Due residenti di Savona hanno querelato l'istituto scolastico dove è installato un antifurto che suona senza motivo da settembre 2025, spesso di notte e per diversi minuti prima di cessare. Il Comune, proprietario dell'immobile, non ha risolto il guasto.
Cosa contesta la denuncia
La querela depositata a Savona si concentra sulla situazione tra inverno e primavera 2026, ma la sequenza parte a settembre 2025. L'allarme, montato all'ingresso del portone, scatta senza motivo e continua a suonare per parecchi minuti prima di fermarsi, soprattutto durante la notte. I due firmatari hanno registrato il rumore e depositeranno il file audio agli atti. In alcuni episodi sono intervenuti i vigili, che però non risultano autorizzati a disattivare fisicamente il sistema. Né il preside dell'istituto né il Comune di Savona, sollecitati per una risoluzione bonaria, hanno fornito risposte esaustive. Il capo di imputazione è il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, punito dall'articolo 659 del codice penale con arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 309 euro. La Cassazione richiede che il suono sia potenzialmente percepibile da una platea indeterminata di persone, condizione che il ripetersi notturno rende plausibile.
Chi paga secondo la legge 23/1996
L'antifurto è un impianto dell'edificio, non un arredo della scuola. La Legge 23/1996 sull'edilizia scolastica attribuisce ai Comuni la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado; le Province rispondono degli edifici che ospitano scuole secondarie di secondo grado. La stessa norma include tra le spese dell'ente locale le utenze e gli impianti collegati, dall'illuminazione al riscaldamento, dai sistemi antincendio agli allarmi antintrusione. Il dirigente scolastico gestisce l'uso quotidiano dei locali, ma non ha titolo per intervenire sulla componentistica: la sostituzione della centralina o delle sirene difettose spetta all'ufficio tecnico comunale. La responsabilità civile per un guasto persistente ricade quindi sull'ente proprietario, in questo caso il Comune di Savona. Sul piano penale la Cassazione tende a individuare il responsabile in chi ha la disponibilità tecnica dell'impianto: se il sistema è collegato alla centrale operativa comunale, la posizione di garanzia scende sul funzionario preposto; se invece l'attivazione quotidiana è delegata al dirigente scolastico, la responsabilità torna sulla scuola. La distinzione decide chi finirà davanti al giudice, ma non chi paga i lavori.
Un guasto in un patrimonio scolastico che invecchia
Il caso savonese pesa poco in valore assoluto ma fotografa un problema strutturale dell'edilizia scolastica italiana. Secondo il XXIII Rapporto Cittadinanzattiva del 18 settembre 2025, che utilizza i dati dell' Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica del MIM, 23.218 edifici scolastici (59%) non hanno il certificato di agibilità e 22.968 (58,36%) sono privi della certificazione antincendio. Il 49% degli istituti è stato costruito prima del 1976, quindi prima dell'entrata in vigore della normativa antisismica. Delle 60.030 sedi scolastiche mappate, 27.744 (46%) si trovano in zona sismica 1 o 2, ma solo il 4% ha ricevuto un adeguamento sismico recente. Tra settembre 2024 e settembre 2025 si sono contati 71 crolli, in aumento rispetto ai 69 dell'anno precedente. I 12 miliardi del PNRR distribuiti tra oltre 8.700 interventi hanno spostato risorse importanti sulle nuove costruzioni, ma la manutenzione ordinaria continua a mancare: un antifurto rotto o un impianto obsoleto finiscono nella cronaca solo quando qualcuno si muove per via legale. Vale la stessa logica del caso delle 55mila scuole italiane senza condizionatori: senza programmazione ordinaria, i lavori arrivano solo dopo la denuncia o l'incidente.
La battaglia legale a Savona riguarda un antifurto, ma la domanda è più larga: chi controlla e chi finanzia i 60mila edifici scolastici italiani prima che una querela o un malore in aula li rimettano al centro dell'agenda.
Domande frequenti
Chi è responsabile della manutenzione e riparazione degli antifurto nelle scuole secondo la legge?
Secondo la Legge 23/1996, la manutenzione e riparazione degli impianti, inclusi gli antifurto, spetta all’ente proprietario dell’edificio: i Comuni per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado; le Province per le scuole secondarie di secondo grado.
Quali sono le possibili conseguenze penali per un antifurto scolastico che disturba i residenti?
Il disturbo causato da un antifurto che suona senza motivo può configurare il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, previsto dall'articolo 659 del codice penale, punito con arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 309 euro.
Come si determina chi è il responsabile penale in caso di guasto persistente di un impianto scolastico?
La responsabilità penale viene attribuita a chi ha la disponibilità tecnica dell’impianto: se l’allarme è collegato alla centrale comunale, il responsabile è il funzionario comunale preposto; se la gestione quotidiana è delegata al dirigente scolastico, quest’ultimo può essere ritenuto responsabile.
Qual è la situazione generale degli edifici scolastici italiani in termini di sicurezza e manutenzione?
Molti edifici scolastici italiani sono in condizioni critiche: il 59% non ha il certificato di agibilità, il 58% è privo della certificazione antincendio e quasi la metà è stato costruito prima delle normative antisismiche. Gli interventi di manutenzione ordinaria risultano spesso insufficienti, nonostante gli investimenti del PNRR.
Cosa succede se Comune o scuola non intervengono tempestivamente su un guasto segnalato?
Se il guasto non viene risolto dopo le segnalazioni, i cittadini possono presentare una denuncia e l’ente responsabile rischia conseguenze civili e penali. Spesso, senza un’azione legale o incidenti rilevanti, gli interventi di manutenzione tardano ad arrivare.