Una famiglia di Foggia ha chiesto oltre 9.000 euro di danni al liceo scientifico della figlia per il ritardo nella consegna di compiti, verifiche e registro elettronico. La sentenza del TAR Puglia del 9 giugno 2026 chiude il caso senza risarcimento e senza addebiti alla scuola, con spese compensate.
La cronaca del ricorso e la rinuncia in aula
Il 1° aprile 2026 i genitori di una studentessa minorenne hanno presentato istanza formale di accesso agli atti. Chiedevano copia delle verifiche orali di Italiano e Geostoria con le relative griglie di valutazione, dei compiti scritti di Storia del 1° dicembre 2025 e di Italiano del 5 marzo 2026, del registro elettronico del docente per l'intero anno scolastico 2025/2026. Alla prima ostensione parziale, la famiglia ha reagito con un ricorso alla sezione prima del TAR Puglia, deducendo la violazione della legge sul procedimento amministrativo e chiedendo oltre 9.000 euro per lesioni del diritto di accesso e disagio psicologico.
In corso di causa, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il liceo ha esibito integralmente tutti i documenti. A quel punto i genitori hanno formalmente rinunciato alla domanda risarcitoria e aderito alla cessazione della materia del contendere. Il collegio ha anche respinto la richiesta di cancellazione di alcune espressioni contenute nelle memorie difensive: rientrano, hanno scritto i giudici, nei fisiologici canoni della dialettica processuale.
Perché il TAR ha escluso qualsiasi risarcimento
Il passaggio centrale della sentenza semplificata riguarda proprio il tempo di risposta. Il collegio ha escluso qualsiasi condotta dilatoria o ostruzionistica: l'intervallo tra istanza e consegna completa è stato considerato il lasso "minimo necessario per raccogliere e sistemare la numerosa documentazione richiesta". L'articolo 25 della legge 241/1990 in Gazzetta Ufficiale dà all'amministrazione trenta giorni per rispondere alla richiesta di accesso, dopodiché scatta il silenzio-rigetto e si apre il ricorso al TAR entro altri trenta giorni. Il ritardo, però, non produce di per sé un danno risarcibile: serve un pregiudizio concreto e documentato, insieme a un comportamento realmente ostativo. La ricostruzione del disagio psicologico, senza cartella clinica e in presenza di collaborazione dell'istituto, non regge davanti al giudice amministrativo.
Il caso pugliese si inserisce in una fase di espansione forte del contenzioso scolastico. In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026, al TAR Lombardia sono stati contati 5.280 ricorsi depositati nel 2025 contro i circa 3.400 del 2024, con oltre 2.300 cause legate alla sola carta del docente. In Sicilia l'incremento dei nuovi depositi è stato del 43,75%, in Toscana i nuovi procedimenti sono saliti a 3.815 e la materia scuola-insegnanti risulta quella cresciuta di più in valore assoluto, con oltre 600 nuovi ricorsi in un solo anno. La conflittualità aumenta anche nel rapporto quotidiano tra famiglie e istituti, come mostrato dalla protesta al liceo Minghetti di Bologna il primo giorno di scuola.
Cosa può chiedere davvero una famiglia, e cosa no
Il perimetro riconosciuto dalla giurisprudenza è ampio. I genitori hanno diritto di visionare ed estrarre copia dei compiti scritti del figlio, delle verifiche orali documentate, delle griglie di valutazione analitiche, dei verbali dei consigli di classe nella parte che riguarda l'alunno, in quanto atti amministrativi funzionali alla motivazione del voto. La richiesta va indirizzata al dirigente scolastico. Se ci sono controinteressati citati negli atti, il termine di trenta giorni si sospende per dieci, il tempo per l'opposizione.
Il diniego esplicito o il silenzio-rigetto aprono due binari alternativi: il ricorso al TAR (dove è ammesso stare in giudizio senza avvocato) oppure l'istanza alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio. Fuori scadono le richieste che riguardano esclusivamente altri studenti, i verbali di sedute riservate, le comunicazioni interne che non incidono sulla valutazione. E, come dice adesso il TAR Puglia, non rientra nel perimetro nemmeno la richiesta di risarcimento per un ritardo che il giudice non ritenga davvero ostruzionistico.
Il contenzioso è anche un costo, per una famiglia italiana già gravata dalle spese di scolarizzazione: secondo un confronto europeo sui costi della scuola l'Italia è tra i Paesi che pagano la quota più alta rispetto al reddito. Ricorrere al TAR ha senso quando c'è un diniego reale e documentato, molto meno quando si punta al risarcimento economico. E, in un sistema che vede la primaria perdere allievi 15 volte più delle superiori per la denatalità, il rapporto tra scuola e famiglie tende a farsi più stretto e più esigente.
La sentenza pugliese lascia un messaggio operativo alle famiglie: il diritto di accedere a compiti e verifiche esiste e va difeso, ma la via del risarcimento economico funziona solo davanti a una condotta chiaramente dilatoria. Nel resto dei casi conviene chiedere subito i documenti, non i soldi.