Loading...
Caldo in aula e collegi docenti: cosa può chiedere davvero il personale
Scuola

Caldo in aula e collegi docenti: cosa può chiedere davvero il personale

L'accordo per i collegi a distanza c'è, ma serve modificare i regolamenti d'istituto. Il Testo Unico non fissa una temperatura massima in aula.

L'ondata di caldo che sta interessando l'Italia nella seconda metà di luglio ha riportato in cima al dibattito una domanda concreta: il docente convocato in collegio o in consiglio di classe può rifiutarsi se la temperatura in aula è insostenibile? La risposta dell'avvocato Alessandro De Martino, ospite di Diritto in Cattedra, è netta: no. Ma dietro quel no si nasconde un doppio vuoto normativo che pochi stanno raccontando.

Il paradosso del collegio online: accordo firmato, regolamenti fermi

Nel CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio 2024 all'Aran, l'articolo 44 apre esplicitamente alla possibilità di svolgere a distanza le riunioni degli organi collegiali. Sulla carta la strada c'è. In pratica no, perché la stessa norma contrattuale rimanda al regolamento di ciascun istituto: finché il collegio non modifica il proprio regolamento interno per recepire la modalità telematica, la seduta online non produce deliberazioni valide. È il motivo per cui De Martino esclude categoricamente la sostituzione automatica del collegio in presenza con quello a distanza.

La conseguenza pratica è che due scuole nella stessa città possono comportarsi in modo opposto a parità di temperatura: chi ha già aggiornato il regolamento convoca online, chi non lo ha fatto è costretto alla presenza. Non esiste un dato ministeriale pubblico sul numero di istituti che hanno già recepito la modifica, e in mancanza di quel numero ogni discussione sul "si può fare" resta appesa alla singola delibera. Sui requisiti tecnici da prevedere quando la modifica arriva, in particolare la cinque requisiti tecnici obbligatori per il voto segreto nel collegio online restano il nodo più delicato, insieme al via libera del Ministero al voto elettronico con costi a carico delle scuole.

Testo Unico sicurezza: nessuna soglia di gradi, tutto sul dirigente

L'altro vuoto sta nella norma che dovrebbe tutelare il personale. Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs 81/2008, all'articolo 63 e all'Allegato IV punto 1.9, stabilisce che la temperatura nei locali di lavoro deve essere "adeguata all'organismo umano" tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici richiesti. Nessun grado esatto, nessuna soglia oltre la quale scatta automaticamente l'obbligo di sospendere o riorganizzare l'attività. La valutazione è demandata al datore di lavoro, che nella scuola coincide con il dirigente scolastico.

Da qui deriva la responsabilità che De Martino attribuisce al DS, tenuto a "garantire il benessere psicofisico dei propri dipendenti": non un obbligo generico, ma un dovere che passa dal Documento di valutazione dei rischi e dalle misure organizzative concrete. Su questo si innesta anche il Piano nazionale del Ministero della Salute per la prevenzione degli effetti del caldo, attivo ogni anno dal 25 maggio al 20 settembre in 27 città con bollettini quotidiani su tre livelli di rischio. Le indicazioni operative del piano ondate di calore del Ministero della Salute sono uno degli strumenti che il dirigente può richiamare nel motivare un rinvio o una riorganizzazione degli orari.

Le tre leve che il docente può usare senza rischiare l'illecito

Dal parere legale emergono tre azioni concrete che il singolo docente può attivare senza esporsi a contestazioni disciplinari, perché rifiutarsi in autonomia resta un illecito sia in aula d'estate sia in aula d'inverno. Primo: richiesta motivata di rinvio per le riunioni non indifferibili, presentata in forma scritta al dirigente. Secondo: richiesta di diversa collocazione oraria, spostando la seduta fuori dalla fascia più calda della giornata. Terzo: segnalazione formale del disagio ambientale, utile a costruire una traccia documentale che entri nel confronto tra personale e dirigente sulla tutela delle condizioni di lavoro.

Nessuna delle tre leve garantisce l'esito, ma nessuna espone a contestazioni disciplinari. La strada opposta, cioè disertare la seduta citando le temperature, resta invece un rifiuto della prestazione. Il tema tornerà con la prossima tornata di adempimenti, a partire dai collegi previsti per la maturità 2026 e le nuove commissioni: senza un intervento contrattuale che fissi una soglia climatica oggettiva o senza un'accelerazione sui regolamenti d'istituto, ogni estate si riaprirà lo stesso schema.

Domande frequenti

Il docente può rifiutarsi di partecipare a un collegio o consiglio di classe a causa del caldo in aula?

No, secondo il parere legale riportato nell'articolo, il docente non può rifiutarsi autonomamente poiché ciò costituisce un illecito disciplinare.

Quando è possibile svolgere i collegi docenti online invece che in presenza?

La possibilità di riunioni online è prevista dal CCNL solo se il regolamento interno dell’istituto è stato modificato in tal senso; in assenza di questa modifica, la seduta online non è valida.

Esiste una temperatura massima oltre la quale le attività scolastiche devono essere sospese?

No, la normativa non prevede una soglia precisa di temperatura; la valutazione sulla sicurezza e il benessere spetta al dirigente scolastico, che deve agire secondo il Documento di valutazione dei rischi.

Quali azioni può intraprendere il docente se ritiene la temperatura in aula insostenibile?

Il docente può presentare una richiesta motivata di rinvio, chiedere una diversa collocazione oraria della seduta o segnalare formalmente il disagio ambientale al dirigente scolastico.

Cosa rischia il docente che decide di non partecipare a una seduta citando il caldo come motivo?

Rifiutarsi di partecipare senza seguire le procedure previste viene considerato un rifiuto ingiustificato della prestazione e può comportare contestazioni disciplinari.

Il Ministero della Salute offre strumenti utili per la gestione del caldo nelle scuole?

Sì, il Piano nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo fornisce indicazioni operative e bollettini di rischio che il dirigente può utilizzare per motivare eventuali modifiche organizzative.

Pubblicato il: 13 luglio 2026 alle ore 15:06

Sara Giorgione

Articolo creato da

Sara Giorgione

Sara Giorgione è laureanda in Lettere Moderne presso l'Università degli Studi di Foggia. Ha maturato esperienza nel settore editoriale, occupandosi di attività legate alla redazione e alla valorizzazione dei contenuti, e svolge attività di moderatrice in eventi letterari, curando il dialogo con autori e pubblico e la conduzione di incontri culturali. Grazie al proprio percorso formativo e professionale ha sviluppato solide competenze nella comunicazione, nella scrittura e nell'organizzazione di iniziative culturali. Su Edunews24 si occupa della cura di contenuti e approfondimenti dedicati al mondo della cultura, dell'attualità e della formazione. È ideatrice e curatrice della rassegna letteraria “Storie da Tè”, progetto nato con l'obiettivo di promuovere la lettura e favorire il confronto tra autori, opere e pubblico attraverso incontri e dialoghi dedicati alla letteratura contemporanea.

Articoli Correlati