L'ondata di caldo che sta interessando l'Italia nella seconda metà di luglio ha riportato in cima al dibattito una domanda concreta: il docente convocato in collegio o in consiglio di classe può rifiutarsi se la temperatura in aula è insostenibile? La risposta dell'avvocato Alessandro De Martino, ospite di Diritto in Cattedra, è netta: no. Ma dietro quel no si nasconde un doppio vuoto normativo che pochi stanno raccontando.
Il paradosso del collegio online: accordo firmato, regolamenti fermi
Nel CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio 2024 all'Aran, l'articolo 44 apre esplicitamente alla possibilità di svolgere a distanza le riunioni degli organi collegiali. Sulla carta la strada c'è. In pratica no, perché la stessa norma contrattuale rimanda al regolamento di ciascun istituto: finché il collegio non modifica il proprio regolamento interno per recepire la modalità telematica, la seduta online non produce deliberazioni valide. È il motivo per cui De Martino esclude categoricamente la sostituzione automatica del collegio in presenza con quello a distanza.
La conseguenza pratica è che due scuole nella stessa città possono comportarsi in modo opposto a parità di temperatura: chi ha già aggiornato il regolamento convoca online, chi non lo ha fatto è costretto alla presenza. Non esiste un dato ministeriale pubblico sul numero di istituti che hanno già recepito la modifica, e in mancanza di quel numero ogni discussione sul "si può fare" resta appesa alla singola delibera. Sui requisiti tecnici da prevedere quando la modifica arriva, in particolare la cinque requisiti tecnici obbligatori per il voto segreto nel collegio online restano il nodo più delicato, insieme al via libera del Ministero al voto elettronico con costi a carico delle scuole.
Testo Unico sicurezza: nessuna soglia di gradi, tutto sul dirigente
L'altro vuoto sta nella norma che dovrebbe tutelare il personale. Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs 81/2008, all'articolo 63 e all'Allegato IV punto 1.9, stabilisce che la temperatura nei locali di lavoro deve essere "adeguata all'organismo umano" tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici richiesti. Nessun grado esatto, nessuna soglia oltre la quale scatta automaticamente l'obbligo di sospendere o riorganizzare l'attività. La valutazione è demandata al datore di lavoro, che nella scuola coincide con il dirigente scolastico.
Da qui deriva la responsabilità che De Martino attribuisce al DS, tenuto a "garantire il benessere psicofisico dei propri dipendenti": non un obbligo generico, ma un dovere che passa dal Documento di valutazione dei rischi e dalle misure organizzative concrete. Su questo si innesta anche il Piano nazionale del Ministero della Salute per la prevenzione degli effetti del caldo, attivo ogni anno dal 25 maggio al 20 settembre in 27 città con bollettini quotidiani su tre livelli di rischio. Le indicazioni operative del piano ondate di calore del Ministero della Salute sono uno degli strumenti che il dirigente può richiamare nel motivare un rinvio o una riorganizzazione degli orari.
Le tre leve che il docente può usare senza rischiare l'illecito
Dal parere legale emergono tre azioni concrete che il singolo docente può attivare senza esporsi a contestazioni disciplinari, perché rifiutarsi in autonomia resta un illecito sia in aula d'estate sia in aula d'inverno. Primo: richiesta motivata di rinvio per le riunioni non indifferibili, presentata in forma scritta al dirigente. Secondo: richiesta di diversa collocazione oraria, spostando la seduta fuori dalla fascia più calda della giornata. Terzo: segnalazione formale del disagio ambientale, utile a costruire una traccia documentale che entri nel confronto tra personale e dirigente sulla tutela delle condizioni di lavoro.
Nessuna delle tre leve garantisce l'esito, ma nessuna espone a contestazioni disciplinari. La strada opposta, cioè disertare la seduta citando le temperature, resta invece un rifiuto della prestazione. Il tema tornerà con la prossima tornata di adempimenti, a partire dai collegi previsti per la maturità 2026 e le nuove commissioni: senza un intervento contrattuale che fissi una soglia climatica oggettiva o senza un'accelerazione sui regolamenti d'istituto, ogni estate si riaprirà lo stesso schema.