Con decreto R.G.L. 507/2026 il Tribunale del Lavoro di Bologna ha condannato una dirigente scolastica per aver contattato ripetutamente al telefono i docenti che avevano dichiarato l'adesione allo sciopero. Il ricorso, presentato dai COBAS scuola tramite la procedura d'urgenza dell'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, si è chiuso con l'ordine di cessazione della condotta e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Perché il giudice parla di pressione indebita
Le telefonate della dirigente arrivavano dopo la comunicazione di adesione allo sciopero. Nel decreto il giudice le qualifica come pressioni idonee a incidere sul libero esercizio del diritto tutelato dall'articolo 40 della Costituzione, e lo fa a prescindere dall'esito: il fatto che le docenti abbiano poi partecipato ugualmente allo sciopero non annulla la lesione. Il testo parla di contatti volti a contestare l'adesione e a censurare la comunicazione dell'astensione. L'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori pubblicato in Gazzetta Ufficiale tutela l'interesse collettivo dell'organizzazione sindacale: per configurare la condotta antisindacale non serve dimostrare l'intento lesivo del datore, basta l'oggettiva lesione delle prerogative sindacali.
Perché ogni chiamata pesa quando l'adesione è già bassa
Il decreto arriva in un anno con adesioni molto sotto le medie del pubblico impiego. Nello sciopero generale del 3 ottobre 2025 il Ministero dell'Istruzione ha censito 90.466 aderenti su 999.966 unità di personale tenuto al servizio, cioè il 9,05% nel comparto scuola: dato riportato nell'avviso ufficiale sui dati definitivi di adesione allo sciopero del 3 ottobre 2025. Nella tornata del 6-7 maggio 2026 le percentuali sono scese allo 0,82% e al 2,56%. Nel solo biennio 2025/26 il MIM ha pubblicato oltre cinquanta avvisi di proclamazione di sciopero, con soglie di adesione quasi sempre a una cifra. Con adesioni così frammentate, in una scuola con 80 docenti gli aderenti sono spesso meno di dieci: tre telefonate del dirigente colpiscono un terzo del fronte sindacale interno. È questa sproporzione a rendere ogni chiamata rilevante e a spiegare perché il Tribunale valuta la portata intimidatoria in sé, non il numero delle chiamate. La motivazione parla di pressione capace di produrre effetti durevoli per la sua portata intimidatoria o per l'incertezza che ne deriva, anche quando la materialità del comportamento si esaurisce in poche telefonate. Il precedente Bologna sposta il baricentro dalla soglia quantitativa a quella qualitativa: non serve una campagna sistematica, basta un contatto individuale con tono contestativo per esporre la scuola alla procedura d'urgenza.
Cosa possono e non possono fare i dirigenti
Il decreto separa nettamente due piani. Sul primo, la sostituzione dei docenti scioperanti resta legittima: nel caso Bologna i registri di classe confermavano che i sostituti svolgevano solo vigilanza, non attività didattica, e questa parte del ricorso è stata respinta. Il giudice precisa però che sarebbe illegittimo ricorrere al lavoro straordinario dei colleghi al solo scopo di neutralizzare gli effetti dello sciopero, in assenza di specifiche esigenze di rilievo. Sul secondo piano, quello dei contatti individuali, il perimetro si chiude: nessuna telefonata di contestazione dell'adesione. La stessa logica riguarda il potere organizzativo del dirigente, che si muove dentro paletti CCNL già stretti quando si tratta di chi decide l'orario dei docenti tra CCNL, dirigente e collegio. Vale anche per i giorni sensibili del calendario scolastico 2026/27, con 19 giorni di gap tra Bolzano e Marche, e coinvolge non solo i docenti ma anche il personale ATA, come emerge dal nodo dei requisiti di graduatoria per l'operatore scolastico rinviati al 2027/28.
Per i docenti che ricevono chiamate simili prima di uno sciopero, il decreto 507/2026 offre un appiglio concreto: la testimonianza incrociata di più insegnanti coinvolti nella stessa giornata basta ad attivare la procedura d'urgenza ex articolo 28, con tempi giudiziari inferiori alle due settimane e senza necessità di documentare l'intento del dirigente.
Domande frequenti
Perché la preside è stata condannata dal Tribunale del Lavoro di Bologna?
La preside è stata condannata per aver effettuato telefonate ripetute ai docenti che avevano dichiarato l’adesione allo sciopero, condotta considerata una pressione indebita che incide sul libero esercizio del diritto di sciopero tutelato dalla Costituzione.
Cosa si intende per 'pressione indebita' nelle telefonate ai docenti in sciopero?
Il giudice considera 'pressione indebita' qualsiasi contatto volto a contestare o censurare l’adesione allo sciopero, anche se non ha impedito la partecipazione, perché può produrre effetti intimidatori e ledere le prerogative sindacali.
Quali sono le azioni legittime e illegittime per i dirigenti scolastici durante uno sciopero?
I dirigenti possono sostituire i docenti scioperanti con attività di semplice vigilanza, ma non possono ricorrere a telefonate contestative o usare il lavoro straordinario dei colleghi solo per neutralizzare lo sciopero, salvo specifiche esigenze.
Come possono tutelarsi i docenti che subiscono pressioni prima di uno sciopero?
I docenti possono attivare la procedura d’urgenza ex articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, presentando una testimonianza incrociata di più insegnanti coinvolti, senza dover dimostrare l’intento del dirigente e con tempi giudiziari rapidi.
Perché anche poche telefonate possono essere considerate lesive del diritto di sciopero?
In contesti di bassa adesione allo sciopero, anche un numero limitato di telefonate può colpire una parte significativa del fronte sindacale interno, assumendo una portata intimidatoria rilevante indipendentemente dalla quantità dei contatti.
Cosa prevede l’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori nel caso di condotta antisindacale?
L’articolo 28 tutela l’interesse collettivo dell’organizzazione sindacale e consente di agire anche senza dimostrare l’intento lesivo del datore di lavoro, bastando l’oggettiva lesione delle prerogative sindacali.