Il 15 settembre 2026 è il termine ordinatorio entro il quale le scuole italiane devono avviare la contrattazione integrativa d'istituto tra dirigente scolastico, RSU e organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. La sessione negoziale dovrà chiudersi entro il 30 novembre, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 del contratto nazionale del comparto Istruzione e Ricerca.
Chi partecipa al tavolo e quali materie si negoziano
Al tavolo siedono il dirigente scolastico e, per la componente sindacale, la RSU eletta nell'istituto e i rappresentanti territoriali delle sole organizzazioni firmatarie del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024: nel comparto scuola parliamo di Cisl Fsur, Flc Cgil, Snals Confsal, Federazione Gilda Unams e Anief. La Uil Scuola Rua, che nel 2024 non ha firmato il contratto nazionale, resta fuori dal tavolo integrativo. Le materie di competenza della contrattazione integrativa di scuola sono elencate all'articolo 30, comma 4 lettera c) del contratto: criteri di ripartizione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, compensi accessori per docenti e ATA, valorizzazione del personale, criteri per la sicurezza sul lavoro, flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, diritto alla disconnessione, criteri di priorità per il lavoro agile e per il lavoro da remoto. Il comma 8 dello stesso articolo fissa la finestra temporale: apertura entro il 15 settembre, chiusura entro il 30 novembre.
Il nodo del fondo MOF: 847 milioni fermi dieci mesi
La cornice quest'anno è particolare. Il CCNI sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa 2025/26, del valore complessivo di 847,36 milioni di euro, è stato firmato in via definitiva soltanto il 10 agosto 2026, con circa dieci mesi di ritardo sull'inizio dell'anno scolastico di riferimento. La ripartizione tocca oltre 7.300 autonomie scolastiche statali e finanzia funzioni strumentali, incarichi specifici ATA, ore eccedenti, valorizzazione del personale, indennità di direzione e continuità didattica nelle piccole isole, a cui sono riservati 3 milioni. Le scuole aprono ora il tavolo 2026/27 mentre molti pagamenti relativi all'anno precedente non sono ancora arrivati sulle buste paga di docenti e personale ATA.
Il termine del 15 settembre resta ordinatorio, non perentorio: la sua violazione non annulla il negoziato, ma congela la distribuzione dei compensi accessori legati alle materie soggette a obbligo di accordo dell'articolo 8 del CCNL, tra cui proprio la ripartizione del MOF e i criteri di valorizzazione previsti dalla legge 160/2019. L'apertura del tavolo interseca l'avvio dell'anno scolastico 2026/27, segnato dalle oltre 46mila prese di servizio del 1° settembre e dalla nuova gestione delle supplenze da GPS di settembre: entrambi gli avvenimenti aumentano la platea di lavoratori che aspettano di sapere come verranno ripartite le risorse aggiuntive. Senza intesa entro il 30 novembre le scuole possono liquidare acconti solo sulla base dell'accordo dell'anno precedente, con il rischio di conguagli tardivi soprattutto sui compensi di funzioni strumentali e incarichi ATA. RSU e dirigenti hanno 76 giorni di calendario per portare in delegazione trattante le proposte scritte già nella prima riunione utile.
Domande frequenti
Chi partecipa alla contrattazione integrativa d'istituto?
Partecipano il dirigente scolastico, la RSU eletta nell'istituto e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024. Le organizzazioni non firmatarie, come la Uil Scuola Rua, non sono ammesse al tavolo.
Quali sono le principali materie oggetto della contrattazione integrativa?
Le materie includono la ripartizione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, compensi accessori per docenti e ATA, valorizzazione del personale, criteri per la sicurezza sul lavoro, flessibilità oraria per il personale ATA, diritto alla disconnessione e criteri per lavoro agile o da remoto.
Quali sono le scadenze previste per la contrattazione integrativa d'istituto?
La contrattazione deve essere avviata entro il 15 settembre e conclusa entro il 30 novembre, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca. Il termine del 15 settembre è ordinatorio, non perentorio.
Cosa succede se la contrattazione non si conclude entro il 30 novembre?
In caso di mancata intesa entro il 30 novembre, le scuole possono liquidare acconti solo sulla base dell'accordo dell'anno precedente. Questo comporta il rischio di conguagli tardivi, soprattutto sui compensi relativi a funzioni strumentali e incarichi ATA.
Perché la ripartizione del fondo MOF è particolarmente rilevante quest'anno?
Quest'anno il CCNI sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è stato firmato con dieci mesi di ritardo, interessando oltre 7.300 scuole e una platea ampliata di lavoratori. Molti pagamenti relativi all'anno precedente non sono ancora stati erogati, aumentando l'attenzione sulla ripartizione delle risorse per il nuovo anno scolastico.