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Assegno Unico e permesso di soggiorno: il Tribunale di Torino boccia l'INPS, negarlo agli extracomunitari è discriminatorio
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Assegno Unico e permesso di soggiorno: il Tribunale di Torino boccia l'INPS, negarlo agli extracomunitari è discriminatorio

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Una sentenza destinata a fare giurisprudenza: i cittadini stranieri con regolare permesso, anche in attesa di occupazione, hanno diritto alla prestazione. L'Istituto dovrà restituire le somme già versate e riesaminare le domande respinte.

La sentenza del Tribunale di Torino

Negare l'Assegno Unico a un cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, per il solo fatto di trovarsi in attesa di occupazione, costituisce una condotta discriminatoria. Lo ha stabilito il Tribunale di Torino con una pronuncia che si preannuncia come un punto di riferimento nel contenzioso tra INPS e cittadini stranieri residenti nel nostro Paese.

La decisione interviene su un nodo che da tempo divide operatori del diritto e istituzioni: quali requisiti di soggiorno siano effettivamente necessari per accedere alla misura universale introdotta dal D.Lgs. 230/2021, il decreto che ha riordinato i sostegni economici per i figli a carico. La risposta dei giudici torinesi è netta. Il permesso di soggiorno valido, anche se legato a una condizione di attesa di occupazione, basta.

Il caso: un extracomunitario escluso dall'Assegno Unico

All'origine della vicenda c'è la storia di un cittadino non comunitario residente a Torino, titolare di regolare permesso di soggiorno ma temporaneamente privo di un contratto di lavoro. L'uomo aveva presentato domanda per ottenere l'Assegno Unico universale per i figli a carico, vedendosi opporre un rifiuto dall'INPS.

La motivazione addotta dall'Istituto faceva leva su un'interpretazione restrittiva dei requisiti soggettivi: stando alla lettura dell'ente previdenziale, la tipologia di permesso di soggiorno posseduta dal richiedente, legata all'attesa di occupazione, non rientrava tra quelle che danno diritto alla prestazione. Una posizione che il ricorrente ha contestato in sede giudiziaria, ottenendo ragione.

Perché il rifiuto dell'INPS è stato giudicato discriminatorio

Il ragionamento del Tribunale poggia su un principio consolidato nel diritto antidiscriminatorio europeo e nazionale. L'Assegno Unico, per la sua natura di prestazione familiare universale, non può essere subordinato a condizioni che, di fatto, colpiscano in modo sproporzionato i cittadini di Paesi terzi rispetto a quelli italiani o comunitari.

I giudici hanno richiamato, tra l'altro, il quadro normativo dell'Unione europea in materia di parità di trattamento dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Corte Costituzionale italiana. Il criterio applicato dall'INPS, hanno scritto, introduce una disparità priva di giustificazione oggettiva.

Vale la pena ricordare che non è la prima volta che l'Istituto previdenziale si trova sotto scrutinio per le modalità di accesso alle prestazioni da parte degli stranieri. Ma la portata di questa sentenza va oltre il singolo caso, perché investe direttamente il meccanismo di selezione dei beneficiari di una misura che coinvolge milioni di famiglie.

In un contesto in cui la corretta informazione sui diritti diventa cruciale, vale la pena segnalare gli strumenti messi in campo a livello europeo per contrastare la circolazione di notizie fuorvianti: un tema approfondito nell'articolo su Come riconoscere e combattere la disinformazione: un nuovo strumento della Commissione Europea.

Le conseguenze pratiche della decisione

La sentenza non si limita a dichiarare l'illegittimità del rifiuto. Il Tribunale ha infatti disposto due misure concrete:

  • L'INPS dovrà restituire le somme che il ricorrente aveva già corrisposto a seguito del diniego, ripristinando il diritto all'erogazione dell'Assegno Unico dalla data della domanda originaria.
  • I cittadini extracomunitari che si trovano in condizioni analoghe, con permesso di soggiorno regolare ma in attesa di occupazione, potranno presentare una nuova istanza per ottenere la prestazione, anche se in passato la loro richiesta era stata respinta.

Si tratta di un passaggio cruciale. Migliaia di famiglie straniere residenti in Italia potrebbero trovarsi nella medesima situazione, avendo ricevuto un diniego basato sullo stesso criterio ora dichiarato illegittimo. La pronuncia apre dunque la strada a un potenziale contenzioso di massa, a meno che l'INPS non decida di adeguare spontaneamente le proprie procedure.

Come richiedere l'Assegno Unico per cittadini extracomunitari

Alla luce della sentenza torinese, il percorso per i cittadini non comunitari che intendono richiedere l'Assegno Unico nel 2026 si chiarisce. I passaggi fondamentali restano quelli ordinari:

  • Essere in possesso di un permesso di soggiorno valido (incluso quello per attesa di occupazione).
  • Risiedere in Italia e avere figli a carico secondo i requisiti previsti dal D.Lgs. 230/2021.
  • Presentare la domanda attraverso il portale dell'INPS, tramite patronato o utilizzando il contact center dell'Istituto.
  • Allegare un ISEE in corso di validità, necessario per determinare l'importo spettante.

