La Cassazione ha legato l'indennita' per le ferie non godute dei docenti precari al calendario scolastico di ciascuna regione. Il principio di diritto e' stato fissato dalla Sezione Lavoro il 20 maggio 2026 nel procedimento 883/2026 R.G., su rinvio pregiudiziale della Corte d'appello di Torino.
Il principio fissato dalla Suprema Corte
Ai supplenti brevi e ai contratti fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche spetta il pagamento sostitutivo solo per i giorni che restano dopo aver sottratto i periodi di sospensione fissati dal calendario regionale, quando questi cadono tra l'inizio e la fine delle lezioni. In quella fascia la fruizione e' considerata possibile per legge, senza bisogno di un avviso del dirigente scolastico.
Per il periodo che va dalla fine delle lezioni al 30 giugno, dedicato a scrutini, esami e attivita' valutative, la Corte conferma invece che l'avviso del dirigente resta necessario. In sua assenza, il diritto all'indennita' sostitutiva resta azionabile. La pronuncia chiude anni di contenzioso seriale risolto in modo non uniforme dai tribunali di merito.
Calendario regionale: stesso contratto, diritto diverso
Il passaggio chiave del principio e' la presenza di un parametro territoriale. Le delibere regionali fissano calendari diversi e questo si traduce in differenze concrete sull'indennita' maturata da chi insegna con contratto a termine.
Il calendario 2025/2026 della Lombardia prevede la sospensione per il Carnevale il 16 e 17 febbraio. In Sicilia lo stesso ponte non e' fissato e i giorni di lezione complessivi salgono a 206. Per un supplente con contratto annuale, due giornate in piu' o in meno di sospensione spostano direttamente la base di calcolo del pagamento sostitutivo.
Anche le date di chiusura cambiano: la Lombardia chiude le lezioni l'8 giugno 2026, la Sicilia il 9 giugno. La finestra successiva, fino al 30 giugno, vale quindi circa tre settimane in cui il diritto al pagamento resta intatto se manca l'avviso formale del dirigente. Un effetto a catena diretto: un supplente con identico contratto annuale puo' vedere riconosciute somme diverse a seconda della regione di servizio, perche' la Corte aggancia il calcolo a un parametro fissato da ciascuna giunta regionale e non a una regola nazionale uniforme. Su questo punto si concentrano le rivendicazioni che il sindacato Anief considera ancora aperte: secondo il presidente Marcello Pacifico il perimetro e' piu' ristretto, ma il diritto non e' cancellato.
Cosa resta monetizzabile per i supplenti
Sopravvive una doppia voce. La prima e' il periodo fra fine lezioni e 30 giugno quando il dirigente non ha mai comunicato per iscritto la fruizione: per i contratti fino al termine delle attivita' didattiche, questo intervallo coincide spesso con le ultime due o tre settimane di servizio effettivamente retribuibili.
La seconda riguarda le quattro festivita' soppresse previste dalla Legge 23 dicembre 1977 n. 937 (19 marzo, Ascensione, 29 giugno e 4 novembre): se non sono state fruite entro la scadenza del contratto, il loro pagamento resta dovuto. La prescrizione e' decennale, quindi i precari ed ex precari che dal 2016 in poi non hanno ricevuto l'avviso del dirigente possono ancora avviare una richiesta.
Sul fronte dei dati strutturali, il Portale unico dei dati della scuola del MIM resta la fonte ufficiale per il numero di contratti a tempo determinato in essere. Per chi lavora nel pubblico impiego il tema dell'equita' contrattuale si lega anche al dibattito su appalti e standard di servizio: ne ha scritto edunews24 nel manifesto per l'economia dei servizi e l'equita' negli appalti pubblici. Sul versante della crescita professionale resta utile il quadro sulle competenze digitali a confronto con la laurea nel mercato del lavoro.
Le prossime cause pilota nei tribunali del lavoro misureranno proprio quanto pesi la nuova distinzione fra calendario regionale e periodo post-lezioni nei singoli ricorsi, soprattutto per i supplenti che operano in regioni con calendari piu' lunghi.
Domande frequenti
Come viene calcolata l'indennità ferie per i supplenti secondo la Cassazione?
L'indennità ferie per i supplenti viene calcolata sulla base del calendario scolastico regionale, sottraendo i periodi di sospensione delle lezioni previsti dalla regione di servizio.
Cosa succede nel periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno per l'indennità ferie?
In questo periodo, il diritto all'indennità ferie resta attivo solo se il dirigente scolastico non ha comunicato formalmente la fruizione delle ferie; in assenza di avviso, il pagamento sostitutivo è dovuto.
Le differenze regionali nel calendario scolastico influenzano l'indennità?
Sì, poiché ogni regione stabilisce un proprio calendario, anche a parità di contratto i supplenti possono ricevere indennità di importo diverso in base alle sospensioni e alla durata delle lezioni fissate localmente.
Quali sono le festività soppresse monetizzabili dai supplenti?
Le festività soppresse sono il 19 marzo, l'Ascensione, il 29 giugno e il 4 novembre; se non sono state fruite entro la scadenza del contratto, il loro pagamento resta dovuto e può essere richiesto entro dieci anni.
Cosa cambia per i supplenti con contratto fino al termine delle attività didattiche?
Per questi supplenti, il periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno rappresenta spesso le ultime settimane retribuibili, a condizione che non sia stato ricevuto un avviso formale dal dirigente scolastico per la fruizione delle ferie.
Il principio fissato dalla Cassazione risolve definitivamente le controversie sull'indennità ferie?
La pronuncia uniforma l'interpretazione giuridica ma rimangono questioni aperte, soprattutto su base regionale, come evidenziato dal sindacato Anief e dalle prossime cause pilota che serviranno a chiarire ulteriormente l'applicazione dei nuovi criteri.