Cambiare il pannolino a un bambino dell'infanzia o lavare un alunno rientra nelle mansioni dei collaboratori scolastici. Lo chiarisce il parere ARAN CIRS124 del 5 novembre 2024, applicativo dell'Allegato A del CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021 firmato il 18 gennaio 2024. La misura concreta del problema arriva però dai numeri: 64mila alunni con disabilità hanno limitazioni nell'uso dei servizi igienici, su una rete che conta 131mila collaboratori in organico.
Cosa dice il parere ARAN sul cambio pannolino
L'orientamento richiama l'Allegato A del CCNL, che tra le specifiche professionali del collaboratore indica l'assistenza necessaria nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale degli alunni di infanzia e primaria. Per gli studenti con disabilità di ogni ordine di scuola il contratto prevede inoltre l'ausilio materiale non specialistico, che riguarda accesso, spostamenti interni, uscita dall'edificio e proprio l'uso dei servizi igienici.
ARAN precisa che l'attività di assistenza può includere pulizia, lavaggio e cambio dei pannolini, e che si tratta di ausilio materiale non specialistico, distinto dalle prestazioni sanitarie. Il parere richiama la sentenza n. 22786 del 30 maggio 2016 della Corte di Cassazione penale, sezione VI: il rifiuto consapevole della prestazione, quando rientra nei doveri d'ufficio ed è sollecitata dal dirigente, ha rilievo anche penale. La disciplina non nasce nel 2024: compiti analoghi erano già previsti dal CCNL Scuola del 29 novembre 2007 per il personale dell'area A e dell'area As.
I 64mila alunni con disabilità che dipendono dall'aiuto al bagno
Il dato che misura la portata pratica del parere arriva dal rapporto ISTAT sull'inclusione scolastica degli alunni con disabilità a.s. 2024/2025 diffuso il 27 maggio 2026. Nelle scuole italiane di ogni ordine e grado gli alunni con disabilità sono 377mila, il 4,8% degli iscritti, con un incremento del 5% sul precedente anno scolastico. Tra loro, il 17% presenta limitazioni nell'uso dei servizi igienici: circa 64mila bambini e ragazzi che, per un bisogno fisiologico ordinario, dipendono dall'aiuto materiale del personale scolastico.
La concentrazione è nella primaria e nella secondaria di primo grado, dove la quota di alunni con disabilità arriva al 6% degli iscritti, mentre nell'infanzia si ferma al 3,4%. Nella scuola dell'infanzia, oltre agli alunni certificati, vanno aggiunti i bambini di 3-5 anni in cui l'autonomia al bagno non è ancora compiuta: per loro il CCNL prevede l'assistenza igienica come prestazione ordinaria, senza ricondurla alla disabilità.
A fronte di questo bacino di utenza, il decreto MIM sull'organico ATA 2024/2025 autorizza 131.143 posti di collaboratore scolastico per tutta la scuola statale, mentre l'informativa al ministero sull'organico 2026/2027 prevede una riduzione di 2.174 posti. Lo stipendio iniziale tabellare del profilo, nel CCNL 2019-2021, è di circa 16.400 euro lordi annui, poco più di 1.000 euro netti al mese; dopo 15 anni di servizio sale intorno ai 1.200 netti.
Cosa cambia tra organico e responsabilità del dirigente
La sentenza Cassazione richiamata dall'ARAN poggia su un passaggio chiave: il rifiuto è rilevante quando la prestazione è sollecitata dal dirigente scolastico e rientra nei doveri d'ufficio. Significa che spetta al dirigente l'organizzazione del servizio di assistenza igienica e il coordinamento con gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, figure pagate dagli enti locali e non dal MIM. Sul ruolo del dirigente, il decreto Valditara ha riavviato la valutazione dei dirigenti scolastici, che torna tra i criteri di carriera del personale di scuola.
Resta la distinzione operativa tra ausilio non specialistico, in capo al personale ATA statale, e assistenza qualificata, di competenza degli enti locali per le disabilità gravi. Il parere ARAN fissa il perimetro del primo; il secondo non sparisce. Nel singolo istituto, definire chi fa cosa - e con quale turnazione - resta una scelta organizzativa del dirigente, che ora ha sia il vincolo contrattuale che la copertura interpretativa per richiedere la prestazione.
Il parere ARAN non introduce un compito nuovo. Rende esplicita una responsabilità che il personale ATA si trova ad assolvere su una platea che cresce del 5% ogni anno e con un organico che dal 2026/2027 inizierà a contrarsi.
Domande frequenti
Cosa prevede il parere ARAN riguardo al cambio del pannolino e la pulizia degli alunni?
Il parere ARAN CIRS124 chiarisce che il cambio del pannolino e la pulizia degli alunni rientrano tra le mansioni dei collaboratori scolastici come ausilio materiale non specialistico, previsto dall'Allegato A del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021.
Quanti sono gli alunni che necessitano di assistenza per l'uso dei servizi igienici nelle scuole italiane?
Secondo il rapporto ISTAT a.s. 2024/2025, circa 64mila alunni con disabilità hanno limitazioni nell'uso dei servizi igienici e dipendono dall'assistenza materiale del personale scolastico.
Quali sono le responsabilità del dirigente scolastico in tema di assistenza igienica?
Il dirigente scolastico è responsabile dell'organizzazione del servizio di assistenza igienica e del coordinamento con gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, assegnando i compiti ai collaboratori scolastici secondo quanto previsto dal contratto e dal parere ARAN.
C'è differenza tra ausilio materiale non specialistico e assistenza qualificata per gli alunni con disabilità?
Sì, l'ausilio materiale non specialistico, come il cambio pannolino e la pulizia, è competenza del personale ATA statale, mentre l'assistenza qualificata per le disabilità gravi è di competenza degli enti locali e riguarda figure professionali specifiche.
Il parere ARAN introduce nuovi compiti per i collaboratori scolastici?
No, il parere ARAN non introduce nuovi compiti, ma rende esplicite responsabilità già previste dai precedenti contratti, specificando che la mancata esecuzione può avere rilevanza anche penale se sollecitata dal dirigente.