Chi ha ricevuto un rifiuto in passato può valutare, anche con l'assistenza di un legale o di un patronato, la possibilità di ripresentare l'istanza facendo esplicito riferimento alla pronuncia del Tribunale di Torino. Non è escluso che l'INPS, nei prossimi mesi, emani una circolare per recepire l'orientamento giurisprudenziale, ma al momento nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa.

Un precedente che pesa nel dibattito sui diritti sociali

La decisione del Tribunale di Torino si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più consolidato, che tende a equiparare la posizione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti a quella degli italiani nell'accesso alle prestazioni sociali di carattere universale. Non è un caso che negli ultimi anni sentenze analoghe abbiano riguardato il bonus bebè, l'assegno di maternità e altre misure di sostegno alla famiglia.

Resta da capire quale sarà la risposta dell'INPS: un eventuale ricorso in appello o, al contrario, un adeguamento delle prassi interne. La questione, insomma, è tutt'altro che chiusa. Ma per le famiglie extracomunitarie che vivono e lavorano, o cercano lavoro, nel nostro Paese, la sentenza rappresenta un segnale inequivocabile: il diritto al sostegno per i figli non si ferma alla nazionalità indicata sul passaporto.

Pubblicato il: 15 aprile 2026 alle ore 09:32

Domande frequenti

Cosa ha stabilito il Tribunale di Torino riguardo all'Assegno Unico per cittadini extracomunitari?

Il Tribunale di Torino ha stabilito che negare l'Assegno Unico a cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, anche se in attesa di occupazione, è una condotta discriminatoria e contraria ai principi di parità di trattamento previsti dal diritto europeo e nazionale.

Quali sono le conseguenze pratiche della sentenza per chi ha ricevuto un diniego dall'INPS?

L'INPS dovrà rimborsare le somme dovute ai richiedenti che hanno subito un rifiuto illegittimo e ripristinare il diritto all'Assegno Unico dalla data della domanda. Inoltre, chi si trova in condizioni analoghe può presentare una nuova istanza per ottenere la prestazione.

Quali requisiti devono avere i cittadini extracomunitari per richiedere l'Assegno Unico?

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno valido, anche se per attesa di occupazione, risiedere in Italia e avere figli a carico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 230/2021. È inoltre necessario presentare un ISEE in corso di validità.

Come devono procedere i cittadini extracomunitari che hanno ricevuto un rifiuto in passato?

Chi ha ricevuto un rifiuto può valutare di ripresentare la domanda, eventualmente con il supporto di un legale o di un patronato, facendo riferimento alla sentenza del Tribunale di Torino. Questo vale in particolare per chi era stato escluso a causa del permesso di soggiorno per attesa di occupazione.

Qual è l'impatto di questa sentenza sul dibattito sui diritti sociali in Italia?

La sentenza rafforza un orientamento giurisprudenziale che tende a equiparare i cittadini stranieri regolari agli italiani nell'accesso alle prestazioni sociali universali, segnando un precedente importante nel dibattito sui diritti sociali e sulle politiche di inclusione.

Antonello Torchia

Articolo creato da

Antonello Torchia

Direttore Responsabile di EduNews24.it Antonello Torchia è giornalista professionista, politologo e geografo, con un percorso formativo e professionale di ampio respiro che integra competenze in ambito economico, geopolitico, comunicativo e territoriale. Vanta una solida formazione accademica multidisciplinare: ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio (quadriennale, Vecchio Ordinamento), la Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali (LM-52) con la votazione di 110/110 e lode, e la Laurea Magistrale in Scienze Geografiche (LM-80). Un trittico di competenze che gli consente di leggere i fenomeni contemporanei con una prospettiva che abbraccia le dinamiche economiche, le relazioni tra Stati e le dimensioni spaziali e territoriali della società. Nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza nella comunicazione istituzionale e politica, collaborando con emittenti televisive e testate della carta stampata. Questa esperienza sul campo gli ha conferito una padronanza trasversale dei linguaggi mediatici, dalla televisione al digitale. Attualmente ricopre il ruolo di Direttore Responsabile di EduNews24.it, testata giornalistica online dedicata al mondo dell'istruzione, della formazione e delle politiche educative italiane ed europee, dove cura la linea editoriale e supervisiona la produzione di contenuti rivolti a docenti, studenti, istituzioni e operatori del settore educativo. È inoltre docente di Comunicazione presso la SSML Città di Lamezia Terme, istituto universitario specializzato nella mediazione linguistica, dove mette a disposizione delle nuove generazioni di professionisti della comunicazione il proprio bagaglio di competenze giornalistiche, analitiche e accademiche.

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