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Consenso informato a scuola: l'alternativa non è sempre garantita
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Consenso informato a scuola: l'alternativa non è sempre garantita

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Legge 104/2026 in vigore dal 7 luglio: serve consenso scritto sette giorni prima. L'alternativa al rifiuto, però, vale solo per alcuni progetti.

La Legge 9 giugno 2026, n. 104 sul consenso informato in ambito scolastico è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2026 ed entra in vigore il 7 luglio. Da quella data, ogni progetto su temi di sessualità nelle scuole secondarie di primo e secondo grado richiederà un'autorizzazione scritta di genitori o studenti maggiorenni, da raccogliere almeno sette giorni prima dell'inizio delle attività. La norma riscrive anche il Patto educativo di corresponsabilità e fissa una procedura più rigida per il coinvolgimento di esperti esterni.

Sette giorni prima, con il materiale alla mano

L'articolo 1, comma 2 della Legge 9 giugno 2026 n. 104 su Normattiva fissa la regola operativa: il consenso va richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per l'attività. La richiesta deve esplicitare finalità, obiettivi educativi e formativi, contenuti, argomenti, temi e modalità di svolgimento, oltre all'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti e associazioni coinvolti. Genitori e studenti maggiorenni hanno diritto di visionare il materiale didattico prima di firmare, così da esprimere un consenso pienamente consapevole. Quando l'attività coinvolge alunni minorenni, la legge garantisce inoltre la presenza obbligatoria di un docente per tutta la sua durata. Non esiste un modello ministeriale unico del modulo di consenso: ogni istituto dovrà costruire la propria informativa, che però dovrà contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge. L'omissione di uno di questi elementi può vanificare il consenso raccolto, esponendo la scuola a contestazioni successive da parte delle famiglie.

Quando il rifiuto vale il diritto all'alternativa (e quando no)

Qui sta il passaggio meno raccontato della legge. Il testo separa due regimi distinti per le attività che toccano temi di sessualità. Quelle extracurricolari già previste dal Piano triennale dell'offerta formativa rientrano nel comma 2: se la famiglia non firma, lo studente si astiene dalla frequenza, senza che la scuola debba offrire un percorso sostitutivo. Quelle di ampliamento dell'offerta formativa rientrano invece nel comma 3: in caso di mancata adesione, l'istituto è tenuto a garantire un'attività formativa alternativa, scelta tra quelle già comprese nel PTOF e comunicata alle famiglie nello stesso momento in cui chiede il consenso informato. La distinzione non è formale: decide chi vede assegnato un percorso diverso e chi semplicemente resta fuori dall'aula. Per questo le scuole dovranno qualificare ciascun progetto sotto l'una o l'altra categoria prima ancora di inviare l'informativa. Un dettaglio aggiuntivo: il testo della Legge 104/2026 parla solo di 'sessualità'. La parola 'affettività', associata alla norma in molte cronache, non compare in alcun comma.

Cosa devono fare le scuole prima del 7 luglio

L'adeguamento più immediato riguarda il Patto educativo di corresponsabilità, previsto dall'articolo 5-bis del DPR 249/1998, che ogni istituto deve aggiornare per recepire il nuovo obbligo di consenso. Sugli esperti esterni e i rappresentanti di associazioni che intervengono in classe, la Legge 104/2026 rinvia alla procedura del proprio articolo 2, che ne disciplina l'individuazione e il coinvolgimento. Per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria ogni attività progettuale o didattica sui temi della sessualità è esclusa in ogni caso, fatti salvi i contenuti già previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo di istruzione. Nelle secondarie di primo grado, invece, i progetti restano possibili ma solo con il consenso scritto preventivo. L'agenda di inizio luglio si sovrappone agli altri adempimenti che i dirigenti hanno in calendario, come l'adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico e la definizione delle attività del PTOF da inviare alle famiglie.

Per i progetti già calendarizzati a settembre, l'informativa alle famiglie va preparata in questi giorni: senza la firma raccolta almeno sette giorni prima, l'attività non parte e va sostituita o spostata.

Domande frequenti

Da quando entra in vigore la Legge 104/2026 sul consenso informato a scuola?

La Legge 104/2026 entra in vigore il 7 luglio 2026, come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2026.

Quali informazioni devono essere fornite nella richiesta di consenso informato?

La richiesta deve esplicitare finalità, obiettivi educativi e formativi, contenuti, argomenti, modalità di svolgimento e l'eventuale presenza di esperti esterni o rappresentanti di enti e associazioni.

Cosa succede se una famiglia non firma il consenso per un progetto extracurricolare previsto dal PTOF?

Se la famiglia non firma, lo studente si astiene dalla frequenza e la scuola non è obbligata a offrire alcun percorso alternativo.

Quando la scuola deve offrire un'attività alternativa in caso di mancato consenso?

La scuola è tenuta a garantire un'attività formativa alternativa solo per i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, scegliendo tra quelle già presenti nel PTOF e comunicandolo alle famiglie insieme alla richiesta di consenso.

La legge si applica anche alla scuola dell'infanzia e primaria?

No, la legge esclude qualsiasi attività progettuale o didattica sui temi della sessualità nella scuola dell'infanzia e primaria, salvo quanto già previsto dalle Indicazioni nazionali per il primo ciclo.

Cosa devono fare le scuole per adeguarsi alla nuova normativa?

Le scuole devono aggiornare il Patto educativo di corresponsabilità e predisporre informative dettagliate per ogni progetto, assicurandosi di raccogliere i consensi almeno sette giorni prima dell'inizio delle attività.

Pubblicato il: 24 giugno 2026 alle ore 15:30

Michele Monaco

Articolo creato da

Michele Monaco

Redattore Michele Monaco è imprenditore, ricercatore e docente universitario con oltre vent'anni di esperienza nell'innovazione digitale, nella formazione e nella consulenza strategica. Laureato in Scienze Politiche e Internazionali, è CEO di Adventus Consulting Jdoo (Umag, Croazia dove risiede stabilmente) e Presidente Nazionale di ENBAS, ente bilaterale attivo nella formazione professionale e nelle politiche attive per il lavoro. In qualità di Coordinatore Nazionale dei Progetti di Ricerca presso ERSAF, guida iniziative che coniugano intelligenza artificiale e formazione, tra cui FindYourGoal.it, piattaforma di orientamento scuola-lavoro basata sul modello LifeComp, Avatar4University.Org, sistema AI per la creazione di corsi universitari con avatar docente, KeepYouCare.it, piattaforma di telemedicina, telesoccorso e telerefertazione. È inoltre Delegato della Regione Calabria presso il Ministero degli Esteri per la Cooperazione Internazionale ed è membro del tavolo delle regioni, dove coordina un progetto per la creazione di un Hub Formativo in Tunisia. Docente a contratto di Diritto dell'Economia e Diritto Internazionale presso la SSML di Lamezia Terme e presso l'Università Telematica eCampus, è autore di pubblicazioni in ambito pedagogico sulle competenze caratteriali e il framework LifeComp. Ha tenuto interventi al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, in Regione Lombardia e a Buenos Aires su temi che spaziano dalla pedagogia speciale, alla telemedicina ed alla cooperazione internazionale. Innovation Manager certificato MISE, unisce visione strategica e competenza tecnologica con una vocazione per il dialogo istituzionale e la ricerca applicata.

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