La finestra per l'assegnazione provvisoria 2026/27 si chiude giovedì 23 luglio alle 23:59. Le istanze si presentano su Istanze OnLine, ma il perimetro è più stretto di quanto la scadenza suggerisca: 20 preferenze per una sola provincia, e per chi è stato immesso in ruolo dal 2024/25 il vincolo triennale del nuovo CCNI limita persino i movimenti dentro quella provincia.
Cosa fissa il CCNI del 10 luglio 2026
Il nuovo contratto integrativo, firmato al Ministero il 10 luglio 2026, copre il triennio 2025/26-2027/28 e sostituisce quello del 2020 prorogato più volte. L'articolo 7, comma 3 fissa un tetto di 20 preferenze per la scuola dell'infanzia e primaria e 15 preferenze per la secondaria di primo e secondo grado. Ogni preferenza può essere puntuale, cioè la singola scuola, oppure sintetica: comune, distretto o intera provincia.
Le domande sono aperte su Istanze OnLine dalle 15:00 del 10 luglio 2026 fino alle 23:59 del 23 luglio; le funzioni SIDI per la gestione dagli uffici scolastici territoriali si aprono il 28 luglio e le operazioni di assegnazione per il personale docente devono chiudersi entro il 24 agosto, per liberare gli organici in tempo per i contratti a tempo determinato. Il testo integrale del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025-2028 è pubblicato sul sito del MIM.
Il vincolo triennale che restringe la platea
Il punto meno visibile della procedura è chi può davvero muoversi. L'articolo 1, comma 13 del CCNI conferma il vincolo di permanenza triennale per i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2023/24: tre anni nella scuola di titolarità, compreso il periodo di formazione e prova. Chi è stato immesso in ruolo dal 2024/25 rientra ancora dentro quel triennio nel 2026/27.
L'ordine di grandezza è consistente: i decreti autorizzativi degli ultimi anni riportano 45.124 posti per il 2024/25 (DM 158/2024) e 48.504 posti per il 2025/26 (DM 137 dell'11 luglio 2025), di cui 13.860 sul sostegno. A questi si aggiungono i 46.642 posti autorizzati per il 2026/27 con il DM 136 del 10 luglio 2026. Anche scontando le mancate assunzioni per graduatorie esaurite, la platea di docenti sotto vincolo nel 2026/27 supera le decine di migliaia, e per loro la mobilità annuale vale solo dentro la provincia di titolarità. Sul tema si è già mossa la stretta di luglio 2026 su contingente immissioni e GPS.
L'uscita dalla provincia è ammessa solo per le deroghe previste dall'articolo 1, comma 17: ricongiungimento a familiari (coniuge, unito civilmente, genitori, figli e conviventi ai sensi della legge 76/2016) e assistenza ex articolo 33, commi 5 e 6, della legge 104/1992. Fuori da queste ipotesi, il ruolo neoassunto blocca la mobilità annuale.
Ordine delle preferenze, la trappola più costosa
Sul modulo l'ordine delle preferenze pesa quanto il contenuto. Indicare per prima l'intera provincia come codice sintetico rende nulle tutte le preferenze successive: il codice provinciale, se inserito, va sempre come ultima voce. Stessa logica per il comune: se viene messo prima delle scuole puntuali di quel comune, le puntuali indicate dopo vengono annullate. Il comune di ricongiungimento è obbligatorio ogni volta che si esprimono preferenze verso altri comuni della provincia, anche se ospita una sola scuola.
Chi vuole utilizzarsi su una cattedra orario esterna o richiedere il part-time nell'assegnazione provvisoria 2026/27 deve compilare le sezioni dedicate nell'istanza. Per gli insegnanti che vogliono restare sul sostegno, resta separata dalla domanda di provvisoria la sezione di conferma sostegno attiva dal 16 luglio.
Prima di inoltrare la domanda conviene rileggere due volte l'ordine delle preferenze e verificare la presenza del comune di ricongiungimento: dopo le 23:59 di giovedì 23 luglio il sistema chiude e le istanze incomplete restano tali fino al prossimo anno.
Domande frequenti
Quante preferenze si possono esprimere nella domanda di assegnazione provvisoria 2026/27?
Per la scuola dell'infanzia e primaria si possono esprimere fino a 20 preferenze, mentre per la secondaria di primo e secondo grado il limite è di 15 preferenze.
Cosa prevede il vincolo triennale per i docenti neoimmessi in ruolo?
Il vincolo triennale obbliga i docenti assunti a partire dall'anno scolastico 2023/24 a restare per tre anni nella scuola di titolarità, compreso il periodo di formazione e prova, limitando la mobilità annuale solo all'interno della provincia di titolarità.
Quali sono le eccezioni che permettono la mobilità fuori provincia durante il vincolo triennale?
L'uscita dalla provincia è consentita solo in caso di ricongiungimento a familiari (coniuge, unito civilmente, genitori, figli e conviventi ai sensi della legge 76/2016) o per assistenza prevista dall'articolo 33, commi 5 e 6, della legge 104/1992.
Come bisogna ordinare le preferenze sulla domanda di assegnazione provvisoria?
Il codice provinciale deve sempre essere inserito come ultima preferenza; lo stesso vale per il comune rispetto alle scuole puntuali di quel comune, altrimenti le preferenze successive vengono annullate.
Quali sono le scadenze e le modalità di presentazione della domanda di assegnazione provvisoria?
Le domande si presentano esclusivamente su Istanze OnLine dalle 15:00 del 10 luglio 2026 alle 23:59 del 23 luglio 2026; dopo tale termine il sistema non accetta ulteriori istanze e le domande incomplete restano tali fino all'anno successivo.
È necessario indicare il comune di ricongiungimento nella domanda?
Sì, il comune di ricongiungimento è obbligatorio ogni volta che si esprimono preferenze verso altri comuni della provincia, anche se ospita una sola scuola.