Una studentessa in coma dal dicembre 2024 è stata dichiarata «non classificata» allo scrutinio finale di giugno 2026 dall'Istituto superiore Enzo Ferrari di Battipaglia, in provincia di Salerno, e non è stata ammessa alla classe successiva. La ragazza, 17 anni, soffre di una grave patologia cerebrale e non ha potuto frequentare le lezioni durante l'anno scolastico 2025-2026. La famiglia, dopo aver ricevuto la comunicazione della scuola, ha chiesto con una lettera l'annullamento della decisione, definendo lo scrutinio «offensivo e disumano». La vicenda è stata riportata dal quotidiano Il Mattino.
L'esito di «non classificazione» equivale alla mancata ammissione all'anno successivo: gli scrutini non assegnano voti finali per nessuna disciplina, perché il numero delle assenze non ha consentito una valutazione del percorso scolastico. La decisione è stata comunicata alla famiglia al termine degli scrutini di giugno.
La replica del dirigente scolastico
Il dirigente dell'istituto, Luca Mattiocco, ha motivato la mancata promozione richiamando la differenza con lo scorso anno scolastico. Nel giugno 2025 la ragazza era stata ammessa alla classe successiva sulla base delle valutazioni acquisite nel primo quadrimestre, quando aveva ancora frequentato regolarmente le lezioni. Nel 2025-2026, secondo il dirigente, «non erano disponibili elementi utili alla valutazione» e «la normativa non consente di procedere nello stesso modo». Mattiocco ha aggiunto che l'istituto ha organizzato un evento pubblico in ricordo della studentessa e che una docente si è recata personalmente presso la sua abitazione per farle visita. Il dirigente ha sintetizzato la posizione della scuola con la frase «abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità».
Cosa prevede l'articolo 14 del Dpr 122/2009
Il riferimento normativo è l'articolo 14 del Dpr 22 giugno 2009 n. 122 - Gazzetta Ufficiale, che fissa al 75% del monte ore annuale la soglia minima di frequenza richiesta per la validità dell'anno scolastico nelle scuole secondarie superiori. La stessa norma prevede deroghe motivate per casi eccezionali, comprese le gravi condizioni di salute documentate. La deroga non è automatica: il consiglio di classe deve disporre di elementi sufficienti per una valutazione complessiva dello studente per poter procedere allo scrutinio nonostante le assenze. In assenza di una valutazione possibile, gli scrutini si chiudono con la dichiarazione di «non classificato», che impedisce la promozione. È proprio sull'esistenza di questi elementi che si registra la divergenza tra la famiglia, che chiede l'annullamento dello scrutinio, e la scuola, che ribadisce di aver applicato la norma.
La famiglia ha annunciato la volontà di proseguire l'iniziativa avviata con la lettera al dirigente, chiedendo formalmente l'annullamento dello scrutinio di giugno 2026. La scuola può convocare il consiglio di classe per riesaminare la decisione anche dopo la chiusura formale degli scrutini, mentre la vicenda riapre il confronto sulle modalità di applicazione delle deroghe al limite minimo di frequenza nei casi di malattia grave documentata.
Domande frequenti
Perché la studentessa è stata dichiarata 'non classificata' e non ammessa all'anno successivo?
La studentessa è stata dichiarata 'non classificata' perché, a causa del coma, non ha potuto frequentare le lezioni durante l'anno scolastico 2025-2026 e non sono stati acquisiti elementi sufficienti per una valutazione complessiva del suo percorso scolastico.
Cosa prevede la normativa per la frequenza minima nelle scuole superiori?
L'articolo 14 del Dpr 122/2009 stabilisce che gli studenti devono frequentare almeno il 75% del monte ore annuale per la validità dell'anno scolastico, salvo deroghe motivate per casi eccezionali come gravi condizioni di salute documentate.
In quali casi è possibile concedere una deroga al limite minimo di frequenza?
La deroga è possibile in presenza di documentate e gravi condizioni di salute, ma il consiglio di classe deve comunque avere elementi sufficienti per una valutazione globale dello studente; senza tali elementi, non si può procedere allo scrutinio finale.
Come ha motivato la scuola la decisione di non ammettere la studentessa?
Il dirigente scolastico ha spiegato che, a differenza dell'anno precedente in cui c'erano valutazioni del primo quadrimestre, quest'anno non erano disponibili elementi utili alla valutazione e la normativa non consentiva di procedere diversamente.
La famiglia può chiedere una revisione della decisione presa dalla scuola?
Sì, la famiglia ha già chiesto l'annullamento dello scrutinio e la scuola può convocare il consiglio di classe per riesaminare la decisione anche dopo la chiusura degli scrutini.
Quali iniziative ha preso l’istituto nei confronti della studentessa?
L’istituto ha organizzato un evento pubblico in ricordo della studentessa e una docente si è recata personalmente presso la sua abitazione per farle visita, sottolineando l’impegno della scuola nel supporto umano alla famiglia.