{/* Extracted from Header.astro - Use appropriate classes/styles if animations needed */}

Riduzione a 35 ore ATA: perché la maggioranza dei collaboratori è esclusa

La riduzione a 35 ore non spetta a tutti gli ATA: solo convitti, istituti agrari e scuole con orari lunghi, secondo il parere ARAN n. 28728.

Non tutti i collaboratori scolastici e assistenti amministrativi possono passare da 36 a 35 ore settimanali. Il CCNL scuola riserva la riduzione a chi lavora in istituti con caratteristiche precise: convitti, istituti agrari, scuole con orario giornaliero oltre le 10 ore per 3 giorni a settimana. Fuori da queste ipotesi, l'orario resta di 36 ore e la richiesta va respinta già in sede di piano delle attività.

Cosa dice l'articolo 55 del CCNL scuola

L'articolo 51 del CCNL scuola 2007, richiamato e confermato dal CCNL 2019/2021, fissa l'orario ordinario del personale ATA in 36 ore settimanali, di norma articolate in sei ore continuative giornaliere. L'articolo 55 dello stesso contratto prevede la riduzione a 35 ore solo per il personale coinvolto in regimi di lavoro su più turni o con oscillazioni significative dell'orario individuale rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza o comprendenti particolari gravosità. La riduzione, quando riconosciuta, funziona come compensazione per la gravosità del turno, non come benefit generalizzato: chi lavora in orario antimeridiano fisso su cinque giorni, senza turni pomeridiani, non rientra nel perimetro. La stessa logica vale per chi copre eventi occasionali fuori orario: un evento sporadico non equivale a un'articolazione strutturale su più turni ed è compensato con altri istituti contrattuali, come recuperi o straordinario, non con la riduzione oraria stabile.

I numeri reali: la platea ammessa è minoritaria

L'ARAN, nel parere n. 28728, ha chiarito che la 35esima ora non è un diritto universale. Il beneficio è riservato a tre categorie di istituti: le istituzioni scolastiche educative, cioè i convitti nazionali ed educandati statali (poche decine in tutta Italia secondo l'elenco ufficiale delle istituzioni educative del MIM); gli istituti con annesse aziende agrarie, tipicamente istituti tecnici e professionali del comparto agroalimentare con azienda didattica di produzione; le scuole con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni a settimana, condizione che ricorre in istituti con doppio turno pomeridiano o rientri strutturati. Su circa 196.477 dipendenti ATA in organico nel 2025/26, la fetta che ricade in una di queste tre categorie è largamente minoritaria: la maggior parte degli istituti italiani non rientra nel perimetro. Perché il diritto scatti, per l'ARAN devono coesistere due condizioni: quella oggettiva, cioè il tipo di istituto, e quella soggettiva, cioè l'articolazione effettiva del turno del singolo lavoratore. Se manca una delle due, la riduzione non spetta. Nemmeno il rinnovo del contratto con gli aumenti approvati per docenti e ATA e gli arretrati a luglio ha modificato questo impianto: la disciplina dell'orario resta ancorata agli articoli 51 e 55 del CCNL 2007.

La procedura e il rischio per il dirigente

Il riconoscimento passa dal DSGA, che predispone il piano delle attività e individua nominativamente chi ha diritto alla riduzione, specificando turno e gravosità che giustificano il beneficio. Il dirigente scolastico verifica la congruenza con il PTOF, apre un confronto con la RSU e autorizza. La materia rientra fra le competenze del DS e non è oggetto di contrattazione integrativa d'istituto: la RSU è informata e confrontata, non concorda i nomi. Il rovescio della medaglia riguarda proprio il dirigente: un'autorizzazione concessa fuori dai casi previsti lo espone a responsabilità per danno erariale, perché ogni ora non lavorata e retribuita come 35esima resta a carico dello Stato. Discorso separato vale per l'orario di servizio in senso lato: alcune amministrazioni regionali hanno iniziato a codificare per contratto il diritto alla disconnessione di docenti e ATA introdotto in Umbria, ma queste discipline non si sostituiscono ai limiti nazionali sull'articolazione dell'orario ATA fissati dal contratto nazionale.

Per il singolo dipendente conviene chiedere per iscritto al DSGA la ragione della propria collocazione dentro o fuori dal perimetro dell'articolo 55: il criterio deve essere scritto nel piano delle attività e discusso con la RSU. Vale lo stesso rigore per le scelte di mobilità, dove la rinuncia al trasferimento ATA cambia la disponibilità dei posti liberati per gli altri candidati.

Pubblicato il: 8 luglio 2026 alle ore 07:05