La domanda di ricostruzione di carriera del personale scolastico si presenta entro il 31 dicembre 2026 sul portale POLIS del Ministero, con SPID o CIE. Riguarda docenti e ATA immessi in ruolo nel 2025/26 e confermati dopo l'anno di formazione e prova, ed è uno degli adempimenti più pesanti di questo rientro a scuola, segnato anche dal 44% dei docenti che denuncia un calo di apprendimento negli studenti.
A chi tocca l'istanza e come si presenta
La platea è quella dei 48.504 posti autorizzati per le immissioni in ruolo docenti 2025/26 a fronte di 52.885 cattedre vacanti, come fissato dal Decreto Ministeriale 137 dell'11 luglio 2025 sulle immissioni in ruolo, a cui si aggiungono personale ATA, personale educativo e insegnanti di religione cattolica assunti nello stesso anno.
L'accesso è dal portale POLIS del Ministero, alla voce «richiesta di ricostruzione carriera», con SPID o CIE. Va allegata la certificazione del servizio non di ruolo, in genere una dichiarazione delle segreterie in cui il docente ha lavorato come supplente. Chi non presenta la domanda nella finestra 1° settembre-31 dicembre 2026 rinvia la pratica all'anno successivo e perde mesi di scatto stipendiale sul nuovo inquadramento.
Cosa cambia in busta paga con il decreto 69/2023
Il vero cambio di passo per gli assunti dal 2023/24 è il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo. L'articolo 14 del decreto legge 69 del 2023, convertito nella legge 103/2023, ha modificato l'articolo 485 del testo unico della scuola (dlgs 297/1994) per allineare l'Italia alla direttiva europea 1999/70/CE sul lavoro a termine, chiudendo una procedura di infrazione aperta contro il nostro Paese.
Prima della riforma il calcolo penalizzava chi aveva molti anni di supplenza: erano riconosciuti per intero solo i primi quattro anni, gli altri contavano per due terzi. Con la nuova disciplina si sommano i giorni effettivi di servizio, senza arrotondamento all'anno scolastico. La differenza si vede alla prima transizione fra fasce stipendiali: il passaggio dalla fascia 0-8 alla 9-14 porta con sé un incremento tabellare fra i 120 e i 200 euro lordi mensili, a seconda dell'ordine di scuola, secondo le tabelle CCNL 2019-2021 tuttora in vigore per la parte tabellare.
In concreto, un docente della secondaria con sei anni di supplenza prima del ruolo con il vecchio meccanismo si vedeva riconoscere quattro anni pieni più due terzi dei restanti due (circa un anno e quattro mesi); con la riforma il calcolo copre tutti e sei gli anni e accorcia di quasi un anno la strada verso la fascia superiore.
Chi resta escluso dopo la sentenza della Corte UE
Il quadro si è chiuso il 4 settembre 2025, quando la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-543/23 ha dato ragione allo Stato italiano sull'esclusione del servizio nelle scuole paritarie dal calcolo della ricostruzione di carriera. La causa Gnattai, promossa da un ex docente paritario davanti al Tribunale di Padova, chiedeva alla Corte di Lussemburgo di verificare la compatibilità dell'articolo 485 del testo unico con la clausola 4 dell'accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a termine.
I giudici hanno risposto che la differenza di trattamento non si fonda sul carattere temporaneo del rapporto, ma sulla natura pubblica o non pubblica dell'istituzione: rientra quindi fuori dall'ambito dell'accordo quadro. Le stime dei sindacati parlano di circa 300.000 docenti con servizio in scuole paritarie che, dopo la pronuncia, non possono includerlo nella domanda POLIS. Il servizio paritario resta valido per il punteggio nelle graduatorie, non per la fascia stipendiale né per gli arretrati.
Il calendario delle segreterie a settembre resta fitto: accanto alla domanda POLIS si affiancano altre scadenze come la selezione per la sorveglianza scolastica a Trento e i tre avvisi di Cinema e Immagini per la Scuola 2026. Chi ha servizio pre-ruolo lungo o servizio militare va inserito; chi ha lavorato in paritarie deve mettere in conto lo scomputo e chiudere la pratica entro fine anno per non slittare al 2027.
Domande frequenti
Chi può presentare la domanda di ricostruzione di carriera entro il 2026?
La domanda può essere presentata dal personale docente e ATA immesso in ruolo nell'anno scolastico 2025/26 e confermato dopo l'anno di formazione e prova, inclusi personale educativo e insegnanti di religione cattolica assunti nello stesso anno.
Come si presenta la domanda di ricostruzione di carriera e quali documenti sono necessari?
La domanda va presentata online sul portale POLIS del Ministero, accedendo con SPID o CIE, e allegando la certificazione del servizio non di ruolo, solitamente una dichiarazione delle segreterie delle scuole dove si è svolto servizio come supplente.
Cosa succede se non si presenta la domanda entro la finestra prevista dal 1° settembre al 31 dicembre 2026?
Chi non presenta la domanda entro la finestra temporale dovrà rinviare la pratica all'anno successivo e perderà mesi di scatto stipendiale sul nuovo inquadramento.
Quali sono le principali novità introdotte dal decreto legge 69/2023 per il calcolo della ricostruzione di carriera?
Dal 2023/24 viene riconosciuto integralmente il servizio pre-ruolo, senza più il limite dei primi quattro anni interi e i successivi due terzi; ora si sommano tutti i giorni effettivi di servizio senza arrotondamenti, accelerando il passaggio alle fasce stipendiali superiori.
Il servizio svolto nelle scuole paritarie è valido ai fini della ricostruzione di carriera?
No, dopo la sentenza della Corte di giustizia UE del 4 settembre 2025, il servizio nelle scuole paritarie non può essere incluso nel calcolo della ricostruzione di carriera, ma resta valido solo per il punteggio nelle graduatorie.
Quali conseguenze ci sono per chi ha svolto servizio pre-ruolo lungo o servizio militare?
Chi ha svolto molto servizio pre-ruolo o servizio militare deve assicurarsi di inserire correttamente tali periodi nella domanda per ottenere il pieno riconoscimento e non perdere benefici economici o scatti stipendiali.