Indice: In breve | Cos'è il caporalato digitale: il mercato degli account in affitto | Le tre conseguenze concrete del subaffitto degli account | Cosa prevede il decreto Lavoro bis (D.L. 62/2026) | Gli obblighi di trasparenza per le piattaforme | Errori comuni | Domande frequenti
Il D.L. 62/2026 - Gazzetta Ufficiale, in vigore dal 1° maggio 2026, introduce il divieto di cedere o affittare gli account personali usati sulle piattaforme di delivery. Le nuove norme impongono l'autenticazione tramite SPID o carta d'identità elettronica, stabiliscono sanzioni fino a 1.500 euro per le piattaforme e obbligano a rendere trasparenti i meccanismi algoritmici. Al centro del provvedimento c'è il contrasto al cosiddetto caporalato digitale rider: un mercato sommerso in cui chi possiede un account regolare lo cede a un lavoratore irregolare in cambio di una quota dei guadagni.
In breve
- Il D.L. 62/2026 vieta la cessione e l'affitto degli account rider sulle piattaforme digitali, con sanzioni da 600 a 1.200 euro per i lavoratori e fino a 1.500 euro per le piattaforme
- Per accedere alle piattaforme è obbligatoria l'autenticazione tramite SPID, CIE, CNS o sistemi a due fattori
- Dal 1° luglio 2026 le piattaforme devono indicare nel Libro Unico del Lavoro il numero di consegne mensili e i compensi erogati a ciascun lavoratore
- Le piattaforme sono tenute a conservare per almeno cinque anni i dati su accessi, ordini assegnati, rifiuti, tempi di lavoro e corrispettivi
- Il decreto chiarisce che il rapporto di lavoro si presume subordinato quando la piattaforma esercita controllo tramite algoritmo
Cos'è il caporalato digitale: il mercato degli account in affitto
Il termine "caporalato digitale" descrive un sistema in cui un intermediario controlla i lavoratori non sul campo, ma attraverso le credenziali di accesso alle piattaforme. La dinamica è semplice: un lavoratore apre un account su una piattaforma di delivery, supera la verifica dei documenti e ottiene l'abilitazione. Poi, invece di usarlo in prima persona, cede l'account a un altro lavoratore in cambio di una quota settimanale fissa o di una percentuale sui guadagni.
Chi riceve in affitto l'account può essere un lavoratore privo di documenti regolari, senza permesso di soggiorno o semplicemente non in grado di passare il controllo iniziale della piattaforma. Per il sistema, il rider risulta formalmente il titolare dell'account; il lavoratore reale rimane invisibile.
Le tre conseguenze concrete del subaffitto degli account
La prima conseguenza è che la piattaforma non conosce l'identità di chi effettua le consegne. Il lavoratore reale può essere irregolare, privo di permesso di soggiorno o sprovvisto di assicurazione obbligatoria. In caso di incidente stradale durante una consegna, l'INAIL non sa a chi corrispondere le tutele.
La seconda riguarda le responsabilità legali. Se il rider reale subisce un infortunio o viene sorpreso durante un controllo, individuare chi risponde diventa complesso: il titolare dell'account risulta formalmente il "lavoratore", ma non ha svolto alcuna attività.
La terza è economica. Chi usa l'account altrui accetta spesso compensi inferiori rispetto al minimo contrattuale pur di avere accesso alle consegne. Il titolare trattiene una quota dei guadagni senza lavorare, creando un'intermediazione non contrattualizzata e non tassata. Secondo l'esempio citato dal Corriere della Sera, il "titolare" può intascare anche 150 euro a settimana senza effettuare una singola consegna.
Cosa prevede il decreto Lavoro bis (D.L. 62/2026)
Il decreto interviene su più fronti contemporaneamente, dalle modalità di accesso alle piattaforme fino agli obblighi di registrazione del lavoro svolto.
- Divieto di cessione dell'account: ogni account è personale e non cedibile. Le piattaforme non possono attivare più di un profilo per lo stesso codice fiscale.
- Autenticazione obbligatoria: per accedere alle piattaforme è richiesta l'identificazione tramite SPID, Carta d'identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o sistemi di autenticazione a due fattori.
- Sanzioni per i lavoratori: chi usa l'account altrui rischia una sanzione amministrativa da 600 a 1.200 euro.
- Sanzioni per le piattaforme: chi attiva più account per lo stesso codice fiscale o assegna incarichi incompatibili per orario rischia fino a 1.500 euro per ogni account irregolare.
- Presunzione di subordinazione: l'articolo 12 del decreto stabilisce che il rapporto si presume subordinato quando la piattaforma esercita controllo tramite algoritmo, indipendentemente dal nome dato al contratto.
- Libro Unico del Lavoro: dal 1° luglio 2026 le piattaforme devono registrare mensilmente il numero di consegne e i compensi erogati a ciascun rider.
- Gli obblighi di trasparenza per le piattaforme
Il decreto introduce obblighi di trasparenza algoritmica: le piattaforme devono spiegare ai lavoratori come funzionano i sistemi automatizzati che assegnano ordini, determinano i compensi e stabiliscono turni e priorità. Non è sufficiente dichiarare che esiste un algoritmo; devono essere resi noti i criteri con cui opera.
