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Permessi retribuiti per supplenti: quali documenti per l'autocertificazione? I chiarimenti dell'Aran

Permessi retribuiti per supplenti: quali documenti per l'autocertificazione? I chiarimenti dell'Aran

Disponibile in formato audio

Una guida aggiornata sulle regole, le procedure e le responsabilità per il personale scolastico secondo il CCNL Scuola 2024

Permessi retribuiti per supplenti: quali documenti per l'autocertificazione? I chiarimenti dell'Aran

Il tema dei permessi retribuiti concessi ai supplenti della scuola è di grande attualità e centrale non solo per i diretti interessati, ma anche per i dirigenti scolastici e gli operatori del mondo dell'istruzione. Con l'entrata in vigore del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, l'argomento ha assunto una rilevanza ancora maggiore, soprattutto in considerazione dei chiarimenti forniti dall'Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) in merito alla documentazione, ivi compresa l'autocertificazione, necessaria per ottenere i permessi.

Questo articolo nasce per offrire un quadro completo e puntuale sulla normativa, con un approfondimento sui diritti dei supplenti, sulle procedure burocratiche e sulla gestione dei permessi retribuiti per motivi personali e familiari. Verranno analizzate anche le recenti interpretazioni ufficiali e le responsabilità dirigenziali, rispondendo in modo chiaro e autorevole a quesiti frequenti dei lavoratori della scuola.

Indice degli argomenti

  • Introduzione generale ai permessi retribuiti per supplenti
  • Quali lavoratori della scuola hanno diritto ai tre giorni di permesso retribuito?
  • Permesso retribuito supplenti scuola: cosa dice l’art. 35 del CCNL 2024
  • Motivazioni e causali: cosa si intende per motivi personali o familiari?
  • Documentazione richiesta: tra attestazioni e autocertificazione
  • Chiarimenti dall’Aran sull’autocertificazione per permesso personale scolastico
  • La discrezionalità del dirigente scolastico nella valutazione delle richieste
  • Il ruolo della trasparenza e della tracciabilità nei permessi retribuiti
  • Procedure operative: come presentare la domanda con autocertificazione
  • Diritti e doveri dei supplenti: casi pratici e indicazioni operative
  • Differenza tra permessi retribuiti e non retribuiti: focus normativo
  • Le principali FAQ: domande e risposte sui permessi retribuiti nella scuola
  • Il quadro normativo: sintesi e prospettive future
  • Conclusione e raccomandazioni per supplenti, personale ATA e dirigenti scolastici

Introduzione generale ai permessi retribuiti per supplenti

I permessi retribuiti rappresentano uno degli strumenti più importanti per la tutela dei diritti dei lavoratori nella scuola, offrendo la possibilità di assentarsi dal lavoro per necessità personali o familiari senza subire una decurtazione dello stipendio. Con il nuovo CCNL scuola, i supplenti hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito all’anno, in linea con quanto già previsto per i colleghi a tempo indeterminato.

Tale diritto è riconosciuto al personale docente, educativo e ATA (Assistenti Tecnici Amministrativi), contribuendo a garantire parità di trattamento e condizioni di lavoro eque all’interno dell’istituzione scolastica.

Quali lavoratori della scuola hanno diritto ai tre giorni di permesso retribuito?

Il diritto ai permessi retribuiti spetta a tutte le categorie di personale

  • Docente (sia di ruolo che a tempo determinato)
  • Educativo (quindi insegnanti impegnati in attività educative extracurriculari e/o convittuali)
  • ATA, cioè Assistenti Amministrativi, Tecnici e Collaboratori Scolastici

Questo vale sia per il personale a tempo indeterminato che per i supplenti con incarichi a tempo determinato stipulati direttamente dalle istituzioni scolastiche.

La norma comprende anche i cosiddetti "supplenti brevi", purché il contratto abbia una durata compatibile con la fruizione di tali permessi.

Permesso retribuito supplenti scuola: cosa dice l’art. 35 del CCNL 2024

L’art. 35, comma 12, del CCNL Istruzione e Ricerca entrato in vigore il 18 gennaio 2024, ha confermato il diritto per supplenti, docenti, educatori e personale ATA a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, ribadendo la necessità di documentare la richiesta.

