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Docenti di ruolo e 150 preferenze: perché compilare costa il doppio

La rinuncia dopo la nomina fa perdere l'intero biennio 2026/2028. Chi non compila, solo un anno. L'asimmetria che colpisce i docenti art. 47.

Un docente di ruolo che compila l'istanza per le 150 preferenze il 16 luglio e poi ci ripensa dopo aver ricevuto la nomina rischia di restare fuori dalle supplenze GPS fino ad agosto 2028. Chi rinuncia in partenza, senza mai presentare la domanda, perde soltanto l'anno scolastico 2026/2027. Due comportamenti quasi identici, sanzioni molto diverse.

Le finestre operative dal 16 al 29 luglio

Le funzioni per le 150 preferenze saranno attive dal 16 luglio 2026 alle ore 14 al 29 luglio 2026 alle ore 14, sul portale POLIS-Istanze on line. Possono compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e nelle GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. La finestra si incastra con mobilità, immissioni in ruolo e assegnazioni provvisorie: il calendario di questo luglio è denso, con più procedure aperte in parallelo. Utile ricostruire in anticipo la mappa dei 15 giorni caldi tra domanda GPS, mobilità e ruoli.

Anche il docente di ruolo che ha superato il periodo di prova con decorrenza 1 settembre 2025 o precedente può presentare la domanda, ma solo entro i limiti degli articoli 47 e 70 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024. La circolare ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026 ricorda che il docente a tempo indeterminato può accettare esclusivamente posti interi, in un diverso ordine o grado di istruzione oppure per altra tipologia o classe di concorso. Il contratto deve essere almeno annuale o fino al 30 giugno, e i tre anni scolastici consumabili con l'articolo 47 sono cumulativi lungo tutta la carriera.

L'asimmetria che l'ordinanza introduce

Chi non presenta domanda entro le 14 del 29 luglio è considerato rinunciatario, ma soltanto per l'anno scolastico 2026/2027. La posizione in graduatoria resta valida e l'istanza si potrà ripresentare al turno del 2027/2028, senza altre conseguenze. Chi invece compila, viene nominato dall'algoritmo del sistema informativo e poi rinuncia tramite il link nel decreto di nomina, oppure non prende servizio, subisce la sanzione dell'articolo 15, comma 1 lettera a) dell'ordinanza ministeriale 27/2026: nessuna supplenza da GPS annuale o fino al 30 giugno per l'intero biennio 2026/2028.

Il caso più severo riguarda l'abbandono in corso d'anno. Il docente che accetta la sede, prende servizio e poi lascia il posto perde per due anni anche le supplenze brevi dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso su cui risulta inserito. La sanzione non si limita al posto rifiutato: si estende a tutti i profili per cui l'aspirante è iscritto in graduatoria, indipendentemente dal grado di scuola o dalla tipologia di posto.

È il salto qualitativo rispetto agli anni precedenti, quando la penalizzazione durava un solo anno scolastico. L'algoritmo delle 150 preferenze deve girare senza intoppi, e le rinunce a valle sono un costo organizzativo che il Ministero ha scelto di scaricare sull'aspirante. Vale la pena ricordare che nel biennio il possesso della certificazione DigCompEdu porta 2 punti in GPS 2026/28: ogni anno perso pesa anche sul punteggio futuro.

Cosa cambia per chi usa l'articolo 47

Il rischio è particolarmente insidioso per chi sta valutando la finestra dell'articolo 47 come esperimento di carriera. Il CCNL consente al docente di ruolo di provare un altro ordine di scuola, un'altra classe di concorso o un'altra tipologia di posto per un massimo di tre anni scolastici cumulativi, mantenendo la sede di titolarità senza assegni. Compilare per prudenza e poi rinunciare in agosto, magari perché è arrivata un'assegnazione provvisoria più comoda, non significa solo tornare in cattedra a settembre. Significa restare bloccati dalle graduatorie provinciali fino al 2028.

L'insidia si moltiplica per chi entra in ruolo dopo il primo turno di immissioni: chi rientra dai passaggi delle nomine in fase 2 con gli elenchi regionali e ha già compilato l'istanza si troverà con una domanda ancora attiva su cui potrebbe arrivare una nomina non più utile. La coincidenza tra le due finestre richiede una lettura attenta del proprio stato prima del 29 luglio.

Sul piano pratico, chi vuole tenere aperte tutte le opzioni deve decidere prima del 29 luglio, non dopo. Compilare va fatto solo se si è davvero disponibili ad accettare qualsiasi sede indicata nella domanda. Chi non è certo fa meglio a non presentare l'istanza, rinunciando in modo esplicito all'anno 2026/2027 e conservando la possibilità di tentare al turno del 2027/2028.

L'ordinanza chiude i margini alle rinunce dell'ultimo momento: chi vuole flessibilità la costruisce prima, non dopo la nomina.

Pubblicato il: 8 luglio 2026 alle ore 07:15