Negli uffici scolastici regionali sono spuntati in questi giorni i decreti di integrazione delle graduatorie di merito, con la ricostituzione automatica dell'elenco del 30% degli idonei per le classi di concorso in cui un vincitore PNRR ha rinunciato. La scadenza operativa per l'assegnazione della sede ai destinatari del ruolo e' fissata al 30 luglio 2026, come previsto dall'allegato A del Decreto ministeriale n. 136 del 10 luglio 2026 sulle immissioni in ruolo.
Cosa succede negli uffici scolastici entro il 30 luglio
Il contingente autorizzato per il 2026/27 e' di 46.642 posti su base nazionale, ripartiti nell'allegato B tra le regioni. Meta' va alle graduatorie ad esaurimento, l'altra meta' alle graduatorie concorsuali. La quota concorsi viene poi divisa in ordine gerarchico: prima i vincitori del concorso ordinario 2016, poi la procedura straordinaria 2018, quindi i vincitori dei concorsi ordinari 2020, PNRR1 (2023), PNRR2 (2024) e PNRR3 (2025). Solo dopo aver esaurito i vincitori si scorre agli idonei del 30% e infine agli elenchi regionali.
Nel weekend gli USR stanno pubblicando file titolati "Decreto di integrazione per scorrimento graduatoria di merito ed elenco idonei ex art. 2.1 del D.L. n. 45/2025". Il meccanismo e' tecnico: ogni volta che un vincitore rinuncia al ruolo, il primo idoneo utile della stessa categoria (merito o riserva) sale nella graduatoria dei vincitori, e la lista del 30% si ricompone di conseguenza per mantenere il rapporto con i posti banditi.
L'asimmetria che pesa sugli idonei
Il punto delicato non e' nel testo del decreto ministeriale ma nel confronto tra due situazioni identiche solo in apparenza. Se rinuncia un vincitore, l'articolo 2, comma 1 del Decreto-legge 7 aprile 2025 n. 45 sull'attuazione del PNRR nella scuola impone l'integrazione della graduatoria fino ai posti a bando: il primo idoneo diventa vincitore a tutti gli effetti e viene immesso in ruolo. Se invece a rinunciare e' un idoneo gia' inserito nell'elenco del 30%, il posto resta vacante: la norma non prevede lo scorrimento all'idoneo successivo.
L'interpretazione e' stata chiarita dal Ministero in risposta a un quesito sindacale nella primavera 2025. La ratio e' precisa: l'elenco del 30% e' un plafond aggiuntivo definito dal legislatore come tetto massimo di assunzioni oltre i vincitori, non una graduatoria che si autoricostruisce. Il DL 73/2021, articolo 59 comma 10 lettera d, parla di "limite del 30 per cento dei posti a bando" e questo limite viene calcolato all'origine, per ogni classe di concorso e per ogni regione, senza reintegri successivi.
Cosa cambia per chi e' in lista
Per chi e' idoneo non vincitore, la posizione all'apertura delle procedure conta piu' della posizione teorica. Chi si trova subito sotto la soglia dei vincitori ha una chance concreta di subentro con ogni rinuncia. Chi e' nell'elenco del 30% ha invece una probabilita' di assunzione legata solo al proprio turno di scorrimento nell'anno in corso: se qualcuno piu' avanti in elenco rifiuta il ruolo, il beneficio non si trasmette.
L'immissione effettiva per il 2026/27 dipende comunque dal contingente per classe di concorso e provincia. Se in una determinata classe di concorso non risultano posti disponibili in una regione, il vincitore o l'idoneo del 30% resta in graduatoria per gli anni successivi del triennio di validita'. Le graduatorie dei concorsi PNRR, ricordiamo, valgono tre anni dalla pubblicazione: chi non viene assunto quest'anno puo' ancora rientrare nel biennio successivo, ma solo se la classe di concorso torna a essere richiesta.
Il vero test per la tenuta del sistema arrivera' a settembre, quando gli USR faranno il conteggio dei posti coperti e di quelli rimasti vacanti dopo le rinunce degli idonei del 30%. La stima ufficiale dei posti scoperti non e' ancora disponibile, ma sara' quella a determinare il peso reale delle GPS di prima fascia sostegno e delle supplenze annuali sul prossimo anno scolastico.
Domande frequenti
Cosa succede quando un vincitore PNRR rinuncia al ruolo?
Se un vincitore PNRR rinuncia, il primo idoneo utile della stessa categoria sale nella graduatoria dei vincitori e viene immesso in ruolo. La graduatoria viene aggiornata per mantenere il rapporto con i posti banditi.
Perché l’elenco del 30% degli idonei non si ricostituisce in caso di rinuncia?
L’elenco del 30% è un plafond aggiuntivo fissato dalla normativa come tetto massimo di assunzioni oltre i vincitori, senza prevedere reintegri successivi. Se un idoneo del 30% rinuncia, il posto resta vacante e non si scorre al successivo.
Come avviene la ripartizione dei posti per le immissioni in ruolo?
Il contingente nazionale autorizzato viene suddiviso tra graduatorie ad esaurimento e graduatorie concorsuali, che a loro volta sono ordinate gerarchicamente tra i vari concorsi e poi tra vincitori e idonei del 30%.
Cosa comporta essere inseriti nell’elenco del 30% rispetto ai vincitori?
Essere nell’elenco del 30% offre una probabilità di assunzione legata solo al proprio turno nell’anno in corso, senza possibilità di subentro in caso di rinuncia degli idonei precedenti. Al contrario, chi è subito dopo la soglia vincitori può subentrare se c’è una rinuncia tra i vincitori.
Cosa succede se non ci sono posti disponibili in una certa classe di concorso o regione?
In questo caso, il vincitore o l’idoneo del 30% resta in graduatoria per gli anni successivi entro il triennio di validità. Potrà essere assunto solo se la classe di concorso tornerà a essere richiesta nei successivi anni scolastici.
Quando sarà noto il reale impatto delle rinunce sugli organici scolastici?
Il conteggio ufficiale dei posti coperti e vacanti dopo le rinunce degli idonei sarà disponibile a settembre, quando gli USR pubblicheranno i dati aggiornati. Solo allora si potrà valutare il reale peso delle supplenze annuali e delle GPS di prima fascia sostegno per il nuovo anno scolastico.