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Presa di servizio 1 settembre 2026: 46.642 assunti al primo appello

Presa di servizio 1 settembre 2026: 46.642 assunti al primo appello

Il 1 settembre 2026 chiude il ciclo di 46.642 immissioni in ruolo. Con il DL 45/2025 chi non si presenta esce anche dalle graduatorie.

Il 1 settembre 2026 apre l'anno scolastico e chiude un altro conto: quello delle 46.642 immissioni in ruolo autorizzate dal MIM con il Decreto ministeriale n. 136 del 10 luglio 2026 sulle immissioni in ruolo docenti. La presa di servizio in quella data non è più solo un adempimento contrattuale: dopo il decreto scuola del 2025 chi non si presenta perde il posto e anche la posizione in graduatoria.

Chi deve presentarsi e con quale contratto

L'obbligo di presenza fisica riguarda in primo luogo i docenti neoassunti in ruolo (da GAE e da procedure concorsuali) e il personale ATA neoassunto a tempo indeterminato: per loro decorrenza giuridica ed economica coincidono con l'inizio del mese.

Si presentano anche i docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo individuati dalle GPS di I fascia sostegno, i vincitori del concorso PNRR privi di abilitazione e i docenti del concorso straordinario bis. Tutti firmano un contratto annuale che scade il 31 agosto 2027 e la decorrenza economica del ruolo per straordinario bis e PNRR slitta al 1 settembre 2027.

L'appuntamento vale infine per i supplenti con incarico decorrente da quella data e per chi rientra da assegnazione provvisoria, utilizzazione o trasferimento: in questi ultimi casi la presa di servizio si fa direttamente nella scuola di destinazione, senza passare dalla sede di titolarità.

46.642 su 46.826 posti vacanti: la copertura è quasi totale

Il dato che pesa è nel decreto MIM: le 46.642 assunzioni autorizzate coprono quasi per intero i 46.826 posti rimasti vacanti dopo la mobilità 2026, distribuiti in 35.365 posti comuni e 11.461 di sostegno. Sulla carta la scuola italiana entra a settembre 2026 con il tasso di copertura da ruolo più alto degli ultimi anni.

La geografia però non torna. Le cattedre vacanti restano concentrate al Nord, con la Lombardia in testa soprattutto sul sostegno, mentre la maggior parte degli aspiranti docenti risiede al Sud. Chi accetta una sede fuori regione ha 5 giorni per confermare, come previsto dal Decreto-legge 7 aprile 2025 n. 45 sul reclutamento scolastico convertito nella legge 79/2025.

La novità normativa è quella che cambia la posta. Prima del 2025 la mancata presa di servizio comportava la perdita del ruolo per l'anno in corso ma non toccava la posizione nelle GPS o negli elenchi da cui partiva la nomina. Ora la mancata accettazione entro cinque giorni, e a maggior ragione l'assenza il 1 settembre senza giustificazione, è considerata rinuncia d'ufficio: si perde la nomina e si esce dalla graduatoria, quindi niente supplenza di riserva a giugno o agosto 2027.

Chi non si deve presentare e gli esoneri

I docenti già di ruolo che restano nella stessa scuola non hanno alcun obbligo di presentarsi il 1 settembre, salvo che il dirigente convochi regolarmente il Collegio dei docenti. La UIL Scuola avverte che una convocazione generica di tutto il personale di ruolo non è legittima.

Il rapporto di lavoro si perfeziona senza presenza fisica per la lavoratrice in congedo di maternità o interdizione anticipata, per chi è impegnato in un dottorato di ricerca, per i titolari di borse di studio e assegni di ricerca: firmano il contratto e chiedono contestualmente congedo straordinario o aspettativa. Stessa tutela per docenti e ATA in aspettativa o congedo che ricomincia oltre il 1 settembre nella nuova sede.