In parallelo, le piattaforme devono comunicare a INPS, INAIL e Ispettorato del Lavoro i dati relativi agli accessi, alle assegnazioni degli incarichi, ai rifiuti, ai tempi di lavoro e ai corrispettivi erogati. Questi dati devono essere conservati per almeno cinque anni e devono essere accessibili anche ai lavoratori stessi.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministero del Lavoro - sentiti INPS, INAIL e Ispettorato - emetterà un decreto ministeriale che individuerà indicatori di rischio specifici e disciplinerà le modalità di comunicazione dei dati, secondo quanto dichiarato dal professionista Luca Barbieri (studio ArlatiGhislandi).
Errori comuni
Confondere le sanzioni amministrative con quelle penali: alcune prime letture del decreto hanno fatto riferimento a sanzioni penali per la cessione dell'account. Il testo vigente prevede invece sanzioni amministrative, da 600 a 1.200 euro per i lavoratori e fino a 1.500 euro per le piattaforme. Sanzioni penali potrebbero emergere in connessione ad altri reati - come il favoreggiamento della permanenza irregolare - ma non sono esplicitamente previste dalle norme sul subaffitto degli account.
Pensare che la norma riguardi solo i lavoratori stranieri irregolari: il divieto di cessione si applica a qualsiasi trasferimento di account, indipendentemente dalla nazionalità o dalla regolarità dei soggetti coinvolti. Un cittadino italiano che affitta il proprio profilo a un altro cittadino italiano commette comunque la violazione prevista dal decreto.
Credere che la piattaforma non abbia responsabilità di vigilanza: il decreto attribuisce alle piattaforme obblighi di controllo. Se una piattaforma assegna ordini a un profilo il cui comportamento differisce significativamente dalla storia dell'account, ha l'obbligo di verificare l'identità del lavoratore. La mancata verifica non è automaticamente esimente in caso di ispezione.
Trattare il Libro Unico del Lavoro come un adempimento secondario: l'obbligo di registrazione mensile dal 1° luglio 2026 non è un dettaglio. Il Libro Unico con il numero di consegne e i compensi per ogni rider sarà il principale strumento di verifica per INPS e Ispettorato del Lavoro. Le piattaforme che non si adeguano in tempo rischiano ispezioni e sanzioni aggiuntive.
Domande frequenti
Cos'è esattamente il caporalato digitale?
Il caporalato digitale è il meccanismo in cui un lavoratore iscritto regolarmente a una piattaforma cede o affitta il proprio account a un'altra persona - spesso priva di regolare permesso di lavoro - in cambio di una quota dei guadagni. Chi cede l'account diventa un intermediario: non lavora, ma trattiene una parte del reddito prodotto dall'altro. Il termine richiama il caporalato agricolo tradizionale, dove il caporale reclutava braccianti in nero trattenendo una quota del loro salario.
Da quando è obbligatorio usare lo SPID per fare il rider?
Il decreto è in vigore dal 1° maggio 2026, ma le modalità attuative per l'accesso tramite SPID, CIE o CNS saranno definite da un decreto ministeriale atteso entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto stesso. Nel frattempo le piattaforme devono adeguare i propri sistemi di autenticazione in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale.
Cosa rischia chi presta o affitta il proprio account?
Il titolare dell'account che lo cede rischia una sanzione amministrativa da 600 a 1.200 euro. La piattaforma che permette l'uso irregolare o che attiva più profili per lo stesso codice fiscale rischia fino a 1.500 euro per ogni account irregolare. A queste sanzioni si possono aggiungere i procedimenti per lavoro irregolare che emergono durante le ispezioni dell'Ispettorato del Lavoro.
Quali dati devono comunicare le piattaforme alle autorità?
Le piattaforme devono mettere a disposizione di INPS, INAIL e Ispettorato i dati su accessi, ordini assegnati, ordini rifiutati, tempi di lavoro effettivi e compensi erogati. I dati vanno conservati per almeno cinque anni e devono essere accessibili anche ai lavoratori. Dal 1° luglio 2026 il Libro Unico del Lavoro deve riportare mensilmente il numero di consegne e gli importi pagati a ciascun rider.
Il decreto si applica solo al food delivery?
No. Le norme si applicano a tutte le piattaforme digitali che organizzano lavoro tramite app, non solo al food delivery. Rientrano nel perimetro anche i servizi di logistica, consegna di pacchi e altri servizi on demand che si avvalgono di lavoratori autonomi o subordinati gestiti attraverso sistemi algoritmici. Il decreto Lavoro bis segna un cambio di approccio normativo verso il lavoro tramite piattaforma: per la prima volta l'identità digitale del lavoratore diventa un requisito legale, non solo un dato tecnico. La tenuta della riforma dipenderà dalla capacità degli enti ispettivi di incrociare i dati comunicati dalle piattaforme con quelli previdenziali, un'operazione che richiede sia strumenti informatici adeguati sia coordinamento tra INPS, INAIL e Ispettorato. Sullo sfondo, la Direttiva UE 2024/2831 da recepire entro dicembre 2026 renderà obbligatoria una classificazione uniforme dei lavoratori delle piattaforme in tutta Europa: l'Italia arriverà all'appuntamento con una normativa già parzialmente allineata.