Valutazione delle ore di formazione ATA svolte durante le ferie estive: interpretazioni, criticità e orientamenti per le posizioni economiche
Indice dei paragrafi
- Introduzione al tema delle posizioni economiche ATA e la rilevanza della formazione
- Quadro normativo e normativa di riferimento per la formazione del personale ATA
- La posizione del lettore e il quesito sulle ore di formazione durante le ferie
- Corsi di formazione ATA in estate: valore e riconoscimento dei percorsi formativi
- Il nodo della necessità di convenzione con la segreteria scolastica
- La natura della formazione a distanza effettuata da casa
- La documentazione delle ore di formazione ATA e la loro validità nei confronti della scuola
- Il riconoscimento delle ore di formazione come ore di servizio
- Criticità, dubbi e possibili rischi interpretativi in tema di riconoscimento
- Casi concreti e orientamenti pratici per il personale ATA
- Prospettive future e suggerimenti operativi
- Sintesi finale e conclusioni
Introduzione al tema delle posizioni economiche ATA e la rilevanza della formazione
Le posizioni economiche ATA rappresentano un tema di costante attualità nella scuola italiana, coinvolgendo migliaia di lavoratori tra amministrativi, tecnici e ausiliari. Il riconoscimento e la progressione nelle posizioni economiche è strettamente connesso a vari elementi, tra cui maturazione dell’anzianità, svolgimento di incarichi specifici e formazione professionale. In questo contesto, comprendere effettivamente come e quando le ore di formazione ATA possano essere riconosciute ai fini delle posizioni economiche è di primaria importanza sia per il personale interessato sia per le segreterie scolastiche responsabili dei procedimenti amministrativi.
La crescente centralità della formazione continua e la digitalizzazione dei processi di aggiornamento rendono il tema ancora più complesso, specie se i corsi si svolgono in periodi «sensibili», come le ferie estive. Questo articolo affronta un aspetto specifico sollevato da un lettore: il riconoscimento delle ore di formazione svolte da casa, durante le ferie di luglio e agosto, ai fini delle posizioni economiche ATA.
Quadro normativo e normativa di riferimento per la formazione del personale ATA
Il riconoscimento della formazione ATA a fini giuridici e amministrativi si basa su una cornice normativa piuttosto articolata. La disciplina generale è rappresentata dal CCNL comparto Scuola, cui si aggiungono circolari e direttive del Ministero dell’Istruzione. In particolare, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) ha diritto e, in alcuni casi, obbligo di partecipazione a percorsi di aggiornamento e formazione legati all’innovazione metodologica e normativa.
Secondo molteplici circolari, le ore di formazione ATA, purché conformi alle disposizioni vigenti, possono essere valutate come ore di servizio. Tuttavia, la normativa non sempre dettaglia modalità e casistiche specifiche, lasciando spazi a dubbi interpretativi soprattutto su: tempi, modalità di svolgimento, necessità di accordo preventivo con la scuola, validità di attività a distanza, nonché conguagli con ferie e permessi.
La posizione del lettore e il quesito sulle ore di formazione durante le ferie
Una lettrice ha recentemente scritto alla redazione di Orizzonte Scuola ponendo un quesito preciso: dopo aver svolto 20 ore di formazione ATA da casa, durante le ferie estive nei mesi di luglio e agosto, si chiede se tali ore potranno essere riconosciute validamente ai fini delle posizioni economiche ATA. Il quesito sottolinea che non c’è stata una esplicita preventiva approvazione da parte della segreteria scolastica e che la formazione si è svolta interamente a distanza.
La domanda è significativa perché mette in luce un’area grigia della normativa: il personale ATA talvolta si trova a dover conciliare esigenze di formazione continua con periodi di pausa contrattualmente previsti, come le ferie estive. Come regolarsi dunque in questi casi?
Corsi di formazione ATA in estate: valore e riconoscimento dei percorsi formativi
È frequente la partecipazione a corsi di formazione ATA estate, poiché molti enti e portali abilitati programmano percorsi di aggiornamento proprio nei mesi meno intensi dell’anno scolastico. Il vantaggio è duplice: da un lato, ridurre il sovraccarico lavorativo durante l’anno; dall’altro, facilitare la frequenza a distanza (che ha acquisito rilievo negli ultimi anni, post-pandemia).
Tuttavia, la scelta di formarsi in estate, in particolare durante il periodo di ferie, pone dubbi sull’effettivo riconoscimento ore formazione ATA. La normativa, infatti, sembra non esplicitare se la partecipazione a corsi durante le ferie possa produrre effetti, oppure se queste ore debbano essere necessariamente svolte in giorni lavorativi o comunque concordati con la segreteria.
Il nodo della necessità di convenzione con la segreteria scolastica
La questione centrale nel caso in esame riguarda la convenzione corsi ATA segreteria: è indispensabile che i corsi siano preventivamente concordati con la segreteria per poter essere riconosciuti? Sul punto, pur mancando una linea chiara e univoca, la prassi maggioritaria suggerisce che, per ottenere il riconoscimento delle ore di servizio formazione ATA ai fini di progressioni economiche, è necessaria almeno una informazione – se non addirittura una formale autorizzazione – da parte della scuola di appartenenza.
In mancanza di questa comunicazione preventiva, la scuola potrebbe ritenere le ore di formazione ATA ferie estive non valide, asserendo che si tratta di un’iniziativa autonoma non collegata ai bisogni formativi dell’istituto. Tuttavia, se la documentazione prodotta (attestati, registri, tracciato presenze) è conforme alle disposizioni e l’ente erogatore è riconosciuto, molte istituzioni scolastiche accettano comunque il riconoscimento delle ore, soprattutto se il corso è coerente con le mansioni proprie del profilo ATA e con il piano annuale delle attività formative.
