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Passaggi tra indirizzi scolastici, la legge 164/2025 apre un vuoto normativo: scuole in attesa di chiarimenti
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Passaggi tra indirizzi scolastici, la legge 164/2025 apre un vuoto normativo: scuole in attesa di chiarimenti

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Dopo l'annullamento dell'art. 4 del DM 5/2021 da parte del Consiglio di Stato, la nuova disciplina sui cambi di indirizzo nella scuola superiore lascia irrisolti nodi cruciali. Il Ministero deve intervenire

Cambiare indirizzo durante la scuola superiore non è mai stato semplice. Da quest'anno, però, rischia di diventare un percorso a ostacoli anche per chi conosce bene la normativa. La legge n. 164 del 30 ottobre 2025, che disciplina i passaggi degli alunni ad altro indirizzo di studio, avrebbe dovuto mettere ordine in una materia da tempo frammentata. Il risultato, stando a quanto emerge dalle prime applicazioni, è un testo che si presta a interpretazioni difformi da istituto a istituto, con il rischio concreto di disparità di trattamento tra studenti.

Il quadro normativo dopo la sentenza del Consiglio di Stato

Per comprendere la situazione attuale bisogna fare un passo indietro. Il Consiglio di Stato ha dichiarato nullo l'articolo 4 del DM n. 5 del 2021, che fino a quel momento rappresentava il principale riferimento normativo per gli esami integrativi e i passaggi tra percorsi scolastici diversi. Quella disposizione regolava nel dettaglio le modalità con cui uno studente poteva transitare, ad esempio, da un liceo scientifico a un istituto tecnico, o viceversa, sostenendo prove sulle discipline non presenti nel curriculum di provenienza.

L'annullamento ha creato un vuoto. E la legge 164/2025 è intervenuta proprio per colmarlo. Ma lo ha fatto — questa è la tesi che si sta consolidando tra dirigenti scolastici e giuristi della scuola — in modo incompleto.

Cosa prevede la legge 164/2025

La nuova disciplina stabilisce un principio chiaro: gli studenti che intendono cambiare indirizzo possono richiedere l'iscrizione a classi di altro percorso entro il 31 gennaio dell'anno scolastico in corso. Una scadenza precisa, che ha il merito di offrire un termine certo sia alle famiglie sia alle segreterie scolastiche.

Fin qui, nulla di particolarmente controverso. Il problema sorge quando si passa dal diritto di presentare domanda alle condizioni concrete del passaggio. La legge, infatti, non chiarisce con sufficiente precisione alcuni aspetti operativi fondamentali:

  • Quali esami integrativi debbano essere sostenuti e con quali modalità
  • Chi sia competente a definire i programmi delle prove
  • Entro quale termine gli esami vadano completati
  • Come si gestisca il passaggio di uno studente che ha già ottenuto la promozione alla classe successiva

Su quest'ultimo punto si concentrano le maggiori perplessità.

Il nodo degli studenti promossi: passaggio automatico o esame integrativo?

È la questione più delicata. Uno studente che ha superato l'anno scolastico — mettiamo, il secondo anno di un liceo classico — e vuole iscriversi al terzo anno di un istituto tecnico industriale, deve sostenere un esame integrativo sulle materie non presenti nel piano di studi di provenienza? Oppure la promozione gli garantisce un passaggio sostanzialmente automatico?

La legge 164/2025 non offre una risposta univoca. E questo silenzio normativo sta già producendo comportamenti divergenti. Alcune scuole interpretano il testo in senso restrittivo, richiedendo comunque il superamento di prove integrative. Altre, al contrario, ritengono che la promozione costituisca di per sé titolo sufficiente per l'iscrizione alla classe corrispondente del nuovo indirizzo, salvo eventuali debiti formativi da recuperare.

Non si tratta di una sfumatura. La differenza tra le due letture può determinare, per lo stesso studente, l'accoglimento o il rigetto della domanda di cambio indirizzo nella scuola superiore, a seconda dell'istituto a cui si rivolge.

Per chi si trova a gestire percorsi scolastici particolari — si pensi, ad esempio, agli studenti con disabilità — la situazione è ancora più complessa: le Guide Pratiche per le Prove Equipollenti degli Esami di Stato di II Grado in Lombardia offrono un riferimento utile, ma limitato a uno specifico contesto regionale e alla fase conclusiva del percorso.

Le ricadute pratiche sulle scuole

A risentirne, naturalmente, sono soprattutto le segreterie didattiche e i dirigenti scolastici, chiamati ad applicare una norma ambigua assumendosi responsabilità che dovrebbero competere al legislatore o, quantomeno, all'amministrazione centrale.

Il termine del 31 gennaio per la presentazione delle domande è già trascorso per l'anno scolastico in corso. Le scuole si trovano quindi a dover gestire le richieste pervenute senza un quadro regolamentare di dettaglio. In molti casi, i collegi docenti hanno deliberato criteri propri, cercando di colmare in via interpretativa le lacune della legge. Una soluzione comprensibile, ma che moltiplica le difformità sul territorio nazionale.