Il testo recita: "Al personale assunto a tempo determinato sono riconosciuti, negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il personale di ruolo dall’art. 15, comma 2 [del precedente contratto], tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari da documentare anche mediante autocertificazione."

Questa disposizione supera alcune incertezze interpretative delle passate edizioni contrattuali, uniformando le regole a beneficio di una più ampia platea di lavoratori precari nella scuola.

Motivazioni e causali: cosa si intende per motivi personali o familiari?

Uno degli aspetti più discussi riguarda la natura delle motivazioni che possono giustificare il permesso retribuito. Il CCNL scuola non elenca specifiche causali, limitandosi a indicare genericamente “motivi personali o familiari”. Questo comporta una maggiore elasticità e adattabilità della normativa alle diverse esigenze degli operatori scolastici.

Motivi personali possono comprendere, a titolo esemplificativo:

  • Esigenze legate alla salute personale senza necessità di certificato medico (es. visite specialistiche non coperte da altra normativa)
  • Adempimenti burocratici inderogabili
  • Situazioni di emergenza legate alla propria sfera privata

Motivi familiari possono riguardare:

  • Assistenza a parenti in difficoltà
  • Partecipazione ad eventi familiari rilevanti (nascita, malattia grave, lutto)
  • Necessità di presenziare per questioni legate ai figli o al nucleo familiare

Documentazione richiesta: tra attestazioni e autocertificazione

Uno degli snodi fondamentali è costituito dal tipo di documentazione da produrre per ottenere il permesso retribuito per supplenti nella scuola. Il nuovo CCNL scuola chiarisce che la motivazione può essere documentata “anche mediante autocertificazione”.

Secondo la normativa generale sulla pubblica amministrazione, l’autocertificazione è una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il lavoratore attesta, sotto la propria responsabilità, la veridicità del motivo addotto per l’assenza.

L’uso dell’autocertificazione consente di:

  • snellire le procedure burocratiche
  • evitare l’obbligo di produrre documenti che potrebbero essere difficili o lunghi da ottenere (es. certificazioni mediche, atti pubblici)
  • responsabilizzare maggiormente il lavoratore

È importante sottolineare che procurarsi o presentare una falsa autocertificazione costituisce un illecito disciplinare e/o penale, a seconda della gravità.

Chiarimenti dall’Aran sull’autocertificazione per permesso personale scolastico

L’Aran, in una recente comunicazione, ha ribadito che non è necessario allegare specifica documentazione probatoria alla richiesta di permesso retribuito per motivi personali o familiari, potendo questi motivi essere autocertificati. In assenza di una puntuale elencazione delle causali, la stessa autocertificazione diventa strumento principale di attestazione.

Dunque, per i supplenti e il personale ATA o docente, l’autocertificazione per motivi personali scuola può essere redatta in piena autonomia, utilizzando modelli predisposti dalla scuola stessa o dichiarazioni in carta semplice che contengano:

  • i dati anagrafici del richiedente
  • la data/e di richiesta del permesso retribuito
  • una dichiarazione, anche generica, dell’esistenza del motivo personale o familiare, attestata sotto la propria responsabilità

La discrezionalità del dirigente scolastico nella valutazione delle richieste

Un punto di rilievo sottolineato dalla normativa e dall’Aran riguarda la discrezionalità del dirigente scolastico nell’accettare o meno la documentazione prodotta dal lavoratore.

La legge, infatti, non impone un obbligo di accettare in automatico tutte le richieste documentate con autocertificazione: il dirigente valutando caso per caso, può:

  • richiedere ulteriori chiarimenti
  • chiedere una maggiore specificità nella motivazione
  • accertare la coerenza tra richiesta e calendario scolastico (es. evitare permessi nei giorni strategici come scrutini o esami, salvo effettiva necessità)

Tale potere di valutazione serve a garantire un corretto funzionamento delle attività scolastiche e a prevenire abusi.

Il ruolo della trasparenza e della tracciabilità nei permessi retribuiti

Anche nell’ottica di una gestione trasparente e tracciabile delle assenze del personale, le scuole adottano spesso procedure informatizzate, registrando tutte le richieste di permesso retribuito e la relativa documentazione su apposite piattaforme digitali o archivi cartacei.

