Il compenso degli incarichi specifici ATA già svolti va pagato, ma solo se supera la soglia della nuova posizione economica. Il decreto MIM 140 del 12 luglio 2024 ha attribuito 46.297 posizioni economiche per il triennio 2024/25-2026/27 con decorrenza retroattiva al 1° settembre 2024. Chi ha ricevuto un incarico durante l'anno scolastico può vedersi riconoscere soltanto la differenza.
Il nodo: incarichi specifici ATA assegnati prima della posizione
Il problema riguarda i dipendenti che nel 2024/25 hanno ricevuto un incarico quando non erano ancora titolari di posizione economica. Nel frattempo il ministero ha attribuito le nuove posizioni con effetto dal 1° settembre 2024, sollevando il dubbio se il compenso già maturato debba essere riconosciuto.
Alberico Sorrentino, DSGA del dipartimento ANIEF-CONDIR, ha chiarito che il conferimento resta pienamente legittimo per il principio del tempus regit actum: conta la situazione giuridica esistente al momento in cui l'incarico è stato assegnato e svolto. La decisione sul pagamento non può essere lasciata ai singoli dirigenti scolastici o DSGA. Nessuna somma percepita negli anni precedenti può essere chiesta indietro.
Come funziona il riassorbimento
Al momento della liquidazione l'amministrazione confronta l'importo dell'incarico con quello della posizione economica appena attribuita. Se l'incarico è inferiore alla posizione, viene assorbito integralmente e non genera alcun pagamento aggiuntivo. Se è superiore, spetta solo la differenza tra i due importi. La quota non erogata rientra nelle economie di contrattazione d'istituto e finanzia le annualità successive.
Un esempio concreto: un collaboratore scolastico riceve nell'anno un incarico specifico da 500 euro lordi, poi ottiene la prima posizione economica da 700 euro. Al momento della liquidazione l'incarico è coperto dalla posizione e non produce alcun compenso aggiuntivo. Se invece l'incarico fosse stato di 900 euro, il dipendente avrebbe incassato 200 euro di differenza, mentre i restanti 700 sarebbero rientrati nel fondo per le annualità successive.
Gli importi lordi annui delle posizioni economiche, distribuiti in tredici mensilità e definiti dal decreto ministeriale 140 del 12 luglio 2024, sono:
- 700 euro per l'area dei collaboratori scolastici
- 800 euro per l'area degli operatori
- 1.300 euro per la prima posizione degli assistenti amministrativi e tecnici
- 2.000 euro per la seconda posizione degli assistenti
Chi rischia il riassorbimento integrale
Il decreto ha distribuito le posizioni così: 28.539 all'area dei collaboratori, 82 agli operatori, 12.549 di prima fascia agli assistenti, 5.127 di seconda fascia. Per i collaboratori scolastici il riassorbimento sarà quasi sempre integrale, perché la maggior parte degli incarichi in quell'area vale meno di 700 euro annui lordi. Un incarico di supporto agli alunni con disabilità o di piccola manutenzione, che vale in genere fra 400 e 600 euro, viene interamente assorbito e non produce alcuna differenza in busta paga.
Anche per gli assistenti tecnici la partita è delicata. Il fondo istituto prevede per la gestione di più plessi importi lordi fra 350 e 800 euro a seconda del numero di sedi: sotto la soglia della prima posizione economica (1.300 euro), l'incarico viene comunque riassorbito. La stessa logica interessa gli amministrativi che seguono attività finanziate con il piano di reclutamento straordinario per la chiusura del PNRR scuola, dove sono in gioco compensi accessori spesso al di sotto della soglia.
Il beneficio economico è riservato al personale di ruolo con almeno cinque anni di servizio nell'area di appartenenza. Chi arriva dalle graduatorie di seconda fascia ATA formate con il servizio di 24 mesi deve prima consolidare l'inquadramento, quindi resta fuori dalla procedura selettiva e continua a percepire per intero il compenso degli incarichi eventualmente ricevuti.
Chi ha ottenuto la nuova posizione economica ha convenienza a verificare l'importo del proprio incarico prima della liquidazione: solo sopra soglia scatta il diritto alla differenza. Il perimetro operativo cambia anche con le assegnazioni provvisorie ATA 2026/27 che quest'anno viaggiano solo su carta, che ridefiniscono la sede di servizio e quindi la tipologia di incarichi disponibili.
Domande frequenti
Quando il compenso per un incarico specifico ATA già svolto viene effettivamente pagato?
Il compenso viene pagato solo se l'importo dell'incarico supera la soglia prevista dalla nuova posizione economica attribuita; in quel caso spetta solo la differenza tra i due importi.
Cosa succede se l’importo dell’incarico specifico è inferiore alla nuova posizione economica?
Se l’importo dell’incarico è inferiore alla posizione economica, viene assorbito integralmente e non viene riconosciuto alcun compenso aggiuntivo in busta paga.
Chi ha diritto al beneficio economico delle nuove posizioni ATA?
Il beneficio economico è riservato al personale ATA di ruolo con almeno cinque anni di servizio nell’area di appartenenza; chi proviene dalle graduatorie di seconda fascia deve prima consolidare l’inquadramento.
Le somme percepite negli anni precedenti per incarichi specifici possono essere richieste indietro?
No, nessuna somma già percepita negli anni precedenti può essere richiesta indietro secondo quanto chiarito dal DSGA e dal principio del tempus regit actum.
Come vengono ridistribuite le somme degli incarichi specifici non erogate?
Le somme non erogate perché assorbite dalla posizione economica rientrano nelle economie di contrattazione di istituto e finanziano le annualità successive.
Quali sono gli importi lordi annui delle nuove posizioni economiche ATA stabiliti dal decreto MIM 140/2024?
Sono 700 euro per i collaboratori scolastici, 800 euro per gli operatori, 1.300 euro per la prima posizione di assistenti amministrativi e tecnici, e 2.000 euro per la seconda posizione degli assistenti.