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Permessi di 10 ore, congedo di 24 mesi e smart working: cosa cambia a scuola
Scuola

Permessi di 10 ore, congedo di 24 mesi e smart working: cosa cambia a scuola

Dal 1° gennaio 2026 dieci ore in più per visite ed esami: la Legge 106/2025 aggiunge 24 mesi di congedo e smart working prioritario al rientro.

Dal 1° gennaio 2026 scattano nelle scuole le 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami e cure mediche. È la parte più visibile della Legge 106/2025, ma non l'unica: il testo prevede anche 24 mesi di congedo con conservazione del posto e un diritto prioritario allo smart working al rientro.

Cosa introduce davvero la Legge 106/2025

La Legge 18 luglio 2025 n. 106 in Gazzetta Ufficiale riguarda tutti i dipendenti pubblici e privati con patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, malattie invalidanti o croniche anche rare con invalidità pari o superiore al 74%, e i genitori di figli minorenni nelle stesse condizioni.

Per il personale scolastico questo si traduce in tre strumenti nuovi: 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito, un congedo fino a due anni con posto conservato e la priorità sull'accesso al lavoro agile al rientro. I permessi ordinari da CCNL e i benefici della Legge 104/1992 restano intatti: la nuova norma li affianca, non li sostituisce. La certificazione va rilasciata dal medico di medicina generale o dallo specialista di struttura pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.

24 mesi di congedo e smart working prioritario: il pacchetto oltre le 10 ore

Le 10 ore sono la parte più raccontata, ma l'articolo 1 della legge introduce una misura più pesante: fino a ventiquattro mesi di congedo, continuativo o frazionato, con posto di lavoro conservato. Il periodo non è retribuito e non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma il lavoratore può riscattarlo versando i contributi come per la prosecuzione volontaria.

Per docenti e ATA significa una porta di uscita temporanea dalla scuola senza dover rassegnare le dimissioni, con un'ampiezza che l'aspettativa non retribuita del CCNL scuola oggi non copre. La fruizione decorre però solo dopo l'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata spettanti a qualunque titolo: prima si consumano gli altri istituti, poi si apre la finestra dei 24 mesi.

Il quarto comma dello stesso articolo aggiunge un tassello concreto: al termine del congedo, per la ripresa dell'attività lavorativa, il dipendente ha diritto prioritario allo smart working se la prestazione lo consente, ai sensi del capo II della legge 22 maggio 2017 n. 81. Per il personale ATA amministrativo la strada è già percorribile; per il personale docente il vincolo della compatibilità con la prestazione resta stringente, ma la norma introduce un elemento di flessibilità che prima non esisteva.

Come chiedere le 10 ore e chi resta fuori

La procedura per le 10 ore è snella: prescrizione medica, richiesta al dirigente scolastico con dichiarazione dei requisiti, attestazione della struttura sanitaria al rientro. Le ore sono coperte da contribuzione figurativa e non intaccano il monte permessi già disponibile. I dirigenti scolastici gestiscono le sostituzioni attingendo al MOF o ad altri fondi dedicati, senza aggravi organizzativi extra sul plesso.

La circolare INPS 152 del 19 dicembre 2025 ha fissato alcuni paletti operativi. Per i figli minorenni con le stesse patologie il requisito del 74% di invalidità si considera automaticamente soddisfatto se il minore è già titolare dell'indennità di frequenza: un dettaglio che semplifica non poco l'accesso ai docenti con figli fragili. Sono invece esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi, i collaboratori iscritti alla Gestione Separata e i lavoratori dello spettacolo del fondo autonomi: categorie che nel mondo scuola pesano poco ma che vanno tenute presenti per chi cumula più rapporti.

Per il personale scolastico interessato la finestra utile si apre il 1° gennaio 2026 e diventa un istituto stabile del calendario dell'anno scolastico 2026/2027. Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e la circolare INPS 152/2025 restano i due riferimenti da tenere pronti prima di consegnare la richiesta al dirigente.

Domande frequenti

A chi si applicano le nuove misure previste dalla Legge 106/2025 nella scuola?

Le misure si applicano ai dipendenti della scuola con patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, malattie invalidanti o croniche anche rare con invalidità pari o superiore al 74%, e ai genitori di figli minorenni nelle stesse condizioni.

In cosa consistono le 10 ore di permesso retribuito introdotte dalla Legge 106/2025?

Si tratta di 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami e cure mediche, aggiuntive rispetto ai permessi già previsti dal CCNL e dalla Legge 104/1992, con una procedura di richiesta semplificata e copertura contributiva figurativa.

Come funziona il congedo di 24 mesi previsto dalla nuova legge?

Il congedo permette fino a 24 mesi di assenza, continuativi o frazionati, con conservazione del posto di lavoro ma senza retribuzione né maturazione di anzianità o contributi, che possono però essere riscattati volontariamente. Può essere richiesto solo dopo aver esaurito altri periodi di assenza giustificata.

Quali sono le novità riguardo lo smart working per il personale scolastico?

Al rientro dal congedo, il dipendente ha diritto prioritario all'accesso allo smart working se la prestazione lo consente; questa possibilità è più concreta per il personale ATA amministrativo, mentre per i docenti resta subordinata alla compatibilità con le attività didattiche.

Chi è escluso dai benefici previsti dalla Legge 106/2025?

Sono esclusi i lavoratori autonomi, i collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS e i lavoratori dello spettacolo del fondo autonomi, categorie che nel settore scolastico sono comunque marginali.

Come si richiedono le 10 ore di permesso e quali documenti sono necessari?

Occorre una prescrizione medica, la richiesta formale al dirigente scolastico con dichiarazione dei requisiti e l’attestazione della struttura sanitaria al rientro; la domanda deve essere presentata seguendo le indicazioni della circolare INPS 152/2025.

Pubblicato il: 7 settembre 2026 alle ore 13:16

Sara Giorgione

Articolo creato da

Sara Giorgione

Sara Giorgione è laureanda in Lettere Moderne presso l'Università degli Studi di Foggia. Ha maturato esperienza nel settore editoriale, occupandosi di attività legate alla redazione e alla valorizzazione dei contenuti, e svolge attività di moderatrice in eventi letterari, curando il dialogo con autori e pubblico e la conduzione di incontri culturali. Grazie al proprio percorso formativo e professionale ha sviluppato solide competenze nella comunicazione, nella scrittura e nell'organizzazione di iniziative culturali. Su Edunews24 si occupa della cura di contenuti e approfondimenti dedicati al mondo della cultura, dell'attualità e della formazione. È ideatrice e curatrice della rassegna letteraria “Storie da Tè”, progetto nato con l'obiettivo di promuovere la lettura e favorire il confronto tra autori, opere e pubblico attraverso incontri e dialoghi dedicati alla letteratura contemporanea.

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