C'è poi un aspetto organizzativo non secondario: i passaggi tra indirizzi diversi incidono sulla composizione delle classi, sulla programmazione didattica e sull'organico dei docenti. Variabili che, in un sistema già sotto pressione — come emerge anche dal dibattito sulle riforme del reclutamento affrontato nel Decreto-Legge Scuola: Proposte per un Elenco Nazionale degli Idonei e Maggiori Assunzioni — richiederebbero regole certe e tempestive.

Serve un intervento ministeriale

La richiesta che arriva dal mondo della scuola è netta: il Ministero dell'Istruzione e del Merito deve emanare con urgenza una circolare applicativa o, meglio ancora, un decreto attuativo che sciolga i nodi lasciati aperti dalla legge 164/2025.

I punti su cui fare chiarezza sono almeno tre:

  1. La natura e le modalità degli esami integrativi per chi cambia indirizzo, con indicazioni omogenee valide su tutto il territorio nazionale
  2. Il trattamento degli studenti già promossi, con una definizione esplicita di cosa accada quando la promozione è stata conseguita in un indirizzo diverso da quello richiesto
  3. I criteri di valutazione delle domande da parte delle scuole riceventi, per evitare che il diritto al passaggio si trasformi in una lotteria geografica

Senza questi chiarimenti, il rischio è che ogni istituto diventi una giurisdizione a sé. E che il contenzioso amministrativo — quello stesso contenzioso che ha portato il Consiglio di Stato ad annullare il DM 5/2021 — torni ad essere l'unico strumento per dirimere questioni che dovrebbero trovare risposta nella norma.

La questione, insomma, resta aperta. E il tempo stringe: con l'avvicinarsi degli scrutini di fine anno, migliaia di famiglie attendono di sapere se e come i propri figli potranno cambiare percorso. Una risposta che, al momento, nessuno sembra in grado di dare con certezza.

Pubblicato il: 16 marzo 2026 alle ore 08:32

Domande frequenti

Cosa cambia con la legge 164/2025 per il passaggio tra indirizzi scolastici?

La legge 164/2025 introduce una scadenza precisa per la richiesta di cambio d'indirizzo (31 gennaio), ma lascia irrisolte molte questioni operative, generando incertezza su modalità e requisiti per il passaggio.

È obbligatorio sostenere esami integrativi per cambiare indirizzo dopo la promozione?

La legge non chiarisce se la promozione garantisca il passaggio automatico o se siano necessari esami integrativi. La decisione è lasciata alle singole scuole, creando disparità di trattamento tra studenti.

Quali sono le principali criticità per le scuole nell'applicare la nuova normativa?

Le scuole devono gestire domande di cambio indirizzo senza linee guida dettagliate, assumendosi responsabilità interpretative e creando criteri propri, il che porta a soluzioni diverse sul territorio nazionale.

Come vengono trattati i casi particolari, come quelli degli studenti con disabilità?

Per studenti con disabilità la situazione è ancora più complessa e mancano riferimenti normativi nazionali; alcune guide regionali, come quelle lombarde, offrono indicazioni solo per casi specifici e fasi particolari del percorso.

Cosa chiede il mondo della scuola al Ministero dell'Istruzione riguardo alla legge 164/2025?

Si richiede un intervento urgente del Ministero con una circolare o un decreto attuativo che chiarisca modalità degli esami integrativi, trattamento degli studenti promossi e criteri di valutazione delle domande, per evitare disparità e contenziosi.

Michele Monaco

Articolo creato da

Michele Monaco

Redattore Michele Monaco è imprenditore, ricercatore e docente universitario con oltre vent'anni di esperienza nell'innovazione digitale, nella formazione e nella consulenza strategica. Laureato in Scienze Politiche e Internazionali, è CEO di Adventus Consulting Jdoo (Umag, Croazia dove risiede stabilmente) e Presidente Nazionale di ENBAS, ente bilaterale attivo nella formazione professionale e nelle politiche attive per il lavoro. In qualità di Coordinatore Nazionale dei Progetti di Ricerca presso ERSAF, guida iniziative che coniugano intelligenza artificiale e formazione, tra cui FindYourGoal.it, piattaforma di orientamento scuola-lavoro basata sul modello LifeComp, Avatar4University.Org, sistema AI per la creazione di corsi universitari con avatar docente, KeepYouCare.it, piattaforma di telemedicina, telesoccorso e telerefertazione. È inoltre Delegato della Regione Calabria presso il Ministero degli Esteri per la Cooperazione Internazionale ed è membro del tavolo delle regioni, dove coordina un progetto per la creazione di un Hub Formativo in Tunisia. Docente a contratto di Diritto dell'Economia e Diritto Internazionale presso la SSML di Lamezia Terme e presso l'Università Telematica eCampus, è autore di pubblicazioni in ambito pedagogico sulle competenze caratteriali e il framework LifeComp. Ha tenuto interventi al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, in Regione Lombardia e a Buenos Aires su temi che spaziano dalla pedagogia speciale, alla telemedicina ed alla cooperazione internazionale. Innovation Manager certificato MISE, unisce visione strategica e competenza tecnologica con una vocazione per il dialogo istituzionale e la ricerca applicata.

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