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Immissione in ruolo 2026/27: cosa succede agli elenchi regionali in Fase 2
Scuola

Immissione in ruolo 2026/27: cosa succede agli elenchi regionali in Fase 2

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Accettare la sede in Fase 2 cancella per sempre dagli elenchi regionali: ecco perché, sui 46.826 posti del 2026/27, conviene comunque firmare.

L'accettazione della sede in Fase 2 vale come una firma definitiva: il sistema cancella il docente dagli elenchi regionali nel momento stesso in cui clicca «accetta», senza possibilità di rientro nemmeno negli anni successivi. La regola, fissata dal Decreto ministeriale n. 68 del 22 aprile 2026 - MIM, pesa sui 46.826 posti residui dopo la mobilità per il 2026/27 e ridisegna le scelte di chi è iscritto contemporaneamente a più graduatorie.

Cinque giorni per decidere, solo via POLIS

Il docente che riceve una proposta di assunzione a tempo indeterminato in Fase 2 ha cinque giorni dall'assegnazione per esprimere l'accettazione. Il canale è uno solo: la funzione dedicata del sistema informativo POLIS, accessibile dalla notifica ricevuta. Nessun altro modo di comunicazione viene riconosciuto valido, comprese email, PEC o comunicazioni dirette all'ufficio scolastico provinciale.

La mancata accettazione entro il termine equivale a rinuncia: il candidato perde la nomina e viene cancellato anche dalla graduatoria di provenienza. Chi invece firma è vincolato per l'intero anno scolastico, senza possibilità di ottenere supplenze o altri incarichi a tempo determinato. La decorrenza del contratto, in ogni caso, non può essere antecedente al 1° settembre, anche quando la nomina arriva nelle settimane successive.

Perché gli elenchi regionali sono l'ultima fermata

Dopo la mobilità sono rimasti vacanti 46.826 posti, di cui 11.461 di sostegno distribuiti in modo molto disomogeneo sul territorio: la sola scuola primaria assorbe 8.215 cattedre scoperte su sostegno, con la Lombardia in testa. La secondaria di secondo grado mette a disposizione altri 16.053 posti, mentre infanzia e secondaria di primo grado completano il quadro con poco meno di dodicimila cattedre. Il contingente verrà ripartito al 50% tra graduatorie ad esaurimento (GaE) e graduatorie concorsuali, secondo la regola ordinaria delle assunzioni.

Dentro la quota concorsi l'ordine è cronologico e rigido: vincitori del PNRR1, poi PNRR2, poi PNRR3, quindi gli idonei entro il 30% in più rispetto ai posti banditi, e solo in ultima battuta gli elenchi regionali. Questi ultimi, previsti dall'articolo 399 comma 3-ter del decreto legislativo n. 297 del 1994 e riservati agli idonei dei concorsi banditi dal 2020 che hanno superato l'orale con almeno 70 punti senza un contratto a tempo indeterminato in corso, entrano in gioco solo dove restano posti vacanti dopo l'esaurimento di tutti i canali precedenti. In molte classi di concorso, soprattutto quelle con bandi PNRR recenti e consistenti, potrebbero non vedere nemmeno una chiamata nell'anno.

I due scenari da conoscere prima di firmare

Il caso più frequente è quello del docente vincitore di un concorso PNRR che risulta anche iscritto agli elenchi regionali. Se accetta la sede assegnata via PNRR, esce dagli elenchi nello stesso istante e non potrà più rientrarci, neanche negli anni successivi una volta superato il periodo di prova. Resta libero di ricevere proposte da altre graduatorie attive nel medesimo anno scolastico, sempre nei limiti consentiti dalla normativa.

Il percorso opposto è più favorevole. Chi accetta una nomina dagli elenchi regionali e nello stesso anno riceve una proposta da concorso PNRR può rinunciare alla prima per accettare la seconda: la cancellazione dagli elenchi resta, ma il ruolo viene salvato. Per il capitolo sostegno, dove le cattedre scoperte si concentrano in poche regioni, il calcolo diventa ancora più stringente: a parità di quota, la concentrazione territoriale rende più probabile l'esaurimento dei canali prioritari prima di arrivare agli elenchi, e chi rifiuta una nomina sicura per attendere una sede preferita rischia di restare fuori dal ruolo per l'intero anno.

Il quadro definitivo arriverà nei prossimi giorni con il contingente autorizzato dal MEF: solo quel decreto fisserà il tetto massimo di assunzioni 2026/27, che non potrà superare i posti residuati dalla mobilità, e di conseguenza l'effettiva possibilità che gli elenchi regionali entrino in gioco. Per chi ha una nomina concreta in mano, attendere una posizione migliore può costare l'intero anno scolastico.

Domande frequenti

Cosa succede se accetto una sede in Fase 2 degli elenchi regionali?

L'accettazione della sede in Fase 2 è definitiva: il sistema cancella immediatamente il docente dagli elenchi regionali, senza possibilità di rientro negli anni successivi.

Quali sono le tempistiche e le modalità per accettare la proposta di assunzione?

Il docente ha cinque giorni dalla notifica per accettare la proposta esclusivamente tramite la funzione dedicata su POLIS; nessun altro canale è considerato valido.

Cosa implica la mancata accettazione della nomina entro i termini?

Se non si accetta entro i cinque giorni, si considera una rinuncia: il docente perde la nomina e viene cancellato anche dalla graduatoria di provenienza.

Come vengono ripartiti i posti disponibili dopo la mobilità?

I posti residui sono ripartiti al 50% tra le graduatorie ad esaurimento (GaE) e quelle concorsuali; all'interno delle graduatorie concorsuali l'assegnazione segue un ordine cronologico ben preciso, con gli elenchi regionali utilizzati solo dopo l'esaurimento degli altri canali.

È possibile ricevere proposte da più graduatorie nello stesso anno scolastico?

Sì, è possibile ricevere proposte da altre graduatorie attive nello stesso anno, ma l'accettazione di una nomina dagli elenchi regionali comporta la cancellazione definitiva da questi ultimi.

Cosa rischia chi rifiuta una nomina dagli elenchi regionali sperando in una sede migliore?

Rifiutare una nomina concreta dagli elenchi regionali per attendere una sede preferita può comportare la perdita della possibilità di ottenere il ruolo per l'intero anno, soprattutto nelle regioni con forte concentrazione di cattedre scoperte.

Pubblicato il: 29 giugno 2026 alle ore 14:12

Redazione EduNews24

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