Un bambino di 4 anni con autismo non può essere mandato a casa alle 14.30, mentre i compagni restano in classe fino alle 16, solo perché all'asilo manca il docente di sostegno. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza depositata a luglio 2026, ribaltando la Corte d'appello di Venezia e confermando la condanna a 10mila euro emessa nel 2023 dal Tribunale di Treviso.
Tre gradi di giudizio, una discriminazione
La vicenda riguarda un asilo paritario parrocchiale del trevigiano. L'istituto aveva imposto al bambino un orario ridotto giustificandolo con la gravità del disturbo dello spettro autistico e con l'assenza dell'insegnante di sostegno nelle ore pomeridiane. Secondo la scuola la riduzione era coerente con il piano educativo individualizzato e serviva a prevenire situazioni di pericolo per il minore, sia per sé che per gli altri bambini della classe.
Il Tribunale di Treviso aveva riconosciuto il carattere discriminatorio della condotta, condannando la scuola a 10mila euro di danno non patrimoniale. La Corte d'appello di Venezia aveva poi ribaltato la decisione, ritenendo la frequenza ridotta compatibile con il PEI e con le condizioni del bambino. La Cassazione ha respinto questa lettura: la riduzione dell'orario è ammessa solo in casi eccezionali, con valide ragioni cliniche certificate e stabilite nell'interesse del bambino, e non può servire a compensare la carenza di personale. È l'amministrazione scolastica a dover adattare la propria organizzazione all'alunno, non il contrario.
Il problema strutturale dietro il caso singolo
La pronuncia colpisce un nervo scoperto del sistema. Secondo i Dati ISTAT sull'inclusione scolastica 2024/2025, il 22% dei posti di sostegno era ancora vuoto a inizio anno scolastico 2024/2025 e dopo un mese di lezioni il 10% delle cattedre risultava scoperto. Mancava di fatto un insegnante di sostegno su cinque proprio nel momento in cui le famiglie firmavano i PEI per l'anno.
Anche chi ottiene un insegnante non ne trova sempre uno specializzato: il 22% degli oltre 261mila docenti in servizio non ha la specializzazione, circa 57mila persone senza percorso TFA alle spalle. La continuità didattica, pilastro dichiarato dell'inclusione, resta un'eccezione: il 59,7% degli alunni con disabilità cambia docente di sostegno nel corso dell'anno, con picchi del 70% nella scuola dell'infanzia. Le ore assegnate sono in media 15,8 alla settimana, contro un orario ordinario di frequenza sempre più ampio: nella scuola primaria il tempo scuola supera facilmente le 27 ore, alla materna arriva anche a 40. Il divario tra ore coperte dal PEI e ore di lezione effettive è quindi la norma, non l'eccezione.
Cosa cambia per famiglie e scuole
La Cassazione precisa che l'insegnante di sostegno non è il "sorvegliante speciale" dell'alunno con disabilità, ma un docente contitolare della classe che partecipa alla programmazione rivolta a tutti gli studenti. La sua assenza non può quindi tradursi automaticamente nell'impossibilità per il bambino di restare in aula: sono gli altri insegnanti della classe a dover garantire l'inclusione, insieme al personale educativo e assistenziale eventualmente previsto.
La linea è coerente con quanto già affermato dai TAR sul taglio delle ore assegnate nel PEI, come nella pronuncia del TAR Campania che ha annullato i tagli alle ore del PEI. Il quadro delle cattedre resta drammatico proprio nelle regioni con più alunni con disabilità: in Campania restano scoperte 384 cattedre di sostegno, una su due nella sola Napoli. Sul versante della qualificazione, la spesa formativa dei docenti resta marginale: in quattro anni di Carta docente alla formazione è andato solo il 6% delle risorse.
Per le famiglie il varco è aperto: la riduzione unilaterale dell'orario può essere impugnata come discriminazione davanti al giudice ordinario, con richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale e ordine alla scuola di non ripetere il comportamento. Le prossime settimane diranno se i provveditorati adegueranno le assegnazioni prima dell'avvio del 2026/2027, o se il divario tra sentenze e organizzazione delle scuole resterà quello registrato negli ultimi cinque anni.
Domande frequenti
Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione riguardo all'orario ridotto per gli alunni con disabilità?
La Cassazione ha stabilito che la riduzione dell'orario scolastico per gli alunni con disabilità è ammessa solo in casi eccezionali, con valide ragioni cliniche certificate e sempre nell'interesse del bambino, non per compensare la carenza di personale.
Qual è il ruolo dell'insegnante di sostegno secondo la Cassazione?
L'insegnante di sostegno è un docente contitolare della classe che partecipa alla programmazione per tutti gli studenti e non deve essere considerato un semplice sorvegliante speciale dell'alunno con disabilità.
Cosa devono fare le scuole in assenza dell'insegnante di sostegno?
In assenza dell'insegnante di sostegno, gli altri docenti della classe e il personale educativo e assistenziale devono garantire l'inclusione dell'alunno con disabilità, evitando discriminazioni.
Quali sono le conseguenze per le scuole che riducono unilateralmente l'orario agli alunni con disabilità?
La riduzione unilaterale dell'orario può essere considerata discriminazione e impugnata in giudizio, con possibilità di ottenere risarcimento del danno non patrimoniale e l’ordine alla scuola di non ripetere il comportamento.
Qual è la situazione attuale delle cattedre di sostegno in Italia secondo i dati ISTAT?
All'inizio dell'anno scolastico 2024/2025 il 22% dei posti di sostegno risultava scoperto e il 22% dei docenti in servizio non ha la specializzazione, creando gravi carenze soprattutto nelle regioni con più alunni con disabilità.