Il personale docente con contratto a tempo indeterminato matura 32 giorni lavorativi di ferie più 4 festività soppresse, da fruire nei soli mesi di luglio e agosto. Il totale sale a 36 dopo il primo triennio di servizio, mentre i neoassunti restano fermi a 34 giorni complessivi.
Cosa stabilisce l'articolo 13 del CCNL scuola
Le ferie docenti seguono l'articolo 13 del CCNL Scuola 2006-2009, ancora vigente per la disciplina delle assenze. La durata è di 32 giorni lavorativi dopo il triennio e di 30 nei primi tre anni di servizio. A questi si aggiungono i 4 giorni di riposo introdotti dalla legge 937 del 1977 in sostituzione delle festività soppresse. Domeniche e festività infrasettimanali, come Ferragosto, non vengono conteggiate: i sabati sì, perché restano giorni lavorativi.
La fruizione è vincolata al periodo luglio-agosto, con un'unica eccezione: massimo 6 giorni durante l'anno scolastico, e solo se il docente può essere sostituito senza oneri aggiuntivi per lo Stato. È la regola pensata per far coincidere il riposo con la sospensione delle attività didattiche e contenere il ricorso alle supplenze brevi.
Le ferie docenti valgono 32 giorni, non tre mesi
Le scuole italiane chiudono per circa 12-13 settimane in estate, secondo i dati Eurydice sui calendari scolastici europei. È il primato continentale insieme a Malta e Lettonia, mentre Francia, Germania, Regno Unito e Norvegia restano fra 6 e 8 settimane. La distanza è netta, ma riguarda il calendario degli studenti, non il monte ferie del personale.
Per i docenti di ruolo le ferie effettive valgono 32-36 giorni lavorativi, ovvero 5-6 settimane di calendario una volta esclusi domeniche e festivi. Il resto del periodo di chiusura è sospensione delle attività didattiche, durante la quale l'insegnante resta formalmente a disposizione per scrutini, esami a settembre, formazione obbligatoria, recupero di ore non lavorate. Da qui la confusione fra chi vede le scuole chiuse e immagina tre mesi di vacanza retribuita.
La differenza diventa concreta a giugno e a settembre: scrutini finali, prove suppletive, esami di Stato, riunioni di dipartimento e collegio docenti occupano settimane intere oltre la fine delle lezioni. Anche gli esami integrativi e di idoneità a inizio settembre rientrano fra gli obblighi di servizio non imputabili al monte ferie, perché restano parte del calendario didattico definito dal ministero e dal singolo istituto.
La distribuzione del calendario, peraltro, torna periodicamente nel dibattito delle famiglie che chiedono modifiche al calendario scolastico, con pause più brevi in estate e più diluite durante l'anno, come avviene in Germania.
Calcolo proporzionale per part-time e supplenti
Il part-time verticale su tre giorni settimanali abbatte le ferie del 50%: 16 giorni per chi ha superato il triennio, 15 per i neoassunti. Aspettative non retribuite, congedi biennali e malattie superiori ai 18 mesi riducono in modo proporzionale il monte annuo.
Più complessa la posizione dei supplenti. Per i contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, l'articolo 19 del CCNL impone il calcolo proporzionale: 32 giorni moltiplicati per i giorni di servizio effettivo, diviso 360. Chi ha contratto fino al 30 giugno deve fruire le ferie durante le sospensioni didattiche (vacanze di Natale, Pasqua, ponti); può chiederne fino a 6 nel resto dell'anno e ottiene la monetizzazione solo per la quota residua non goduta entro la scadenza del rapporto.
Il quadro tocca direttamente l'organico docenti 2025/2026 e le novità di sistema e i circa 880 mila tra docenti di ruolo e di sostegno, ai quali si aggiungono i supplenti annuali e quelli con incarico fino al 30 giugno. La stessa logica proporzionale, del resto, governa anche le conseguenze del taglio fondi sui congedi del personale quando il rapporto di lavoro si interrompe in anticipo rispetto alla scadenza prevista.
Per il personale di ruolo luglio e agosto restano l'unica finestra reale di riposo continuativo, con rientro fissato al 1° settembre. Per chi ha contratto fino al 30 giugno il conto si chiude in busta paga, non in spiaggia.
Domande frequenti
Quanti giorni di ferie spettano ai docenti di ruolo e come si calcolano?
Ai docenti di ruolo spettano 32 giorni lavorativi di ferie più 4 giorni per festività soppresse, che diventano 36 dopo il triennio di servizio. Nei primi tre anni il totale è di 34 giorni complessivi.
Quando possono essere fruite le ferie dai docenti di ruolo?
Le ferie dei docenti di ruolo possono essere fruite principalmente nei mesi di luglio e agosto. Durante l’anno scolastico è possibile fruire al massimo di 6 giorni, solo se il docente può essere sostituito senza costi aggiuntivi per lo Stato.
Come vengono calcolate le ferie per docenti part-time o supplenti?
Per il part-time, le ferie sono proporzionalmente ridotte in base ai giorni lavorati; ad esempio, chi lavora tre giorni a settimana matura il 50% delle ferie. Per i supplenti con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, il calcolo è proporzionale: 32 giorni moltiplicati per i giorni effettivi di servizio, diviso 360.
Le scuole chiuse in estate significano tre mesi di ferie per i docenti?
No, la chiusura delle scuole riguarda il calendario degli studenti e non coincide con le ferie dei docenti. I docenti devono restare a disposizione per esami, scrutini e altre attività anche durante il periodo di sospensione delle lezioni.
Cosa succede alle ferie non godute dai supplenti con contratto fino al 30 giugno?
Per i supplenti fino al 30 giugno, le ferie non godute vengono monetizzate e pagate in busta paga alla fine del contratto. Possono usufruire delle ferie residue solo durante le sospensioni didattiche previste dal calendario scolastico.
Quali sono le principali differenze tra ferie e sospensione delle attività didattiche?
Le ferie sono un diritto personale e hanno un numero preciso di giorni, mentre la sospensione delle attività didattiche è un periodo in cui le lezioni non si tengono, ma i docenti possono essere chiamati a svolgere altre attività di servizio come esami e scrutini.