Il Tribunale del Lavoro di Vicenza, con la sentenza n.188 di aprile 2026, ha stabilito che il dirigente scolastico non può negare i 6 giorni di ferie fruiti come permessi retribuiti docenti per motivi personali o familiari invocando il rischio di oneri organizzativi o il pagamento di ore eccedenti al supplente. Il nodo pratico però rimane un altro: la motivazione che il docente mette nell'autocertificazione.
Il caso concreto: tre giorni, un diniego, un congedo d'ufficio
La controversia nasce da una docente a tempo indeterminato a cui erano stati negati tre giorni di permesso retribuito per motivi familiari, dopo aver già fruito dei primi tre giorni ex art.15 comma 2 del CCNL scuola 2006/2009. Il dirigente aveva comunque consentito l'assenza concedendo d'ufficio tre giorni di congedo parentale, motivando il rifiuto con il rischio di dover pagare ore eccedenti per sostituire la docente.
Il giudice ha ribaltato la lettura dell'amministrazione: i 6 giorni di ferie previsti dall'art.13 comma 9 del CCNL, se richiesti come permesso retribuito per motivi personali o familiari, seguono le stesse regole dei 3 giorni dell'art.15 comma 2. Non sono subordinati alla valutazione discrezionale del dirigente né alla verifica preventiva di oneri per l'amministrazione. Risultato: fino a 9 giorni l'anno di permesso retribuito per ogni docente di ruolo, con il tetto dei 3 giorni che si somma ai 6.
La pinza giuridica: Vicenza chiude una porta, la Cassazione ne tiene aperta un'altra
La pronuncia vicentina si inserisce in un quadro in cui la Legge 228/2012 - Normattiva (legge di stabilità 2013) aveva imposto alla pubblica amministrazione di non concedere ferie se queste comportavano aggravio di spesa. Il Tribunale di Vicenza chiarisce che il principio non si applica ai 6 giorni usati come permesso retribuito: in quel caso scatta la disciplina dell'art.15, non quella generale sulle ferie.
Resta però un'altra via per il diniego. Con l'ordinanza n.12991 del 13 maggio 2024 la Corte di Cassazione aveva dato ragione a un dirigente che aveva rigettato una richiesta di permesso retribuito con autocertificazione generica, formulata solo con le parole "motivi personali". Secondo la Cassazione il docente ha l'onere di motivare adeguatamente la richiesta: la scelta non è libera, va specificata abbastanza da consentire al dirigente un bilanciamento ragionevole. Il quadro combinato dopo Vicenza è quindi questo: il no per ragioni di bilancio è vietato, il no per genericità della motivazione resta ammesso.
In pratica: cosa cambia per il docente che chiede i permessi
La prima conseguenza operativa riguarda l'autocertificazione. Scrivere "motivi personali" senza altro dettaglio espone al rifiuto confermabile in giudizio. Il docente che vuole proteggere la richiesta dovrebbe indicare un motivo circostanziato e, dove possibile, documentabile: convocazione medica, assistenza a un familiare non convivente, adempimento amministrativo con data fissa, firma notarile. È il perimetro tracciato dalla Cassazione nel 2024, che la sentenza di Vicenza non ha modificato.
La seconda conseguenza riguarda chi si trova oggi davanti a un diniego. La sentenza n.188/2026 ha valore nel caso deciso, non ha efficacia erga omnes: in un altro tribunale o con un altro dirigente il contenzioso ricomincia da capo. Chi fa causa deve mettere in conto tempi lunghi: in Veneto la durata media di un procedimento civile di lavoro supera i 430 giorni secondo i dati Confartigianato Veneto, con punte sopra gli 800 giorni in alcuni fori. Nel frattempo, come già visto per le ferie non godute dei precari dopo la Cassazione, chi non vuole aspettare può solo accettare la via alternativa offerta dal dirigente, dal congedo parentale all'aspettativa non retribuita.
Il docente che oggi presenta la domanda per i 9 giorni di permesso ha un solo strumento efficace: la motivazione circostanziata al momento della richiesta. È l'unico modo per sottrarre il diniego alle due sole vie ancora aperte, cioè la discrezionalità organizzativa e la valutazione della motivazione.