va oltre il tetto grazie alla prova del danno ulteriore. La discrepanza con la riorganizzazione dei posti di sostegno per il 2025/26 è evidente: lo Stato risparmia sui ruoli e paga sui ricorsi.
Il tema si intreccia con un clima professionale già teso, come mostrano gli episodi di aggressioni ai docenti nelle scuole italiane e con le difficoltà materiali delle scuole, dai cantieri di manutenzione agli investimenti regionali sull'edilizia scolastica. Sul fronte del precariato, però, il vero punto di svolta sarà il prossimo bilancio: ogni nuova sentenza simile a quella spezzina è un costo certo per lo Stato, mentre un piano serio di concorsi resta la sola alternativa al pagamento a posteriori del danno.
Domande frequenti
Chi ha diritto a richiedere il risarcimento per la reiterazione dei contratti a tempo determinato?
Possono richiedere il risarcimento tutti i lavoratori della scuola che abbiano superato i 36 mesi di servizio con contratti a termine, anche non continuativi. Il diritto vale sia per docenti che per personale ATA e si estende anche a chi è stato successivamente stabilizzato.
Qual è la base normativa che permette questi risarcimenti ai precari della scuola?
La base normativa è la Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, che impone agli Stati di prevenire l'abuso dei contratti a termine. In particolare, la clausola 5 dell'Accordo quadro vieta l'utilizzo reiterato delle supplenze annuali per coprire posti vacanti e disponibili.
Quanto può valere il risarcimento per un docente precario?
Il risarcimento può variare da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione utile al TFR, quindi tra circa 9mila e 60mila euro per i docenti di scuola secondaria, a seconda dello stipendio e della durata del precariato. Importi superiori sono possibili se si dimostra un danno ulteriore.
Cosa cambia dopo la sentenza 30779/2025 della Corte di Cassazione?
La sentenza ha raddoppiato il tetto del risarcimento, portandolo da 12 a 24 mensilità, e ha chiarito che il concorso vinto dopo anni di precariato non azzera il diritto al risarcimento. Questo rafforza la tutela per chi ha subito abusi nei contratti a termine.
Quali sono i passaggi necessari per presentare il ricorso?
Chi è già stato stabilizzato deve inviare una formale messa in mora al Ministero entro 180 giorni dalla scadenza dell’ultimo contratto a termine. È consigliabile raccogliere tutta la documentazione relativa ai contratti e consultare un legale esperto in diritto del lavoro scolastico.
Quanti sono i possibili beneficiari di questi risarcimenti nel settore scolastico?
Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel solo anno scolastico 2025/26 ci sono oltre 182.000 contratti a tempo determinato, di cui più di 76.000 sul sostegno. Questo indica un bacino molto ampio di potenziali beneficiari.