Chi ha patteggiato una condanna con pena non superiore a due anni non e' obbligato a dichiararlo quando compila la domanda per le graduatorie ATA su Polis. Lo ha stabilito la Cassazione penale con la sentenza Sez. 2, n. 16489/2026: la dichiarazione sostitutiva replica il contenuto del certificato del casellario giudiziale rilasciato al privato, e quel certificato esclude per legge alcune categorie di condanne.
Il caso e la sentenza della Cassazione
Un Collaboratore Scolastico aveva compilato su Polis la domanda di inserimento nelle graduatorie dichiarando, ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 445/2000, di non avere condanne penali. In precedenza aveva patteggiato sei mesi di reclusione con sospensione condizionale. La Procura lo ha rinviato a giudizio per falsa attestazione (art. 483 c.p.) e truffa aggravata (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.). La Cassazione ha annullato la condanna: il fatto non sussiste per entrambi i reati.
Il motivo e' nella struttura stessa del casellario. L'ordinamento distingue tra il certificato rilasciato all'interessato per uso privato e il certificato integrale, acquisito d'ufficio dall'autorita' giudiziaria o da determinati enti pubblici. I due documenti non hanno lo stesso contenuto: non tutte le iscrizioni visibili nel certificato integrale figurano in quello privato, e il legislatore lo ha previsto deliberatamente.
Cosa non va dichiarato nella domanda per le graduatorie ATA
L'art. 24, comma 1, lett. e) del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 stabilisce che il certificato rilasciato al privato non riporta i patteggiamenti con pena detentiva non superiore a due anni ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Se quella condanna non compare nel certificato privato, il lavoratore non la deve dichiarare: la sua omissione nella dichiarazione sostitutiva non configura ne' falsa attestazione ne' truffa. Lo conferma anche l'art. 28, comma 1, del medesimo decreto.
La stessa logica vale per le condanne rilevanti ai fini del certificato antipedofilia (art. 25 d.P.R. 313/2002). Queste afferiscono a una sezione del casellario a cui il privato non ha accesso diretto: spetta all'amministrazione scolastica acquisirle autonomamente, non al lavoratore dichiararle nella domanda.
Il principio di diritto fissato dalla Cassazione e' preciso: il parametro di verita' della dichiarazione sostitutiva non e' la realta' materiale sottostante, ma il documento che la dichiarazione va a sostituire. Non basta dunque che una condanna sia reale e definitiva: conta se quel fatto risulta visibile nel certificato privato. Se la legge lo esclude da quel documento, non puo' essere preteso al lavoratore. Il dichiarante non puo' ne' deve attestare cio' che l'ordinamento stesso sottrae alla sua conoscenza legalmente riconosciuta.
Come compilare correttamente la sezione su Polis
Il criterio operativo e' uno: dichiara cio' che risulterebbe dal tuo certificato del casellario giudiziale per uso privato se lo richiedessi oggi alla Procura della Repubblica. Non di piu', non di meno. Se non sei sicuro del contenuto del tuo certificato privato, richiedilo preventivamente: toglie ogni dubbio prima della compilazione.
- Va dichiarato: ogni condanna definitiva che compare nel certificato del casellario ad uso privato, incluse le pene sospese quando visibili in quel certificato
- Non va dichiarato: il patteggiamento con pena non superiore a due anni (art. 24, lett. e, d.P.R. 313/2002)
- Non va dichiarato: qualsiasi condanna esclusa per legge dal certificato privato, comprese quelle rilevanti solo per il certificato antipedofilia (art. 25 d.P.R. 313/2002)
La scuola verifica in modo autonomo le condanne che il lavoratore non poteva dichiarare: acquisisce d'ufficio il casellario integrale dalla Procura della Repubblica. Non spetta al personale ATA colmare con l'autocertificazione cio' che l'amministrazione e' tenuta ad accertare per altra via.
Per chi si prepara a future procedure di aggiornamento, la guida alla compilazione della domanda per le graduatorie ATA spiega ogni sezione del modulo su Polis. Trovi anche il riepilogo sull'apertura e scadenze delle graduatorie ATA 24 mesi 2025.
Domande frequenti
Devo dichiarare un patteggiamento con pena non superiore a due anni nella domanda ATA?
No, secondo la Cassazione e l'art. 24 del d.P.R. 313/2002, i patteggiamenti con pena detentiva non superiore a due anni non devono essere dichiarati nella domanda, poiché non compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato al privato.
Qual è il parametro di verità nella dichiarazione sostitutiva delle domande ATA?
Il parametro di verità è costituito dal contenuto del certificato del casellario giudiziale rilasciato al privato. Bisogna dichiarare solo ciò che risulterebbe da questo documento, non altri fatti eventualmente presenti nel casellario integrale.
Cosa deve fare chi non è sicuro di quali condanne risultino nel proprio certificato privato?
Chi non è sicuro può richiedere preventivamente il certificato del casellario giudiziale per uso privato alla Procura della Repubblica, così da compilare correttamente la sezione relativa alle condanne nella domanda ATA.
Le condanne rilevanti solo ai fini del certificato antipedofilia vanno dichiarate nella domanda ATA?
No, queste condanne non devono essere dichiarate dal lavoratore nella domanda, perché spettano all'amministrazione scolastica che le acquisisce autonomamente tramite il casellario integrale.
Cosa succede se ometto una condanna che non compare nel certificato privato?
L'omissione di una condanna non riportata nel certificato privato non configura né falsa attestazione né truffa, in quanto la legge stessa esclude l'obbligo di dichiararla nella domanda per le graduatorie ATA.