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Perché la visita in malattia costa al docente fino a 8,58€ di RPD

Trattenuta Brunetta sulla RPD, 18 ore pagate solo agli ATA e dal 2026 la L. 106/2025 aggiunge 10 ore per chi ha patologie gravi: la mappa delle regole.

Un docente che copre una visita specialistica con un giorno di malattia perde dai 5,47 agli 8,58 euro di sola Retribuzione Professionale Docenti, a cui si aggiungono le altre voci accessorie decurtate nei primi dieci giorni di ogni evento. La trattenuta scatta anche per una singola uscita e si somma al compenso individuale accessorio, mentre il personale ATA ha diciotto ore annue di permessi dedicati. La scelta tra malattia, permesso breve e motivi personali, in busta paga, non è neutra.

Le tre strade aperte al docente

Il contratto scuola prevede tre modalità per gestire una visita in orario di servizio. Il docente sceglie, salvo diversa indicazione medica, in base alla durata della prestazione e all'anzianità di servizio. L'articolo 35 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, ha esteso ai docenti con incarico annuale fino al 30 giugno o al 31 agosto i tre giorni retribuiti per motivi personali, in precedenza riservati al ruolo.

* Permesso breve: fino a metà dell'orario giornaliero, da recuperare entro due mesi. Serve per uscite di poche ore, non incide sullo stipendio ma restituisce il tempo alla scuola.

* Permesso per motivi personali: fino a tre giorni retribuiti nell'anno scolastico per docenti di ruolo e con incarico annuale, documentati anche con autocertificazione. Per i supplenti brevi i giorni salgono a sei ma non sono retribuiti.

* Assenza per malattia: copre giornata intera, trasferte sanitarie incluse. Richiede l'attestazione della struttura e fa scattare la trattenuta sulle voci accessorie nei primi dieci giorni, oltre a incidere sul comporto di diciotto mesi.

Il conto economico della trattenuta Brunetta

La voce che pesa di più in busta paga è la trattenuta Brunetta, prevista dall'articolo 71 del decreto-legge 112/2008 su Normattiva e convertito nella legge 133/2008. Nei primi dieci giorni di ogni singolo evento di malattia il dipendente pubblico perde tutte le indennità accessorie e conserva solo il trattamento economico fondamentale. Per i docenti la decurtazione colpisce Retribuzione Professionale Docenti, compenso individuale accessorio e indennità di direzione, calcolata in trentesimi dell'importo annuo. Il risultato è una cifra piccola per singola giornata che però si moltiplica a ogni visita gestita come malattia, perché il conteggio riparte da zero a ogni evento.

1. Docenti con 0-14 anni di servizio: RPD annua di 164 euro, trattenuta giornaliera di 5,47 euro oltre al CIA. 2. Docenti con 15-27 anni di servizio: RPD annua di 202 euro, trattenuta giornaliera di 6,73 euro. 3. Docenti con 28 o più anni di servizio: RPD annua di 257,50 euro, trattenuta giornaliera di 8,58 euro.

Nel paragone con il personale ATA la disparità è contrattuale: il CCNL scuola assegna agli ATA diciotto ore annue specifiche per visite, esami e terapie, fruibili a ore o a giornata e non colpite dalla trattenuta se usate frazionate. I docenti ne restano fuori. Il tema si lega al quadro di soddisfazione economica della categoria: nel sondaggio TALIS i docenti italiani risultano motivati al 96% ma soddisfatti dello stipendio solo al 23%, il distacco più ampio tra i Paesi OCSE.

Cosa cambia davvero dal 2026

Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore la novità principale: la Legge 18 luglio 2025 n. 106 aggiunge dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami e cure frequenti, al di sopra di quanto già previsto dai contratti collettivi. La misura non è generale. La Legge 106/2025 illustrata nella circolare INPS 152/2025 riserva il beneficio a chi è in condizioni specifiche, con l'obbligo di prescrizione del medico di base o dello specialista.

* Lavoratori con invalidità pari o superiore al 74% per patologia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce.

* Lavoratori con malattia invalidante o cronica, anche rara, con la stessa soglia di invalidità.

* Genitori di figli minori nelle stesse condizioni, con il requisito considerato automaticamente soddisfatto per i titolari dell'indennità di frequenza.

Per tutti gli altri docenti, compresi chi ha incarico annuale o supplenze brevi, resta la combinazione delle tre opzioni storiche. La scelta ha un peso cumulativo nel tempo: le giornate di malattia incidono sul comporto di diciotto mesi e sulla ricostruzione di carriera, un dettaglio che va letto insieme alle dinamiche di organico, visibili ad esempio nel caso del sostegno dove al Nord un docente su tre lavora senza titolo. Chi è vicino al pensionamento dovrebbe valutare l'effetto sulle voci accessorie anche in rapporto alle scelte sulla previdenza, tra riscatto, cumulo e ricongiunzione.

Per una visita breve il permesso breve resta la via più economica, perché il tempo si recupera e la busta paga non si tocca. Per una giornata intera con trasferta la malattia è spesso l'unica strada: tenere il conto delle trattenute, documento alla mano, è l'unico modo per confrontare l'opzione contrattuale con quella economica.

Pubblicato il: 19 ottobre 2026 alle ore 15:32