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Cassazione 24300/2026: querela senza attendere il dirigente

Cassazione 24300/2026: dopo la riforma Cartabia il furto va querelato entro 3 mesi, il collaboratore scolastico puo' agire senza delega del DS.

La Quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza 24300/2026, riconosce al collaboratore scolastico il potere di presentare querela per furto a scuola senza bisogno di una delega formale del dirigente. Un chiarimento operativo che sblocca le denunce nei giorni immediatamente successivi al fatto, quando il tempo diventa la variabile decisiva per la procedibilità del reato.

Cosa dice la Cassazione

Nel caso esaminato la difesa contestava la validità della querela perchè la collaboratrice scolastica che l'aveva firmata non aveva mai esibito il provvedimento di delega del dirigente. La Corte ammette che, ai sensi dell'articolo 25 comma 2 del d.lgs. 165/2001, il dirigente è rappresentante legale dell'istituto ed è certamente legittimato a querelare per i furti di beni della scuola. Ma la legittimazione non si esaurisce lì.

Secondo un orientamento consolidato, la querela per reati contro il patrimonio spetta anche a chi ha un rapporto di detenzione qualificata con il bene. Il principio era stato affermato per la cassiera di un supermercato (Sez. 4 n. 7193/2024, Rv. 285824-01; Sez. 6 n. 1037/2013, Vignoli, Rv. 253888-01) e la Corte lo estende ora ai collaboratori scolastici, cui l'Allegato A al CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, richiamato dall'art. 50 comma 3, attribuisce la mansione di custodia e sorveglianza generica sui locali. La ratio è identica a quella della cassiera: chi ha in consegna materiale il bene può agire in giudizio quando quel bene viene sottratto, anche senza un mandato scritto.

Perchè conta con la riforma Cartabia

Il chiarimento arriva in un quadro cambiato dal 2022. Il d.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia) ha modificato l'art. 624 del codice penale: il furto semplice, e in molti casi anche quello aggravato, è oggi procedibile solo a querela della persona offesa. Il termine per depositarla è di tre mesi dalla notizia del fatto (art. 124 c.p.). Senza querela nei termini, il procedimento non parte e il responsabile non risponde in sede penale.

Nella prassi degli istituti questo dettaglio pesa. La querela furto scuola viene spesso presentata a giorni dal fatto: se il furto emerge durante le assenze di massa per viaggi di istruzione o nei periodi in cui il dirigente è in ferie o distaccato su più plessi, aspettare un atto di delega scritto può erodere giorni preziosi. La sentenza 24300/2026 rende superfluo quel passaggio, purchè chi firma sia un dipendente cui il contratto affida la custodia dei locali.

In vista del rientro a scuola di settembre 2026, quando riemergono i furti scoperti dopo la chiusura estiva, il collaboratore può recarsi direttamente in caserma o al commissariato per formalizzare la denuncia, senza attendere il rientro del dirigente e senza rischiare la decadenza dei termini di procedibilità. Alla riapertura del plesso, un controllo di porte, finestre e armadi metallici entro le prime ore del mattino resta la regola pratica per far partire in tempo la querela.

Pubblicato il: 29 luglio 2026 alle ore 14:03