- Il caso: 42 punti cancellati dalla domanda di mobilità
- Il quadro normativo: scuole parificate e paritarie prima del 2008
- Perché il punteggio del preruolo spetta
- Cosa fare se l'ufficio scolastico non riconosce il servizio
- Il nodo del riconoscimento ai fini della carriera
- Domande frequenti
Il caso: 42 punti cancellati dalla domanda di mobilità
La vicenda è di quelle che si ripetono con cadenza quasi rituale ogni anno, quando si apre la stagione delle domande di trasferimento. Una docente di scuola primaria ha compilato la propria domanda di mobilità 2026/2027 dichiarando sette anni di servizio preruolo, prestati dal 2001/2002 al 2007/2008 presso scuole primarie paritarie-parificate. Punteggio complessivo: 42 punti. L'ufficio scolastico, però, ha deciso di cancellare quei punti dalla graduatoria, ritenendo il servizio non riconoscibile.
Una decurtazione pesante, che rischia di compromettere le possibilità di trasferimento della docente. Ma è fondata? Stando a quanto emerge dalla normativa vigente e dalla consolidata giurisprudenza in materia, la risposta è no.
Il quadro normativo: scuole parificate e paritarie prima del 2008
Per capire la questione occorre fare un passo indietro e distinguere con precisione tra diverse tipologie di istituzioni scolastiche non statali. Il sistema italiano, prima della riforma introdotta dalla legge 62/2000 sulla parità scolastica, prevedeva una specifica categoria: le scuole parificate. Si trattava di istituti, in particolare scuole elementari (oggi primarie), gestiti da enti pubblici o privati che avevano ottenuto il riconoscimento della parifica attraverso apposite convenzioni con lo Stato.
Il servizio prestato nelle scuole elementari parificate godeva di un trattamento normativo del tutto peculiare. I docenti erano equiparati, sotto diversi profili, al personale delle scuole statali. Con l'entrata in vigore della legge sulla parità, queste scuole hanno progressivamente assunto lo status di scuole paritarie, completando la transizione entro il 31 agosto 2008.
È proprio questa data spartiacque a risultare decisiva. Il servizio prestato nelle scuole primarie paritarie-parificate fino al 31 agosto 2008 è equiparato al servizio prestato nelle scuole statali ai fini della mobilità. Lo stabilisce il CCNI sulla mobilità, che nelle tabelle di valutazione dei titoli riconosce espressamente il servizio di insegnamento prestato nelle scuole parificate.
Per chi volesse approfondire le dinamiche legate al personale delle scuole paritarie, è utile considerare anche la recente Proroga fino al 2027 per l'utilizzo delle graduatorie degli educatori nelle scuole paritarie, che conferma l'attenzione del legislatore verso questa componente del sistema scolastico.
Perché il punteggio del preruolo spetta
Il contratto integrativo sulla mobilità attribuisce 6 punti per ogni anno di servizio preruolo prestato in scuole statali o equiparate. Le scuole primarie parificate rientrano esplicitamente in questa equiparazione. Sette anni di servizio moltiplicati per 6 punti danno esattamente quei 42 punti che l'ufficio scolastico ha cancellato.
La confusione nasce spesso da un equivoco: l'amministrazione tende a sovrapporre due piani distinti, quello del riconoscimento del servizio ai fini della carriera (ricostruzione di carriera, anzianità, progressione stipendiale) e quello della valutazione del servizio ai fini della mobilità. Si tratta di due ambiti regolati da norme diverse, con criteri diversi.
Per la mobilità, ciò che conta è la tabella di valutazione allegata al CCNI. E la tabella è chiara: il servizio nelle scuole parificate si valuta. Punto.
Vale la pena ricordare che la questione della validità del servizio è stata oggetto di frequenti interventi normativi, come nel caso delle Nuove Regole per l'Insegnamento: Validità del Servizio Fino al 24 Giugno 2024, a dimostrazione di quanto il tema sia centrale nel dibattito scolastico.
Cosa fare se l'ufficio scolastico non riconosce il servizio
La situazione della docente in questione non è un caso isolato. Ogni anno, con l'apertura delle procedure di mobilità docenti, si registrano episodi analoghi. Gli uffici scolastici provinciali e territoriali operano talvolta con interpretazioni restrittive che non trovano fondamento nella contrattazione collettiva.
Chi si trova nella stessa condizione ha diverse strade percorribili:
- Reclamo all'ufficio scolastico: è il primo passo, da presentare entro i termini previsti dall'ordinanza ministeriale sulla mobilità, allegando la documentazione attestante il servizio e i riferimenti normativi.
- Ricorso al giudice del lavoro: se il reclamo non sortisce effetti, la via giudiziaria resta praticabile. La giurisprudenza dei tribunali del lavoro ha più volte dato ragione ai docenti in casi del genere.
- Intervento sindacale: le organizzazioni sindacali possono intervenire sia a livello di confronto con l'amministrazione, sia in sede di conciliazione.
L'aspetto cruciale è documentare con precisione il servizio svolto. Servono i certificati di servizio rilasciati dalle scuole parificate-paritarie, che attestino la durata e la tipologia dell'impiego. Su questo fronte, è bene prestare la massima attenzione all'autenticità della documentazione, considerando anche i problemi emersi in passato con l'Inchiesta su Certificati Falsi: Svelata la Pratica Illeceità nelle Scuole Paritarie.
Il nodo del riconoscimento ai fini della carriera
L'errore dell'ufficio scolastico, nel caso specifico, sembra derivare proprio dalla sovrapposizione tra due istituti giuridici distinti. Il riconoscimento del servizio ai fini della carriera, disciplinato dall'art. 485 del Testo Unico della scuola (D.Lgs. 297/1994), segue regole proprie e prevede limiti specifici per il servizio prestato nelle scuole non statali. Ma la valutazione del punteggio nella mobilità è cosa diversa: segue le tabelle del CCNI e non richiede che il servizio sia stato formalmente riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera.
In altre parole, il fatto che quegli anni di preruolo non siano stati riconosciuti nella progressione stipendiale della docente non significa affatto che non debbano essere valutati come punteggio nella domanda di trasferimento. Sono due binari paralleli, e confonderli porta a errori come quello che ha colpito la docente protagonista di questa vicenda.
La questione, per quanto tecnica, ha un impatto concreto sulla vita professionale di migliaia di insegnanti che hanno iniziato la propria carriera nelle scuole paritarie e parificate prima del 2008. Quarantadue punti, nella graduatoria della mobilità 2026, possono fare la differenza tra ottenere il trasferimento desiderato e restare fermi per un altro anno. E quando l'amministrazione sbaglia, è giusto che i docenti sappiano di avere gli strumenti per far valere i propri diritti.