Un supplente annuale e un docente neoassunto entrano nella stessa aula, firmano lo stesso registro, rispondono alla stessa dirigenza. Sulla carta, però, hanno diritti diversi su permessi e ferie, obblighi diversi sulla formazione iniziale e prospettive contrattuali che restano lontane. Su un punto invece coincidono in pieno, dal primo giorno di servizio: la responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.
Permessi retribuiti: 3 giorni per il supplente annuale, 9 per il docente di ruolo
Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 sottoscritto in ARAN è entrato in vigore il 19 gennaio 2024 e riguarda 1.154.993 lavoratori del comparto scuola e AFAM, di cui circa 850.000 insegnanti. L'articolo 35 riconosce al personale con contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto 3 giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico per motivi personali o familiari, documentabili anche con autocertificazione.
Il docente di ruolo, oltre agli stessi 3 giorni, dispone di ulteriori 6 giorni ricavati dalla conversione delle ferie fruibili durante l'attività didattica. Il divario contrattuale è quindi netto: 3 giorni contro 9. Ai supplenti brevi e saltuari spettano invece solo 6 giorni non retribuiti per anno scolastico, con differenze anche sulla maturazione delle ferie e sui congedi per motivi di studio. Sono spazi ridotti che spesso convivono con obblighi collegiali gravosi, come le regole sui collegi docenti in condizioni disagevoli, in cui il personale precario ha lo stesso obbligo di presenza dei colleghi di ruolo.
Anno di prova: 180 giorni e 50 ore INDIRE solo per il neoassunto
Chi entra in ruolo nel 2025/2026 è tenuto a rispettare la circolare MIM prot. 95371 dell'11 dicembre 2025 e il DM 226/2022, aggiornato dall'articolo 14 del DL 19/2024 convertito nella legge 56/2024. Servono 180 giorni di servizio complessivi, di cui almeno 120 di attività didattica effettiva, più 50 ore di formazione strutturata: 20 online sulla piattaforma neoassunti.indire.it, 24 tra laboratori formativi e osservazione peer to peer con il tutor, 6 tra incontro introduttivo e restituzione finale. Chi lavora in part-time vede il monte giorni ridotto in proporzione.
Il percorso si chiude con un test finale su INDIRE e la valutazione del Comitato di valutazione della scuola. Il supplente annuale non è tenuto all'anno di prova, ma il servizio prestato può essere riconosciuto per ridurre gli adempimenti quando arriverà la conferma in ruolo. Nel 2026 il quadro delle immissioni in ruolo docenti torna a essere centrale proprio per chi sta accumulando anni di supplenza in attesa del passaggio a tempo indeterminato.
Vigilanza: sulla responsabilità civile supplenti e ruolo sono equiparati
Sul dovere principale, quello di sorvegliare gli alunni, la posizione è identica. L'articolo 2048 del codice civile fissa una presunzione di colpa per precettori e maestri sui danni causati o subiti dagli allievi durante il tempo di affidamento. Per liberarsi, il docente deve provare di non aver potuto impedire il fatto.
L'articolo 61 della legge 312/1980 aggiunge una tutela decisiva: l'amministrazione si surroga al personale nei giudizi civili promossi da terzi, e il docente risponde in via personale solo per dolo o colpa grave. La norma vale identicamente per il supplente e per il neoassunto dal primo giorno di servizio. Lo stesso principio di equiparazione si ritrova anche in benefit minori riconosciuti a tutto il personale docente in servizio, come l'accesso agevolato ai musei con la tessera AT.
Il messaggio pratico è chiaro: sui doveri didattici e disciplinari le differenze di contratto pesano poco, sui diritti economici e formativi invece molto. Chi firma una supplenza da settembre lo fa sapendo che vale la stessa regola di vigilanza del collega di ruolo, ma con la metà dei giorni di permesso retribuito e senza il percorso strutturato che accompagna il primo anno in ruolo.
Domande frequenti
Quali sono le principali differenze nei permessi retribuiti tra supplenti annuali e docenti di ruolo?
I supplenti annuali hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, mentre i docenti di ruolo possono usufruire di 9 giorni, grazie alla conversione di 6 giorni di ferie in permessi fruibili durante l’attività didattica.
Il supplente annuale deve svolgere l’anno di prova come il neoassunto?
No, l’anno di prova con 180 giorni di servizio e 50 ore di formazione è obbligatorio solo per i docenti neoassunti. Tuttavia, il servizio svolto come supplente può essere riconosciuto per ridurre gli adempimenti quando si otterrà il ruolo.
Come viene gestita la responsabilità civile nella vigilanza sugli alunni per supplenti e neoassunti?
Entrambi, supplenti e neoassunti, hanno la stessa responsabilità civile nella vigilanza degli alunni. Sono soggetti alla presunzione di colpa ai sensi dell’articolo 2048 del codice civile e godono della tutela amministrativa prevista dall’articolo 61 della legge 312/1980.
I supplenti brevi e saltuari hanno diritto a permessi retribuiti?
No, ai supplenti brevi e saltuari spettano solo 6 giorni di permesso non retribuito per anno scolastico e con differenze anche su ferie e congedi per motivi di studio.
Quali obblighi hanno i supplenti rispetto alla partecipazione alle attività collegiali?
I supplenti hanno lo stesso obbligo di presenza dei colleghi di ruolo alle attività collegiali, incluse situazioni disagevoli come i collegi docenti.
Cosa succede se un docente lavora part-time durante l’anno di prova?
Per i docenti in part-time, il monte giorni richiesto per l’anno di prova viene ridotto in proporzione al tempo lavorato.