Le sentenze 16525 e 16530 della Cassazione, depositate il 27 maggio 2026, non azzerano l'indennità sostitutiva delle ferie supplenti. La riducono in proporzione ai giorni che il docente ha effettivamente maturato prima di ogni vacanza scolastica.
La Corte esclude il collocamento in ferie d'ufficio
La Sezione lavoro ha smontato la lettura che si era diffusa subito dopo il deposito delle pronunce: i periodi di sospensione delle lezioni non collocano automaticamente il docente in ferie. I commi 54 e 55 dell'articolo 1 della legge 228 del 2012 non prevedono un collocamento d'ufficio. L'articolo 13, comma 8 del CCNL 2006/2009 lo conferma: la richiesta del dipendente è necessaria.
Senza domanda formale non c'è fruizione, e il dirigente non può presumerla né disporla. La regola vale identica per chi ha la cattedra di ruolo e per i precari: la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 vieta di trattare diversamente le due categorie. Se il calendario regionale facesse scattare ferie automatiche per i supplenti, lo stesso effetto dovrebbe valere per il personale stabile, con l'assurdo di 160 giorni di ferie l'anno a fronte dei 30-32 previsti dal contratto.
Il pro rata che salva l'indennità sostitutiva
La detrazione dalle ferie maturate si commisura ai soli giorni che il docente, alla data della singola sospensione, aveva già potuto chiedere. Vale il criterio del pro rata temporis: il diritto al riposo cresce con il servizio prestato, non nasce intero alla firma del contratto.
Un esempio rende concreto il meccanismo. Un supplente con incarico al 31 agosto matura circa 2,5 giorni di ferie al mese. A Natale, dopo tre o quattro mesi di servizio, ha 7-10 giorni sul piatto. La sospensione natalizia del calendario regionale ne pesa in media undici: solo i 7-10 maturati vengono detratti, i restanti restano fuori dal conto e generano indennità. Lo stesso ragionamento si applica a Carnevale, a Pasqua e ai ponti previsti dal calendario regionale.
Fa eccezione un punto: le chiusure decise dalla singola scuola, come quella per consultazioni elettorali, non rientrano nel calcolo perché manca la conoscibilità anticipata. Alle giornate maturate si sommano poi le quattro festività soppresse della legge 937 del 1977, che seguono il regime delle ferie. È una voce che alza il monte complessivo da riferire all'indennità.
Il principio si regge sull'articolo 36 della Costituzione e sull'articolo 7 della direttiva europea sull'orario di lavoro: il riposo presuppone il lavoro che lo genera. Senza servizio già prestato, non c'è recupero da garantire.
L'avviso del dirigente e i 250 mila supplenti coinvolti
Il secondo pilastro della pronuncia riguarda l'arco temporale tra l'8 e il 30 giugno. Per questo periodo l'indennità decade solo se il dirigente scolastico ha comunicato per iscritto, individualmente, in modo specifico e tempestivo, il numero esatto dei giorni residui, invitando il docente a usufruirne e avvertendolo delle conseguenze in caso di mancata richiesta. Una circolare generale non basta. Nella prassi questo avviso quasi mai arriva nei tempi richiesti dalla Corte.
Il bacino su cui si misura la posta è rilevante. Per l'anno scolastico 2024-2025 i supplenti annuali al 30 giugno e al 31 agosto hanno superato quota 250 mila secondo i dati raccolti dai sindacati di categoria. Per ognuno, un giorno di ferie tabellare nella scuola secondaria vale tra 60 e 70 euro lordi: anche solo tre o quattro giorni recuperati per via giudiziaria si traducono in 200-300 euro in più sull'ultima busta utile, prima delle decurtazioni del periodo estivo che colpisce la categoria. Sul ritardo cronico nei rimborsi al personale precario, la Gilda ha chiesto un incontro al MIM.
La regola operativa è una sola: dalle ferie maturate si detraggono soltanto quelle che il supplente era nelle condizioni concrete di chiedere e fruire. Tutto il resto torna nel calcolo dell'indennità. Mentre il legislatore ridisegna la formazione iniziale dei docenti, chi insegna su contratto a termine continua a pagare in liquidità un sistema costruito per il personale di ruolo.
Domande frequenti
Le sentenze 16525 e 16530 della Cassazione hanno eliminato l'indennità ferie per i supplenti?
No, le sentenze non hanno eliminato l'indennità sostitutiva delle ferie per i supplenti, ma l'hanno ridotta in proporzione ai giorni effettivamente maturati prima di ogni sospensione delle lezioni.
Come viene calcolata l'indennità sostitutiva delle ferie per i supplenti dopo queste sentenze?
L'indennità si calcola sottraendo dalle ferie maturate solo quelle che il supplente era concretamente in grado di chiedere e fruire prima di ogni periodo di sospensione. I giorni non maturati restano fuori dal conteggio ferie e generano indennità.
È possibile che il dirigente scolastico disponga le ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni?
No, il dirigente non può collocare d'ufficio il docente in ferie durante le sospensioni scolastiche; è necessaria una richiesta formale da parte del dipendente, come confermato dal CCNL e dalla normativa vigente.
Cosa succede se il dirigente non comunica tempestivamente ai supplenti i giorni di ferie residui tra l'8 e il 30 giugno?
Se il dirigente non avvisa in modo individuale, specifico e tempestivo il supplente sui giorni residui e sulle conseguenze della mancata richiesta, l'indennità ferie non decade e il supplente mantiene il diritto al compenso.
Le chiusure scolastiche per eventi straordinari, come le consultazioni elettorali, incidono sul calcolo delle ferie e dell'indennità?
No, le chiusure decise dalla singola scuola per eventi straordinari non rientrano nel calcolo delle ferie maturate perché non sono prevedibili e quindi non incidono sull'indennità.
Qual è il valore economico di un giorno di ferie non fruito per un supplente nella scuola secondaria?
Un giorno di ferie tabellare nella scuola secondaria vale tra 60 e 70 euro lordi, quindi anche pochi giorni recuperati possono comportare un aumento di 200-300 euro sull'ultima busta paga.