Il Tribunale di Vicenza ha condannato un istituto scolastico per aver negato a una docente di ruolo i sei giorni di ferie da fruire come permessi retribuiti per motivi familiari. La sentenza n. 188 di aprile 2026 demolisce un'interpretazione che molti dirigenti applicano da oltre dieci anni: la Legge di stabilità 2013 non blocca quel diritto.
Cosa stabilisce la sentenza Vicenza 188/2026
Il giudice del lavoro ha riconosciuto che il dirigente scolastico, davanti a una domanda di permesso per motivi personali o familiari, può verificare solo la regolarità formale della richiesta. Non può opporre vincoli di sostituzione, valutazioni nel merito o esigenze organizzative interne. Il fondamento contrattuale resta lo stesso da quasi vent'anni: l'art. 13 comma 9 del CCNL scuola 2007, che consente di fruire fino a 6 giorni delle 32 ferie annuali anche durante l'attività didattica, con le stesse modalità dei 3 giorni di permesso retribuito previsti dall'art. 15 comma 2.
Il punto centrale smontato dalla sentenza riguarda la Legge 228/2012 in Gazzetta Ufficiale, spesso citata dai dirigenti per giustificare il diniego. L'art. 1 comma 55 della stessa legge fa salvo proprio l'art. 13 commi 9 e 10 del CCNL 2007. La norma di bilancio interviene sulla monetizzazione delle ferie non godute, non sulla loro fruizione durante le lezioni.
I tre paletti che restano dopo Vicenza
Il diritto al 3+6 non è incondizionato. Tre pronunce precedenti, ancora in vigore, ridisegnano la discrezionalità del dirigente invece di azzerarla.
- Cassazione, ordinanza n. 12991 del 13 maggio 2024: il docente deve fornire una motivazione adeguata, anche solo in autocertificazione. La formula generica 'accompagnare il coniuge fuori comune' è stata ritenuta insufficiente e il diniego del dirigente confermato.
- Corte d'appello di Caltanissetta, sentenza 13 dicembre 2023: la concessione del giorno richiede che esista la possibilità di sostituire il docente con personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi legati a ore eccedenti.
- Tribunale di Velletri, sentenza n. 1163 del 19 luglio 2024: il dirigente verifica la correttezza formale della richiesta ma può rifiutare se manca personale interno disponibile per la sostituzione.
L'ARAN, su richiesta diretta dei sindacati, ha confermato che la valutazione dell'adeguatezza della documentazione resta in capo al dirigente, che opera con la capacità e i poteri organizzativi del privato datore di lavoro. Vicenza non riapre la stagione del diritto assoluto ai permessi retribuiti: sposta il fuoco sul fatto che nessun dirigente può citare la Legge 228 per negare. Su altri terreni, ad esempio la sentenza del Consiglio di Stato sugli strumenti compensativi, la giurisprudenza scolastica ha già applicato la stessa logica: il diritto esiste, ma il modo in cui si esercita conta.
Cosa cambia per il docente di ruolo che presenta domanda
Per ridurre il rischio di diniego, una domanda di permesso o di ferie durante l'attività didattica oggi deve rispettare tre condizioni concrete.
- Motivazione specifica, anche autocertificata. Il generico 'esigenze familiari' non basta più dopo Cassazione 12991/2024: serve indicare il fatto, senza dettagli sensibili.
- Presentazione con anticipo utile a verificare la disponibilità di personale interno per la sostituzione, in modo che il dirigente non possa giustificare il rifiuto con oneri aggiuntivi di spesa.
- Distinguere i 3 giorni di permesso (art. 15 c.2) dai 6 di ferie (art. 13 c.9): la modalità di richiesta è uguale, chiarire la base contrattuale evita contestazioni in fase di esame della domanda.
L'applicazione restrittiva non riguarda solo i docenti di ruolo. I docenti di religione cattolica hanno protestato per i dinieghi sui permessi retribuiti per partecipare ai concorsi, segno che la prassi va in più direzioni rispetto al testo del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021. Lo stesso schema si vede anche nei 52.622 posti di formazione per docenti di sostegno, dove l'accesso al diritto resta vincolato a condizioni operative spesso restrittive.
Il confronto sul CCNL 2025/27, già in apertura all'ARAN, è l'occasione per chiudere un'ambiguità contrattuale che ha alimentato dieci anni di contenzioso. Senza una postilla esplicita sul rapporto tra Legge 228 e art. 13 comma 9, il prossimo docente vincerà in tribunale ma avrà già perso le ore di vita familiare per cui aveva presentato la domanda.
Domande frequenti
Cosa ha stabilito la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 188/2026 sui permessi 3+6 per i docenti?
La sentenza ha riconosciuto che i dirigenti scolastici non possono negare i permessi retribuiti per motivi personali o familiari appellandosi alla Legge di stabilità 2013. Il dirigente deve limitarsi a verificare la regolarità formale della richiesta, senza valutare merito o esigenze organizzative interne.
Quali sono i limiti attualmente applicabili al diritto di fruire dei permessi 3+6?
I limiti sono tre: la necessità di una motivazione specifica (anche autocertificata), la disponibilità di personale interno per la sostituzione senza oneri aggiuntivi e la possibilità per il dirigente di rifiutare il permesso se queste condizioni non sono rispettate.
In che modo la sentenza Vicenza incide sull’interpretazione della Legge 228/2012 riguardo ai permessi?
La sentenza chiarisce che la Legge 228/2012 non impedisce la fruizione dei 6 giorni di ferie come permessi retribuiti durante le attività didattiche. La norma riguarda solo la monetizzazione delle ferie non godute e non il loro utilizzo nel corso dell’anno scolastico.
Cosa deve contenere una domanda di permesso o ferie per ridurre il rischio di diniego?
La domanda deve indicare una motivazione specifica, essere presentata con sufficiente anticipo per consentire la verifica della disponibilità del personale interno alla sostituzione e specificare la base contrattuale del permesso richiesto.
La disciplina dei permessi 3+6 vale anche per i docenti non di ruolo o di religione cattolica?
L’applicazione restrittiva dei permessi riguarda anche i docenti di religione cattolica e altre categorie, che spesso si vedono negare i permessi nonostante il CCNL preveda il diritto, a causa di interpretazioni diverse e condizioni operative restrittive.