Il TAR Liguria ha annullato il provvedimento con cui una scuola secondaria di primo grado aveva escluso dall'ammissione alla classe successiva uno studente che aveva superato il tetto massimo di assenze. Nella sentenza il giudice amministrativo osserva che le mancate presenze erano integralmente riconducibili a gravi motivi di salute adeguatamente documentati dalla famiglia. La decisione riafferma che le deroghe previste dall'articolo 14, comma 7, del DPR 122/2009, ossia la norma che fissa nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato il monte-ore minimo per la validità dell'anno scolastico, non possono essere ridotte a un parametro esclusivamente quantitativo quando la documentazione sanitaria e il rendimento consentono di accertare gli apprendimenti effettivamente conseguiti dall'alunno.
Cosa dice la sentenza
Il TAR ha rilevato che la documentazione medica prodotta dalla famiglia e il rendimento positivo dello studente avrebbero dovuto orientare il consiglio di classe verso un esercizio della discrezionalità valutativa ispirato ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa. Il collegio richiama anche il bilanciamento fra diritto all'istruzione (articolo 34), tutela della salute (articolo 32) e uguaglianza sostanziale (articolo 3, secondo comma) della Costituzione, sottolineando che le condizioni patologiche indipendenti dalla volontà dell'alunno non possono trasformarsi in un ostacolo al pieno sviluppo della persona. Nel dispositivo si osserva che un'applicazione meramente formale della disciplina sulla validità dell'anno scolastico contrasta con la finalità della norma, che è quella di garantire una valutazione fondata sull'effettivo accertamento del percorso formativo.
La richiesta di linee guida nazionali
Sul piano organizzativo il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani (CNDDU) ha chiesto al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'adozione di linee guida nazionali per uniformare i criteri applicativi delle deroghe al limite minimo di frequenza. L'obiettivo indicato è definire protocolli condivisi fra istituzioni scolastiche, famiglie e servizi sanitari territoriali, così da ridurre il contenzioso amministrativo e rendere più trasparenti le decisioni dei consigli di classe. Il coordinamento segnala anche il peso crescente di disturbi d'ansia e fragilità psicologiche fra gli studenti, condizioni che secondo la nota richiedono un'integrazione più stretta fra competenze pedagogiche, sanitarie e psicologiche all'interno delle scuole. Per il CNDDU una disciplina interpretativa più omogenea aiuterebbe anche le famiglie a orientarsi nel momento in cui devono documentare situazioni sanitarie complesse.
La pronuncia ligure si aggiunge a una serie di decisioni con cui i giudici amministrativi ricordano che l'accertamento degli apprendimenti prevale sul mero conteggio delle presenze quando la scuola dispone di elementi valutativi sufficienti. Con l'aumento delle certificazioni sanitarie e delle situazioni di fragilità psicologica documentate, il perimetro della validità dell'anno scolastico appare destinato a restare al centro del confronto fra scuole e famiglie, anche in assenza di una disciplina interpretativa uniforme sul territorio nazionale. Nel breve periodo la responsabilità torna sui consigli di classe, chiamati a motivare in modo puntuale ogni provvedimento di non ammissione riconducibile al superamento della soglia di frequenza.
Domande frequenti
Cosa ha stabilito il TAR Liguria riguardo alle assenze per motivi di salute?
Il TAR Liguria ha annullato la bocciatura di uno studente che aveva superato il limite massimo di assenze, riconoscendo che erano giustificate da gravi motivi di salute documentati. La sentenza sottolinea che il giudizio deve basarsi anche sul rendimento e sugli apprendimenti effettivi, non solo sul conteggio delle presenze.
Quali criteri devono seguire i consigli di classe nella valutazione delle assenze per motivi sanitari?
I consigli di classe devono esercitare la loro discrezionalità valutativa secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, prendendo in considerazione sia la documentazione medica sia il rendimento scolastico dell’alunno.
Cosa prevede l’articolo 14, comma 7, del DPR 122/2009 sulle assenze scolastiche?
L’articolo 14, comma 7, stabilisce che la validità dell’anno scolastico richiede la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, ma consente deroghe quando le assenze sono giustificate da documentati motivi di salute.
Perché viene richiesta l’adozione di linee guida nazionali sulle deroghe al limite minimo di frequenza?
Le linee guida nazionali sono richieste per uniformare i criteri applicativi delle deroghe tra le scuole, ridurre il contenzioso amministrativo e fornire maggiore trasparenza e supporto alle famiglie che devono documentare situazioni sanitarie complesse.
Qual è il ruolo del rendimento scolastico nella valutazione degli studenti con assenze documentate per motivi di salute?
Il rendimento scolastico e l’effettivo accertamento degli apprendimenti diventano centrali nella valutazione, prevalendo sul mero conteggio delle presenze, quando la scuola dispone di sufficienti elementi valutativi.