Il Collegio docenti non può ratificare i voti decisi negli scrutini finali. La competenza appartiene in via esclusiva al Consiglio di classe, e ogni successiva delibera del Collegio in materia di valutazione individuale resta giuridicamente irrilevante.
Il punto, sollevato di recente da un quesito di una docente, ha effetti pratici molto concreti: inserire la 'ratifica' all'ordine del giorno espone le scuole a un rischio che la prassi nasconde.
Cosa dice la normativa sulla valutazione
L'articolo 5, comma 7 del decreto legislativo 297/1994, ripreso dall'articolo 192, comma 7 del Testo Unico, assegna la valutazione degli alunni al Consiglio di classe nella sua composizione tecnica, con i soli docenti. Lo conferma il DPR 122/2009 sulla valutazione degli alunni in Gazzetta Ufficiale all'articolo 4: la valutazione periodica e finale è effettuata dal Consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
Il docente titolare della disciplina propone il voto, motivato da un congruo numero di valutazioni raccolte nell'anno. Se la proposta non trova accordo, il Consiglio vota e prevale la maggioranza. Nessuna norma assegna a un organo diverso il potere di rivedere, confermare o annullare questa decisione.
Cosa spetta davvero al Collegio sugli scrutini
Il Collegio non è estraneo al processo: interviene prima, non dopo. L'articolo 7 del decreto legislativo 297/1994 elenca le sue competenze in materia: la divisione dell'anno scolastico in due o tre periodi ai fini della valutazione e l'adozione dei criteri didattici cui i Consigli di classe devono attenersi.
Sono questi i passaggi obbligatori. Criteri per l'attribuzione del voto di condotta, per il numero minimo di verifiche, per il recupero delle insufficienze, per la non ammissione. Senza una delibera collegiale che li fissi prima dello scrutinio, il singolo voto rischia di apparire arbitrario in caso di ricorso. La preparazione tecnica su queste procedure tocca da vicino anche i nuovi docenti in ingresso con la riforma della formazione iniziale, che si trovano a gestire scrutini dal primo anno di servizio.
La differenza è netta: il Collegio fissa la regola, il Consiglio di classe la applica al singolo studente. Inserire la 'ratifica' nell'ordine del giorno significa confondere i due piani e attribuire al primo un potere che la legge gli nega.
Il rischio nascosto: i ricorsi al TAR
Lo scrutinio non è una semplice valutazione, ma un atto amministrativo che modifica la posizione giuridica dello studente. In quanto tale è impugnabile davanti al giudice amministrativo entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Il Consiglio di classe opera come collegio perfetto: la giurisprudenza del Consiglio di Stato richiede la presenza di tutti i componenti, pena l'annullabilità della delibera. Un docente assente non sostituito da un collega della stessa disciplina basta a viziare lo scrutinio. È un vincolo che pesa già di suo sulla validità della procedura, ancora prima che il Collegio si riunisca.
In questo quadro, una 'ratifica' successiva del Collegio non sana nulla. Rischia anzi di moltiplicare i verbali che la scuola dovrà produrre in caso di accesso agli atti, e se durante la seduta qualche docente solleva un'obiezione messa a verbale, il ricorrente trova materiale utile per la propria causa. Una procedura pensata per garantire valida si trasforma in un'esposizione aggiuntiva. Il problema è amplificato negli istituti con organici in espansione dopo il concorso docenti PNRR2, dove i Collegi sono numerosi e le sedute più lunghe.
Cosa dovrebbero fare le scuole
Eliminare la voce 'ratifica scrutini' dagli ordini del giorno dei Collegi di giugno non è una scelta sostanziale ma di prudenza giuridica. Gli scrutini restano validi nel momento in cui il Consiglio di classe li delibera, e ogni ulteriore passaggio in Collegio aggiunge solo carta. Il presidio reale è altrove: criteri preventivi adottati a inizio anno e Consigli di classe in collegio perfetto. Su questo, anche i vincitori del concorso PNRR2 per infanzia e primaria dovranno formarsi rapidamente, perché in primaria il modulo organizzativo è diverso ma il principio di responsabilità collegiale resta lo stesso.
Domande frequenti
Il Collegio docenti può ratificare le decisioni degli scrutini finali?
No, il Collegio docenti non ha il potere di ratificare i voti decisi negli scrutini finali; questa competenza spetta esclusivamente al Consiglio di classe.
Qual è il ruolo del Collegio docenti nel processo di valutazione?
Il Collegio docenti stabilisce i criteri generali per la valutazione, come il numero minimo di verifiche e i criteri per la condotta, prima dello svolgimento degli scrutini. Tuttavia, non interviene sulle decisioni specifiche prese per i singoli studenti.
Cosa succede se viene inserita la 'ratifica scrutini' nell'ordine del giorno del Collegio?
Inserire la 'ratifica scrutini' nell'ordine del giorno è privo di valore giuridico e può esporre la scuola a rischi di ricorsi, poiché si attribuisce al Collegio una competenza che la legge non gli riconosce.
Come si può impugnare una decisione presa durante lo scrutinio?
Una decisione di scrutinio può essere impugnata davanti al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Cosa rischia la scuola se il Consiglio di classe non è in collegio perfetto durante lo scrutinio?
Se il Consiglio di classe non è composto da tutti i suoi membri (collegio perfetto), la delibera può essere annullata, rendendo la procedura di scrutinio non valida.
Quali sono le buone pratiche per evitare problemi giuridici legati agli scrutini?
Le scuole dovrebbero eliminare la 'ratifica scrutini' dagli ordini del giorno del Collegio e assicurarsi che i criteri di valutazione siano stabiliti all'inizio dell'anno, garantendo inoltre che il Consiglio di classe sia sempre in collegio perfetto durante gli scrutini.