La natura della formazione a distanza effettuata da casa
Negli ultimi anni, la formazione ATA da casa si è diffusa massicciamente, complice anche la pandemia, che ha mutato radicalmente il paradigma dell’aggiornamento professionale. La possibilità di frequentare corsi a distanza in modalità sincrona o asincrona, seguendo moduli e-learning, ha permesso al personale ATA di acquisire nuove competenze superando vincoli logistici.
La normativa prevede che i corsi a distanza, se organizzati da enti accreditati e con modalità tracciabili (frequenza, esami, verifica apprendimento), siano giudicati equivalenti a quelli in presenza ai fini della valutazione formazione personale ATA. Tuttavia, permane il dubbio sul riverbero delle attività a distanza svolte in periodi di ferie e sulla loro coincidenza con il concetto di «servizio reso».
La documentazione delle ore di formazione ATA e la loro validità nei confronti della scuola
Un aspetto chiave è la documentazione ore corsi ATA: certificati, attestati, registri di frequenza devono essere dettagliati e conformi. Per essere validati dalla scuola, devono specificare:
- Denominazione del corso
- Ente organizzatore e accreditamento MIUR
- Durata in ore
- Modalità di erogazione (presenza o distanza)
- Data o arco temporale di svolgimento
- Esito positivo degli apprendimenti (nel caso sia prevista valutazione finale)
La cura nella raccolta di questa documentazione è basilare anche per la valutazione formazione personale ATA specie in assenza di autorizzazione formale preventiva. Alcuni istituti richiedono anche una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per l’autenticità dei dati forniti.
Il riconoscimento delle ore di formazione come ore di servizio
Il riconoscimento delle ore di servizio formazione ATA è previsto dalla normativa laddove sia dimostrato che la formazione rientri nei compiti istituzionali e che sia strettamente connessa con il profilo ATA. Secondo interpretazioni prevalenti, le ore di formazione sono «considerate ore di servizio a tutti gli effetti», con valore pari alle attività lavorative consuete.
Questo principio viene però declinato con alcune cautele: non tutte le ore possono essere automaticamente conteggiate se svolte fuori orario lavorativo o senza accordo con la segreteria. In assenza di esplicita esclusione nella normativa, la valutazione spetta spesso al dirigente scolastico che, sentiti anche i sindacati e il consiglio di istituto, può decidere caso per caso.
Criticità, dubbi e possibili rischi interpretativi in tema di riconoscimento
La normativa formazione ATA contiene molti elementi di flessibilità e, di conseguenza, zone d’ombra. I principali rischi interpretativi sono:
- Mancanza di comunicazione/autorizzazione scolastica preventiva
- Sovrapposizione con periodi di ferie o congedi
- Corso non pertinente al profilo ATA
- Dubbia qualità/certificazione ente formatore
- Possibile doppio conteggio di ore di servizio e ore di formazione
Per questo, è consigliato, prima della partecipazione, consultare la propria segreteria al fine di concordare un percorso formativo valido e riconoscibile senza contestazioni.
Casi concreti e orientamenti pratici per il personale ATA
Tra i casi discussi dai sindacati e dalle amministrazioni scolastiche, è emerso che spesso la decisione finale spetta al dirigente scolastico. Nella maggioranza delle situazioni, con documentazione adeguata e attività coerente, le ore di formazione ATA da casa vengono riconosciute, anche se svolte in estate, purché:
- Il corso sia inserito nel piano formativo
- Ci sia corrispondenza tra le attività formative e le esigenze della scuola
- Le ore non siano dichiarate contemporaneamente come ferie retribuite
Per evitare contestazioni, è suggerito al personale ATA di:
- Richiedere il parere o la preventiva autorizzazione scritta della segreteria.
- Partecipare a corsi erogati da enti accreditati MIUR.
- Conservare con attenzione ogni attestato e registro.
- Evitare la sovrapposizione tra ferie e formazione pianificata, esplicitando l’intenzione di formazione alla scuola.
Prospettive future e suggerimenti operativi
Il tema della formazione ATA ferie estive necessita evidentemente di chiarimenti normativi complessivi. Sarebbe opportuno che il Ministero intervenisse con una circolare dedicata, definendo meglio:
- Se la formazione in periodo di ferie può essere sempre riconosciuta
- Se occorra l’autorizzazione preventiva
- La validità della formazione a distanza rispetto alle attività in presenza
- I limiti massimi di ore annue riconoscibili
Nel frattempo, la prassi più sicura resta quella della trasparenza e della comunicazione tempestiva con la propria segreteria scolastica.
Sintesi finale e conclusioni
La tematica del riconoscimento ore formazione ATA svolte durante le ferie estive non è ancora sufficientemente regolamentata e lascia spazio a dubbi interpretativi. Il personale ATA che intende partecipare a corsi di formazione, specie in estate e soprattutto a distanza, deve documentare puntualmente le ore svolte e, ove possibile, informare preventivamente la segreteria scolastica. La valutazione finale spetta generalmente al dirigente scolastico, che opera alla luce della normativa, delle esigenze dell’istituto e della coerenza tra il percorso formativo seguito e il profilo ATA di riferimento.
La raccomandazione per il tutto il personale è di attenersi al principio della massima trasparenza e collaborazione con la scuola, affinché ogni ora di formazione effettivamente svolta possa essere utilmente riconosciuta nel proprio percorso di crescita professionale. Sono attesi nei prossimi anni ulteriori chiarimenti ministeriali su questa materia, in modo da assicurare certezza del diritto e uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale.