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Recite di fine anno, il Garante: serve il consenso di entrambi i genitori
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Recite di fine anno, il Garante: serve il consenso di entrambi i genitori

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Il Garante della privacy ha bloccato un padre che pubblicava la foto del figlio senza il consenso della madre. Cosa cambia per recite e saggi.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha già bloccato un genitore che aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook la foto del figlio infraquattordicenne senza il consenso dell'altro genitore. La decisione è del 13 novembre 2024 e arriva proprio mentre nelle scuole italiane si moltiplicano recite, saggi e cerimonie di saluto di fine anno.

Riprese personali sì, social network no

Le indicazioni del Garante, raccolte nel vademecum Scuola a prova di privacy aggiornato nel 2023, distinguono nettamente due ambiti. Riprendere il proprio figlio durante una recita per conservare un ricordo familiare è consentito: il trattamento ricade nella sfera personale e domestica e resta fuori dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati.

La diffusione delle stesse immagini su Facebook, Instagram o nei gruppi WhatsApp di classe segue regole diverse. Serve sempre il consenso informato di chi compare nell'inquadratura e, se si tratta di minori, dei loro genitori. Le scuole possono regolare o vietare l'uso di smartphone e altri dispositivi di registrazione durante gli eventi, e di solito lo fanno con una comunicazione preventiva alle famiglie.

Il provvedimento 681 del 2024: anche con l'affidamento condiviso serve il sì di entrambi

Il caso esaminato dal Garante riguardava un padre con affidamento condiviso che aveva pubblicato su Facebook un'immagine del figlio sotto i 14 anni. La madre, contraria, si è rivolta all'Autorità con un reclamo nel marzo 2024. Il padre ha sostenuto di avere diritto alla pubblicazione proprio per via del regime di affidamento condiviso e ha invocato il fatto che l'immagine non fosse particolarmente nitida.

L'Autorità ha respinto la lettura del padre. Postare l'immagine di un minore sui social è un atto eccedente l'ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 320 del codice civile, perché incide sui dati personali e sulla reputazione digitale del bambino. Per atti di questo tipo serve la decisione congiunta dei genitori, anche quando vivono separati e l'affidamento è condiviso. Il provvedimento 681/2024 sulla pubblicazione di foto di minori sui social ha imposto al padre il divieto di pubblicare ulteriori immagini del figlio senza il consenso dell'altro genitore e l'obbligo di comunicare entro 30 giorni le azioni intraprese per adeguarsi.

Sopra i 14 anni il quadro cambia: la normativa italiana riconosce al minore la facoltà di decidere autonomamente sulla pubblicazione delle proprie immagini, e il consenso dei genitori non sostituisce la sua volontà. Resta invece valida la tutela contro la diffusione di contenuti lesivi della reputazione, anche quando il minore stesso abbia inizialmente acconsentito.

Cosa cambia per scuole e famiglie a giugno 2026

Per i docenti e i dirigenti il quadro è più stringente. Le foto recite scolastiche pubblicate sul sito o sui canali social dell'istituto richiedono informativa specifica e consensi raccolti uno per uno: la liberatoria generica firmata a inizio anno non copre la diffusione online. La fine dell'anno scolastico resta un momento utile per le strategie di motivazione e coinvolgimento degli studenti, ma le cerimonie di saluto e i saggi vanno organizzate con attenzione anche sul piano della tutela dei dati.

Per i genitori il messaggio è più diretto. Pubblicare la foto del proprio figlio sui social senza il consenso dell'altro genitore espone oggi a un reclamo che il Garante ha già dimostrato di accogliere. Il consenso vale per ciascun bambino ritratto: taggare un compagno di classe o diffondere la foto del gruppo richiede l'autorizzazione di tutte le famiglie coinvolte. Le accortezze suggerite restano valide: rendere irriconoscibile il volto del minore, limitare la visibilità delle immagini ai contatti fidati, evitare la creazione di account social dedicati ai bambini e leggere le informative privacy delle piattaforme su cui si carica il materiale.

Da giugno 2026 la formula "tanto è solo una recita" non vale più come autorizzazione automatica: il Garante ha messo per iscritto che la decisione di pubblicare resta congiunta, e che la firma di inizio anno non copre quello che finisce online.

Domande frequenti

È possibile pubblicare sui social le foto dei figli minorenni scattate durante la recita scolastica?

No, la pubblicazione sui social delle foto di minori scattate a scuola richiede sempre il consenso informato di entrambi i genitori, anche in caso di affidamento condiviso.

Serve il consenso di entrambi i genitori anche con affidamento condiviso?

Sì, secondo il provvedimento 681/2024 del Garante, la pubblicazione online di immagini di un minore è un atto che richiede la decisione congiunta di entrambi i genitori, indipendentemente dal regime di affidamento.

Le scuole possono pubblicare foto delle recite sui propri canali ufficiali?

Solo se hanno raccolto uno per uno i consensi specifici dei genitori dei minori ritratti, poiché la liberatoria firmata a inizio anno non è sufficiente per la pubblicazione online.

Quali precauzioni devono adottare i genitori nel condividere immagini di minori?

I genitori dovrebbero rendere irriconoscibile il volto del minore, limitare la visibilità delle immagini ai soli contatti fidati, evitare account social dedicati ai bambini e consultare sempre le informative privacy delle piattaforme utilizzate.

Cosa cambia per i minori che hanno compiuto 14 anni?

Dal compimento dei 14 anni, il minore può decidere in autonomia sulla pubblicazione delle proprie immagini online, senza che il consenso dei genitori possa sostituire la sua volontà.

Cosa succede se si pubblicano immagini senza il consenso dell'altro genitore?

Si rischia un reclamo accolto dal Garante, che può imporre la rimozione delle immagini e vietare ulteriori pubblicazioni senza il consenso di entrambi i genitori.

Pubblicato il: 5 giugno 2026 alle ore 13:42

Redazione EduNews24

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