Il via libera del Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 22 aprile 2026, il disegno di legge di riforma del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), l'organo consultivo che dal 1979 rappresenta il punto di raccordo tra la comunità accademica e il Ministero dell'Università e della Ricerca. La proposta porta la firma della ministra Anna Maria Bernini e nasce da una constatazione precisa: il sistema universitario italiano è cambiato in modo sostanziale rispetto al 2006, anno dell'ultimo intervento organico sulla struttura del CUN. Venti anni dopo, le regole che ne disciplinano composizione e funzionamento risultano superate.
Il provvedimento punta a rendere l'organo più snello, più efficace e meglio integrato con le altre istituzioni della governance accademica. Non si tratta di un semplice ritocco numerico, ma di un ripensamento complessivo del ruolo del Consiglio all'interno di un ecosistema universitario profondamente trasformato dall'introduzione dei gruppi scientifico-disciplinari, dalla riforma del reclutamento e dalla crescente centralità della valutazione della ricerca.
Cosa cambia nella composizione del CUN
Il cuore della riforma è la riduzione della componente dei professori e dei ricercatori universitari, che scende da 42 a 28 membri. Ciascuno dei ventotto rappresentanti corrisponderà a una delle quattordici aree disciplinari individuate dal decreto ministeriale di determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari. Due rappresentanti per area: una scelta che riflette la nuova architettura dei settori scientifici e che elimina sovrapposizioni ormai anacronistiche.
La componente studentesca sarà composta da 3 membri, eletti su base nazionale in concomitanza con le elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU). Anche la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo conterà 3 unità. La simmetria tra le due componenti non è casuale: segnala la volontà di riconoscere pari dignità istituzionale a chi studia e a chi garantisce il funzionamento quotidiano degli atenei.
Il Presidente del CUN sarà eletto dai componenti stessi dell'organo. Si rafforza così il principio elettivo alla base della legittimazione del Consiglio, confermandone il ruolo di voce autonoma della comunità accademica nei confronti del Ministero.
Il nodo del coordinamento con gli altri organi
Una delle novità più significative riguarda il raccordo istituzionale. Il testo prevede che alle sedute del CUN possano partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti o loro delegati di sei organismi chiave del sistema:
- la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)
- il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU)
- il Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR)
- il Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie (CoDAU)
- il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM)
- la Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (CoPER)
L'obiettivo è chiaro: superare la frammentazione che ha spesso caratterizzato il dialogo tra gli organi di governo del sistema. Il CUN, storicamente concentrato sulle questioni ordinamentali e disciplinari, potrà così beneficiare di un confronto diretto con chi si occupa di valutazione, gestione amministrativa, alta formazione artistica e ricerca pubblica. Non si tratta di una fusione, ma di una sede permanente di interlocuzione che finora mancava in forma strutturata.
Mandato quadriennale e limite alla rielezione
Il disegno di legge fissa la durata del mandato in quattro anni e introduce un limite di due mandati consecutivi. I componenti saranno nominati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, a seguito delle rispettive procedure elettive.
Il vincolo alla rielezione risponde a un'esigenza di ricambio e pluralismo nella rappresentanza accademica. Negli ultimi decenni, la tendenza alla permanenza prolungata negli organi collegiali universitari è stata oggetto di critiche ricorrenti. Il tetto dei due mandati, già adottato per altri organismi del settore pubblico, mira a garantire un equilibrio tra continuità istituzionale e apertura a nuove competenze.
Una riforma nel contesto della governance universitaria
Il ddl sul CUN non nasce isolato. Si inserisce in un percorso più ampio di aggiornamento della governance universitaria avviato dal Ministero, che comprende la revisione dei gruppi scientifico-disciplinari, il ripensamento dei meccanismi di abilitazione scientifica nazionale e il rafforzamento degli strumenti di valutazione.
La sfida, adesso, è parlamentare. Il disegno di legge dovrà affrontare l'esame delle commissioni competenti di Camera e Senato, dove il confronto con le rappresentanze accademiche e sindacali potrebbe portare a modifiche. Resta il fatto che, dopo due decenni di sostanziale immobilismo normativo, il Governo ha scelto di mettere mano a un organo che molti consideravano ormai ai margini del processo decisionale.
Se la riforma andrà in porto, il nuovo CUN sarà un organismo da 34 componenti complessivi, contro gli oltre 50 attuali: più compatto, con un mandato definito e con canali di comunicazione istituzionali aperti verso l'intero sistema. Resta da verificare se questa architettura sarà sufficiente a restituire al Consiglio Universitario Nazionale quel peso consultivo che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe orientare le scelte di politica accademica del Paese.
Domande frequenti
Quali sono le principali novità introdotte dalla riforma del Consiglio Universitario Nazionale (CUN)?
La riforma riduce il numero dei componenti, modifica la rappresentanza delle aree disciplinari, rafforza il principio elettivo e introduce una maggiore integrazione con altri organi della governance universitaria.
Come cambia la composizione del CUN con la nuova riforma?
Il CUN sarà composto da 28 rappresentanti delle aree disciplinari, 3 studenti, 3 membri del personale tecnico-amministrativo e il presidente eletto dai membri stessi, per un totale di 34 componenti.
Qual è la durata del mandato dei membri del CUN e sono previsti limiti alla rielezione?
Il mandato durerà quattro anni e ogni componente potrà essere rieletto solo una volta consecutivamente, garantendo così ricambio e pluralismo nella rappresentanza.
In che modo la riforma favorisce il coordinamento tra il CUN e altri organi accademici?
La riforma prevede la partecipazione, senza diritto di voto, dei presidenti o delegati di sei organismi chiave del sistema universitario alle sedute del CUN, al fine di favorire il confronto e superare la frammentazione istituzionale.
A che punto è l'iter legislativo della riforma e cosa succederà dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri?
Il disegno di legge deve ora essere esaminato dalle commissioni competenti di Camera e Senato, dove potranno esserci modifiche a seguito del confronto con le rappresentanze accademiche e sindacali.
Qual è l'obiettivo generale della riforma del CUN?
L'obiettivo è rendere il CUN un organo più snello, efficace e integrato nel sistema di governance universitaria, in modo da rafforzarne il ruolo consultivo nelle scelte di politica accademica nazionale.