La malattia certificata consente il differimento della decorrenza economica, mentre la mancata presentazione senza giustificazione comporta la decadenza dalla nomina. All'atto dell'assunzione va sottoscritta la dichiarazione di assenza di incompatibilità lavorative: fuori sono attività commerciali e lavori presso altre PA, mentre libere professioni, incarichi esterni e collaborazioni retribuite richiedono autorizzazione preventiva del dirigente.

Per i neoassunti l'anno di prova parte dal giorno del contratto e la formazione docenti neoassunti gestita da INDIRE è parte integrante del percorso di conferma. La finestra utile per chi ha ricevuto una nomina d'ufficio chiude cinque giorni dopo: entro il 6 settembre la casella dev'essere accettata o si svuota, senza rete.

Domande frequenti

Chi è obbligato a presentarsi il 1 settembre 2026 per la presa di servizio?

Devono presentarsi i docenti neoassunti in ruolo da GAE o concorsi, il personale ATA neoassunto a tempo indeterminato, i docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dalle GPS di I fascia sostegno, i vincitori del concorso PNRR privi di abilitazione e i docenti del concorso straordinario bis. Devono inoltre presentarsi i supplenti con incarico decorrente da quella data e chi rientra da assegnazione provvisoria, utilizzazione o trasferimento.

Cosa succede se non ci si presenta il 1 settembre o non si accetta la nomina entro cinque giorni?

La mancata presentazione senza giustificazione comporta la decadenza dalla nomina e la cancellazione dalla graduatoria, senza possibilità di supplenza di riserva. La mancata accettazione della sede fuori regione entro cinque giorni equivale a una rinuncia d'ufficio.

Quali sono le eccezioni all'obbligo di presenza fisica il 1 settembre?

Non devono presentarsi i docenti già di ruolo che restano nella stessa scuola, salvo convocazione specifica del dirigente. Sono esonerati anche lavoratrici in congedo di maternità, chi è in interdizione anticipata, impegnato in dottorato o titolare di borse/assegni di ricerca e chi ha aspettativa o congedo che ricomincia oltre il 1 settembre.

Come funziona la decorrenza giuridica ed economica per i diversi contratti?

Per i neoassunti in ruolo, la decorrenza giuridica ed economica coincide con il 1 settembre 2026. Per i docenti del concorso straordinario bis e PNRR privi di abilitazione, la decorrenza economica del ruolo slitta al 1 settembre 2027, mentre il contratto annuale termina il 31 agosto 2027.

Cosa prevede la normativa sulle incompatibilità lavorative all’atto dell’assunzione?

All'atto dell'assunzione va sottoscritta una dichiarazione di assenza di incompatibilità: sono escluse attività commerciali e lavori presso altre PA, mentre libere professioni, incarichi esterni e collaborazioni retribuite richiedono l’autorizzazione preventiva del dirigente scolastico.

Come viene gestito l’anno di prova per i docenti neoassunti?

L’anno di prova inizia dal giorno della firma del contratto e comprende la formazione gestita da INDIRE, che è parte integrante del percorso di conferma in ruolo.

Pubblicato il: 31 agosto 2026 alle ore 15:24

Sara Giorgione

Articolo creato da

Sara Giorgione

Sara Giorgione è laureanda in Lettere Moderne presso l'Università degli Studi di Foggia. Ha maturato esperienza nel settore editoriale, occupandosi di attività legate alla redazione e alla valorizzazione dei contenuti, e svolge attività di moderatrice in eventi letterari, curando il dialogo con autori e pubblico e la conduzione di incontri culturali. Grazie al proprio percorso formativo e professionale ha sviluppato solide competenze nella comunicazione, nella scrittura e nell'organizzazione di iniziative culturali. Su Edunews24 si occupa della cura di contenuti e approfondimenti dedicati al mondo della cultura, dell'attualità e della formazione. È ideatrice e curatrice della rassegna letteraria “Storie da Tè”, progetto nato con l'obiettivo di promuovere la lettura e favorire il confronto tra autori, opere e pubblico attraverso incontri e dialoghi dedicati alla letteratura contemporanea.

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