Questa prassi tutela sia il dipendente sia la scuola, garantendo:

  • tracciabilità delle richieste e delle motivazioni
  • possibilità di verifiche ex post in caso di controlli
  • rispetto delle normative sulla privacy (GDPR)

Procedure operative: come presentare la domanda con autocertificazione

Per chiedere il permesso retribuito per motivi personali tramite autocertificazione, il personale scolastico deve:

  1. Compilare il modulo predisposto dalla scuola, oppure redigere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000
  2. Indicare chiaramente la data e la durata dell’assenza richiesta
  3. Firmare personalmente la dichiarazione, assumendosene la responsabilità
  4. Inviare o consegnare il documento presso la segreteria della scuola secondo le modalità stabilite (posta elettronica, piattaforma interna, consegna a mano)

Alcuni istituti richiedono l’invio in anticipo rispetto alla data di assenza, per consentire una corretta organizzazione del servizio.

Diritti e doveri dei supplenti: casi pratici e indicazioni operative

In concreto, i diritti dei supplenti nel campo dei permessi retribuiti sono orientati al bilanciamento tra le esigenze personali e il buon andamento del servizio scolastico. La legittimazione a tre giorni di permessi riguarda:

  • ogni anno scolastico, anche in caso di diversi incarichi nello stesso anno
  • la possibilità di sommarli con altri benefici previsti dal contratto (ferie, permessi non retribuiti, aspettativa per motivi familiari)

Tuttavia, il lavoratore deve garantire la continuità didattica e informare tempestivamente la scuola, collaborando alla gestione delle sostituzioni in caso di propria assenza.

Differenza tra permessi retribuiti e non retribuiti: focus normativo

È utile distinguere tra permessi retribuiti (art. 35) e permessi non retribuiti (es. art. 18 del contratto), che permettono assenze più estese ma senza stipendio per il dipendente. I primi garantiscono il mantenimento della retribuzione con l’unica obbligazione di documentare il motivo, i secondi sono concessi per periodi più lunghi, ma comportano la sospensione dello stipendio per il periodo richiesto.

Le principali FAQ: domande e risposte sui permessi retribuiti nella scuola

  • *Quanti giorni di permesso retribuito spettano a un supplente nell’anno scolastico?*

Tre giorni, analogamente al personale di ruolo.

  • *È obbligatorio specificare dettagli sulla motivazione?*

No, può essere indicata anche in forma generica tramite autocertificazione.

  • *La scuola può rifiutare la richiesta?*

Sì, il dirigente scolastico mantiene un margine di valutazione su ciascuna domanda.

  • *La mancata presentazione di autocertificazione può portare a sanzioni?*

Sì, può essere configurato un illecito disciplinare o la decadenza del permesso.

Il quadro normativo: sintesi e prospettive future

L’attuale assetto normativo, confermato dal CCNL scuola permessi retribuiti supplenti del 2024, favorisce la semplificazione e la responsabilizzazione dei lavoratori, ma lascia ai dirigenti scolastici un ruolo centrale nel controllo e nella verifica della genuinità delle assenze.

In prospettiva futura, si prevede un maggiore ricorso a strumenti digitali per la gestione di tutte le pratiche amministrative, inclusi i permessi retribuiti personale ATA docenti, con conseguenti benefici sia in termini di trasparenza che di rapidità. L’eventuale riforma della normativa potrà ulteriormente chiarire alcuni passaggi oggi lasciati alla discrezionalità locale.

Conclusione e raccomandazioni per supplenti, personale ATA e dirigenti scolastici

In sintesi, il tema dei permessi retribuiti supplenti motivi familiari e personali costituisce un pilastro della tutela dei diritti nel comparto scuola. L’autocertificazione motivi personali scuola rappresenta una soluzione pragmatica e agile, rispondente alle esigenze di una scuola moderna e inclusiva, ma richiede responsabilità e trasparenza da parte di tutti gli attori in gioco.

Si consiglia ai supplenti e a tutto il personale scolastico di:

  • informarsi presso la propria segreteria in merito ai modelli e alle procedure adottate
  • predisporre sempre autocertificazioni veritiere e ben compilate
  • confrontarsi preventivamente con il dirigente scolastico in caso di situazioni particolari

Lavorare con consapevolezza dei propri diritti e doveri permette di costruire un ambiente scolastico equilibrato, attento ai bisogni personali e collettivi.

Pubblicato il: 13 giugno 2025 alle ore 14:29

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