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Licenziato nel 2023, arrestato nel 2026: l’obbligo di denuncia ignorato
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Licenziato nel 2023, arrestato nel 2026: l’obbligo di denuncia ignorato

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L’ex insegnante di religione era stato licenziato tre anni prima dell’arresto. L’art. 331 c.p.p. obbliga le scuole a denunciare.

Un ex insegnante di religione di una scuola paritaria del Padovano è stato arrestato venerdì 17 maggio 2026, accusato di violenza sessuale ripetuta su sette minori. L’uomo era stato licenziato dall’istituto già nel settembre 2023. La denuncia alla magistratura non è arrivata né dalla scuola né dalla Diocesi: è stata una vittima, nel 2026, a rompere il silenzio confidando quanto aveva subito a un’altra insegnante. Da quella segnalazione è partita l’indagine della Squadra Mobile che ha portato all’arresto.

Tre anni tra il licenziamento e l’arresto

Quando la scuola ha deciso di allontanare il docente nel 2023, disponeva di elementi sufficienti per giustificare il provvedimento disciplinare. Nonostante ciò, nessuna denuncia è stata presentata all’autorità giudiziaria. L’uomo si è trasferito nella canonica del parroco locale, dove viveva già da anni, e lì è rimasto fino alla sera dell’arresto.

Le indagini hanno ricostruito un arco temporale lungo: gli abusi contestati vanno dal 2017 al marzo 2026 e riguardano sette minori. Il meccanismo dell’imputato, secondo quanto emerge dagli atti, si fondava sulla costruzione di rapporti di fiducia con le famiglie, anche offrendo di accompagnare i bambini dopo le attività scolastiche e parrocchiali.

La Diocesi ha preso le distanze dalla scelta del parroco di ospitare l’uomo in canonica. In una nota del vescovo si legge che quella permanenza si deve esclusivamente alla scelta personale del parroco, in violazione di una formale indicazione contraria da parte dell’ordinario diocesano. La struttura ecclesiastica dice di aver ordinato l’allontanamento prima dell’arresto, senza essere stata ascoltata.

Il caso non è isolato: ogni anno in Italia si registrano procedimenti a carico di docenti per reati sessuali su minori. Ciò che distingue questo episodio è la dimensione istituzionale: una scuola, un’istituzione religiosa e un sacerdote che sapevano, in diversa misura, e non hanno allertato le forze dell’ordine.

L’art. 331 c.p.p.: la norma che impone di denunciare

L’articolo 331 del Codice di procedura penale obbliga i pubblici ufficiali a denunciare i reati perseguibili d’ufficio di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. Gli insegnanti delle scuole paritarie, come quelli delle pubbliche, rientrano in questa categoria. La violenza sessuale su minori, prevista dagli artt. 609-bis e seguenti del Codice penale, è un reato procedibile d’ufficio.

Se nel 2023 la scuola aveva elementi concreti per licenziare il docente (e il licenziamento presuppone l’esistenza di segnalazioni o testimonianze), quegli stessi elementi avrebbero dovuto essere trasmessi alla Procura della Repubblica. Non farlo configura il reato di omessa denuncia, previsto dall’art. 361 del Codice penale.

La differenza è concreta: una denuncia presentata nel 2023 avrebbe aperto un’indagine penale con misure cautelari che potevano vietare all’imputato di avvicinarsi ai minori. Invece, per tre anni, l’uomo è rimasto libero di muoversi, frequentare la parrocchia e mantenere i contatti con chi voleva.

I genitori e il diritto a sapere

Il giorno dopo l’arresto, circa venti genitori si sono radunati davanti alla canonica per chiedere spiegazioni al sacerdote.

Il parroco si è difeso dicendo di non aver avuto un quadro completo delle accuse, appreso solo dai giornali. Per le famiglie la sostanza non cambia: per tre anni nessuno le ha informate che un insegnante allontanato per motivi gravi continuava a vivere a pochi passi dai luoghi frequentati dai loro figli. La fiducia nelle istituzioni educative si costruisce con la trasparenza, non con il silenzio. Paura a scuola per il crollo di calcinacci: i genitori portano i figli a casa

Chi ha rotto il silenzio è stato un ex allievo, non un’istituzione. L’art. 331 c.p.p. esiste per evitare che la gestione degli abusi resti interna alle strutture che li ospitavano. Tre anni di ritardo impongono domande a cui i procedimenti penali in corso dovranno rispondere.

Domande frequenti

Perché la scuola e la Diocesi non hanno denunciato subito il docente alle autorità?

Nonostante la scuola avesse elementi sufficienti per il licenziamento nel 2023, nessuna denuncia è stata presentata alla magistratura, né dalla scuola né dalla Diocesi. Questo ha portato a un ritardo di tre anni prima che le autorità venissero informate, solo grazie alla segnalazione di una vittima.

Quali obblighi hanno gli insegnanti e le istituzioni scolastiche in questi casi?

Secondo l’art. 331 del Codice di procedura penale, gli insegnanti delle scuole paritarie, come quelli delle pubbliche, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di denunciare reati perseguibili d’ufficio, come la violenza sessuale su minori, alle autorità competenti.

Cosa sarebbe cambiato se la denuncia fosse stata presentata già nel 2023?

Una denuncia nel 2023 avrebbe potuto avviare immediatamente un’indagine penale e adottare misure cautelari per evitare che l’imputato avvicinasse altri minori, limitando il rischio di ulteriori abusi.

Perché la permanenza dell’ex docente in canonica è stata contestata dalla Diocesi?

La Diocesi ha dichiarato che la permanenza del docente in canonica è stata una scelta personale e non autorizzata del parroco, in violazione delle indicazioni ricevute dall’autorità diocesana, e ha preso le distanze da questa decisione.

Quali sono le conseguenze per chi omette la denuncia di reati simili?

La mancata denuncia di reati perseguibili d’ufficio da parte dei pubblici ufficiali è punita dall’art. 361 del Codice penale, configurando il reato di omessa denuncia, con possibili responsabilità penali per chi non rispetta questo obbligo.

Come è stato possibile ricostruire la vicenda dopo tre anni dal licenziamento?

Le indagini sono partite dopo la segnalazione di una vittima nel 2026, permettendo alla polizia di ricostruire gli abusi compiuti dal 2017 al 2026, grazie alle testimonianze e agli elementi raccolti durante l’inchiesta.

Pubblicato il: 20 maggio 2026 alle ore 09:28

Michele Monaco

Articolo creato da

Michele Monaco

Redattore Michele Monaco è imprenditore, ricercatore e docente universitario con oltre vent'anni di esperienza nell'innovazione digitale, nella formazione e nella consulenza strategica. Laureato in Scienze Politiche e Internazionali, è CEO di Adventus Consulting Jdoo (Umag, Croazia dove risiede stabilmente) e Presidente Nazionale di ENBAS, ente bilaterale attivo nella formazione professionale e nelle politiche attive per il lavoro. In qualità di Coordinatore Nazionale dei Progetti di Ricerca presso ERSAF, guida iniziative che coniugano intelligenza artificiale e formazione, tra cui FindYourGoal.it, piattaforma di orientamento scuola-lavoro basata sul modello LifeComp, Avatar4University.Org, sistema AI per la creazione di corsi universitari con avatar docente, KeepYouCare.it, piattaforma di telemedicina, telesoccorso e telerefertazione. È inoltre Delegato della Regione Calabria presso il Ministero degli Esteri per la Cooperazione Internazionale ed è membro del tavolo delle regioni, dove coordina un progetto per la creazione di un Hub Formativo in Tunisia. Docente a contratto di Diritto dell'Economia e Diritto Internazionale presso la SSML di Lamezia Terme e presso l'Università Telematica eCampus, è autore di pubblicazioni in ambito pedagogico sulle competenze caratteriali e il framework LifeComp. Ha tenuto interventi al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, in Regione Lombardia e a Buenos Aires su temi che spaziano dalla pedagogia speciale, alla telemedicina ed alla cooperazione internazionale. Innovation Manager certificato MISE, unisce visione strategica e competenza tecnologica con una vocazione per il dialogo istituzionale e la ricerca applicata.

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