La Corte di Cassazione ha depositato il 5 giugno 2026 la sentenza 18156, che corregge la lettura restrittiva del Ministero dell'Istruzione sulle preferenze nelle Graduatorie provinciali per le supplenze. La pronuncia arriva 41 giorni prima dell'apertura della finestra per le 150 preferenze, fissata dal 16 al 29 luglio 2026 dalla circolare ministeriale 11814 del 6 maggio.
Il principio di diritto della Sezione Lavoro
La Sezione Lavoro ha deciso su un rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte d'Appello dell'Aquila, nell'ambito di una causa tra il Ministero e una docente delle GPS di Chieti. Il nodo era l'articolo 12 dell'Ordinanza ministeriale 112 del 2022: l'amministrazione interpretava la mancata indicazione di alcune sedi come una rinuncia totale all'incarico, escludendo il candidato anche dai turni successivi in cui si liberavano sedi richieste.
Per la Cassazione questa lettura non regge. La mancata indicazione di una sede vale come rinuncia solo per quella specifica sede, non per le altre preferenze regolarmente espresse. I giudici richiamano l'articolo 97 della Costituzione: il principio meritocratico impone di rispettare l'ordine di graduatoria, e un sistema informatizzato può gestire gli scorrimenti senza rallentare le procedure.
Cosa cambia per la domanda del 16-29 luglio
Dopo le operazioni di mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2026/27 sono rimasti 46.826 posti vacanti in tutta Italia, distribuiti tra infanzia (4.240), primaria (18.799), secondaria di primo grado (7.734) e secondaria di secondo grado (16.053). Questi posti alimenteranno sia le immissioni in ruolo sia le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, che vengono assegnate proprio attraverso l'algoritmo delle 150 preferenze.
Il Ministero aveva già modificato la disciplina con l'Ordinanza 27 del 16 febbraio 2026, prevedendo che le disponibilità sopravvenute fossero attribuite agli aspiranti utilmente collocati in graduatoria. La Cassazione conferma questa lettura e la estende a tutte le procedure pendenti: chi nei prossimi turni del 2026/27 si vedrà offrire solo sedi non scelte non potrà più essere considerato rinunciatario totale. Il diritto a partecipare ai turni successivi resta intatto per le preferenze effettivamente espresse, con la posizione di graduatoria invariata.
Come compilare le preferenze dopo la sentenza
L'effetto pratico riguarda chi ha esigenze familiari o logistiche e finora era costretto a indicare tutte le 150 sedi per non rischiare l'esclusione. Adesso un docente che preferisce restare in pochi comuni può escludere le sedi lontane senza temere di perdere il diritto agli scorrimenti successivi sulle scuole scelte. Restano fermi i casi in cui la rinuncia è totale: chi accetta una supplenza e poi la lascia, o chi rinuncia espressamente all'incarico, esce comunque dalle procedure di nomina.
La domanda per le 150 preferenze va presentata tramite Istanze online entro le ore 14 del 29 luglio 2026; chi non compila l'istanza decade dalle assegnazioni GPS per l'intero anno scolastico, indipendentemente dalla sentenza. La fase interprovinciale per i posti residui è invece prevista tra il 14 e il 18 agosto 2026 secondo la circolare ministeriale 11814 del 6 maggio 2026 sulle supplenze 2026/2027.
La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più orientato a riconoscere i diritti dei docenti nelle procedure automatizzate, come nel caso della sentenza del Consiglio di Stato sugli strumenti compensativi per gli studenti con difficoltà. Sul fronte del reclutamento incidono anche le nuove normative sulla formazione iniziale dei docenti approvate con il decreto Milleproroghe, che ridisegnano i requisiti di accesso alle GPS per il prossimo biennio.
Per i precari il consiglio operativo è verificare la lista delle sedi prima del 16 luglio e impostare le preferenze in base alle esigenze reali, senza più la pressione di indicare scuole irraggiungibili solo per cautela. Le motivazioni personali che spingono i docenti a rifiutare anche incarichi accessori come l'accompagnamento alle gite scolastiche mostrano quanto pesi la distanza tra scuola di servizio e residenza nelle scelte professionali.
Domande frequenti
Cosa stabilisce la sentenza 18156 della Corte di Cassazione sulle 150 preferenze?
La sentenza chiarisce che la mancata indicazione di una sede vale come rinuncia solo per quella specifica sede, senza escludere il candidato dai turni successivi per le altre preferenze espresse.
Come cambia la compilazione delle 150 preferenze dopo questa sentenza?
I docenti possono ora indicare solo le sedi effettivamente desiderate, senza il rischio di essere esclusi dagli scorrimenti successivi se non selezionano tutte le 150 opzioni disponibili.
Cosa succede se un docente non presenta la domanda delle 150 preferenze entro la scadenza?
Chi non presenta l'istanza tramite Istanze online entro le ore 14 del 29 luglio 2026 decade dalle assegnazioni GPS per l'intero anno scolastico, indipendentemente dalla sentenza.
Quali sono i casi in cui un docente viene comunque escluso dalle procedure di nomina?
Il docente viene escluso se accetta una supplenza e poi la lascia, oppure se rinuncia espressamente all'incarico; in questi casi la rinuncia è considerata totale.
Quanti posti vacanti saranno disponibili per le supplenze nell'anno scolastico 2026/27?
Dopo la mobilità del personale docente, sono rimasti 46.826 posti vacanti in tutta Italia, suddivisi tra infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.
Quando si svolgerà la fase interprovinciale per i posti residui delle supplenze?
La fase interprovinciale è prevista tra il 14 e il 18 agosto 2026, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale 11814 del 6 maggio 2026.