Vanessa Macagnino, docente precaria e madre di quattro figli sotto i dieci anni, ha scritto al ministro Valditara il 4 settembre 2026 per raccontare come una cattedra orario esterna (COE) distribuita su tre scuole abbia cancellato la possibilità di ottenere il part-time. Il testo, pubblicato dalla Tecnica della Scuola, non descrive un caso isolato: fotografa un vuoto normativo che nell'anno scolastico 2026/27 tocca decine di migliaia di insegnanti italiani.
La cattedra su tre scuole che azzera il part-time
L'algoritmo del Ministero non ha assegnato alla docente lo spezzone orario ottenuto negli anni precedenti, ma una C.O.E. intera suddivisa fra tre istituti dello stesso comune. La distribuzione la impegna ogni giorno dalle 7:30 alle 14:00, senza contare le ore di preparazione, correzione e i tre distinti collegi docenti a cui deve partecipare. Nella lettera Macagnino segnala che proprio questa configurazione contrattuale annulla la possibilità di trasformare l'incarico in part-time: la richiesta si scontra con il contingente provinciale e con le regole di funzionalità didattica del CCNI mobilità, che non consentono di frammentare l'orario di una cattedra già distribuita su più plessi.
Il vicolo cieco è totale. Rifiutare l'incarico costerebbe l'estromissione dalle graduatorie dopo anni di servizio; chiedere il congedo parentale porterebbe a una decurtazione dello stipendio che una madre di quattro figli, con marito anch'egli precario della scuola, non può permettersi. E ogni giorno in tre scuole diverse significa moltiplicare gli spostamenti, gli adempimenti burocratici e le relazioni con le famiglie.
155.072 supplenze e il taglio del potenziamento
I dati ufficiali del MIM sull'anno 2026/27 parlano di 155.072 incarichi a tempo determinato conferiti al primo turno: 31.742 supplenze su posto comune (8.319 con contratto fino al 31 agosto e 23.423 fino al 30 giugno), 67.516 sul sostegno e 55.814 conferme sul sostegno legate alla continuità richiesta dalle famiglie. La FLC CGIL contesta il perimetro del conteggio ministeriale e alza la stima a circa 302mila precari totali, includendo docenti e personale ATA.
Nel frattempo il decreto interministeriale MIM-MEF ha ridotto l'organico di potenziamento della secondaria di secondo grado da 50.202 a 48.795 posti, il 2,8% in meno in un solo anno: il taglio delle cattedre di potenziamento 2026/27 rompe la continuità didattica e spinge il sistema a costruire più cattedre orario esterne distribuite su due o tre plessi. Il caso Macagnino è la conseguenza diretta di questa scelta di bilancio.
Congedo parentale al 30% e le due condanne UE
L'articolo 34 del D.Lgs 151/2001 riconosce nove mesi complessivi di congedo parentale indennizzato al 30% della retribuzione, ripartiti fra i due genitori (i dettagli sull'indennità INPS di congedo parentale). La Legge di Bilancio 2025 ha portato all'80% tre di quei nove mesi, ma solo quando il figlio ha meno di sei anni. Macagnino ha una neonata di tre mesi e altri tre figli oltre quella soglia: la maggior parte del congedo utilizzabile resta pagata al 30% dello stipendio già decurtato dal precariato.
Sul fronte europeo la sentenza Mascolo del 26 novembre 2014 (cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13 e C-418/13) aveva già stabilito che il reclutamento a termine della scuola italiana viola la clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il 13 maggio 2026, con la sentenza C-155/25, la stessa Corte di Lussemburgo ha rinnovato la condanna estendendola al personale ATA e certificando che il tetto dei 36 mesi introdotto dalla Legge 107/2015 e poi abolito nel 2018 con il Decreto Dignità non è stato rimpiazzato da alcuna misura strutturale di prevenzione dell'abuso.
Sul rientro in classe le famiglie mettono già in conto le nuove spese per l'istruzione hi-tech, mentre fondazioni come l'Albero della Vita provano a coprire i buchi con kit scolastici distribuiti in sei città italiane. Manca ancora la risposta strutturale a chi la scuola la fa: dopo la sentenza C-155/25 il tavolo aperto al MIM dovrà rispondere anche sui docenti, non solo sugli ATA.
Domande frequenti
Che cos'è una cattedra orario esterna (COE) e perché può essere problematica per i docenti precari?
Una cattedra orario esterna (COE) è un incarico distribuito su più scuole, spesso nello stesso comune. Questa configurazione aumenta i carichi di lavoro e rende più complesso ottenere il part-time o conciliare vita privata e professionale.
Perché la docente Vanessa Macagnino non può accedere al part-time con una COE su tre scuole?
Il contratto collettivo e le regole di funzionalità didattica non permettono di frammentare ulteriormente l'orario su una cattedra già suddivisa su più plessi. Il contingente provinciale per il part-time è inoltre già definito, impedendo ulteriori deroghe.
Quali sono le alternative per un docente precario che non può sostenere una COE su tre scuole?
Rifiutare l'incarico comporta l'esclusione dalle graduatorie, mentre richiedere il congedo parentale porta a una significativa decurtazione dello stipendio, soprattutto se si hanno figli sopra i sei anni. Non ci sono soluzioni strutturali immediate per facilitare la conciliazione tra lavoro e famiglia in questi casi.
Come hanno inciso i tagli alle cattedre di potenziamento sull'assegnazione delle COE?
Il taglio delle cattedre di potenziamento nella secondaria di secondo grado ha spinto il sistema scolastico a costruire più cattedre orario esterne, spesso distribuite su due o tre scuole, aggravando la situazione dei docenti precari.
Cosa prevede la normativa sul congedo parentale per i docenti precari con figli?
L'articolo 34 del D.Lgs 151/2001 prevede nove mesi di congedo parentale indennizzato al 30% dello stipendio, con l'80% riservato solo a tre mesi per figli sotto i sei anni. Per chi ha figli più grandi, la maggior parte del congedo resta pagata al 30%, rendendo economicamente difficile usufruirne.
Qual è la posizione dell'Unione Europea sul precariato nella scuola italiana?
La Corte di Giustizia UE ha più volte condannato l'Italia per abuso di contratti a termine nella scuola, estendendo la critica anche al personale ATA e rilevando l'assenza di misure strutturali per prevenire l'abuso dopo l'abolizione del limite dei 36 mesi di supplenza continuativa.