Permessi Retribuiti nella Scuola: Tutti i Diritti dei Supplenti e Numero di Giorni Concessi secondo il CCNL 2019/2021
Indice
- Premessa: Cosa Sono i Permessi Retribuiti a Scuola
- CCNL 2019/2021: L’Articolo 35 e la Rilevanza per i Supplenti
- Permessi Retribuiti per Lutto: Quanti Giorni Spettano al Personale Supplente
- Permessi per Matrimonio: Il Diritto ai 15 Giorni Retribuiti
- Permessi Retribuiti per Motivi Personali o Familiari: Il Massimo di Tre Giorni
- Procedura per Richiedere i Permessi Retribuiti
- Differenze tra Personale di Ruolo e Supplente
- Permessi Non Retribuiti e Altre Assenze: Possibili Alternative
- FAQ: I Dubbi più Frequenti sul Tema dei Permessi
- Conclusioni: L’importanza di Conoscere i Propri Diritti
Premessa: Cosa Sono i Permessi Retribuiti a Scuola
I permessi retribuiti scuola rappresentano una componente fondamentale dei diritti dei lavoratori in ambito scolastico, tutelati dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL). In particolare, assumono rilievo per il personale docente e ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) assunto con contratto a tempo determinato, comunemente chiamato "supplente".
L’argomento è di particolare interesse non solo per la platea di insegnanti e operatori scolastici, ma anche per chi desideri intraprendere una carriera nella scuola e comprende l’importanza delle tutele previste dal CCNL scuola permessi supplenti.
CCNL 2019/2021: L’Articolo 35 e la Rilevanza per i Supplenti
Il riferimento normativo attuale in tema di permessi retribuiti scuola è l’art. 35 del CCNL 2019/2021. Questo articolo stabilisce regole precise circa la gestione delle ferie, dei permessi e delle assenze per tutto il personale docente e ATA a tempo determinato.
Ecco perché è fondamentale per il supplente conoscere con precisione quanti giorni di permesso retribuito spettano, in quali casi è possibile richiederli e con quali modalità, nonché le differenze specifiche rispetto al personale di ruolo.
Permessi Retribuiti per Lutto: Quanti Giorni Spettano al Personale Supplente
Secondo quanto previsto dall’attuale normativa, il licenziamento di un caro o un evento luttuoso legato a familiari stretti dà diritto a permessi retribuiti anche al personale supplente. Nel dettaglio, la legge e il contratto collettivo stabiliscono che:
- Il supplente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito in caso di lutto.
- Questo diritto vale per il decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o di un componente della famiglia anagrafica.
- I giorni possono essere fruiti anche non consecutivamente, purché entro sette giorni dall’evento luttuoso.
Il permesso per lutto è uno dei più sentiti e tutelati non solo per il personale di ruolo, ma anche per i cosiddetti "precari della scuola". Si tratta di tutele fondamentali, che rispondono a situazioni di immediata e comprovata necessità personale o familiare.
Aspetti Operativi e Documentazione Necessaria
Per fruire dei permessi retribuiti lutto scuola, il supplente è tenuto a presentare idonea documentazione, solitamente il certificato di morte, che attesti l’evento luttuoso e il grado di parentela.
Permessi per Matrimonio: Il Diritto ai 15 Giorni Retribuiti
Un altro caso oggetto di particolare attenzione è quello relativo al permesso per matrimonio personale scolastico. Tutti i dipendenti, a prescindere dalla tipologia di contratto (incluso i supplenti), possono usufruire di:
- 15 giorni consecutivi di permesso retribuito in occasione del proprio matrimonio civile o religioso.
- Il permesso deve essere fruito necessariamente in modo consecutivo e comprende i giorni lavorativi e non lavorativi compresi nel periodo scelto.
- L’istanza va presentata con un preavviso solitamente di 15 giorni, allegando la documentazione comprovante la data delle nozze.
Questo è uno dei diritti riconosciuti in maniera chiara anche ai supplenti, in coerenza con quanto stabilito a livello contrattuale e dalle numerose circolari ministeriali emanate negli anni.
La Procedura Operativa
Chi desidera usufruire dei permessi matrimonio personale scolastico dovrà presentare istanza formale, corredata da idonea documentazione (ad esempio l’estratto dell’atto di matrimonio) e seguire le indicazioni fornite dalla segreteria scolastica. Al termine dei 15 giorni, il lavoratore dovrà presentare copia del certificato di matrimonio usufruito.
Permessi Retribuiti per Motivi Personali o Familiari: Il Massimo di Tre Giorni
Il CCNL 2019/2021 riconosce al personale assunto a tempo determinato anche il diritto a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari.
In particolare:
- I permessi retribuiti motivi familiari scuola possono essere richiesti per esigenze documentate (motivi di salute propria o dei familiari, pratiche burocratiche urgenti, gravi situazioni personali).
- Questi permessi spettano anche al personale supplente, purché sia in servizio nel periodo richiesto e l’assenza non determini la decadenza dal posto (come nel caso di contratti molto brevi).
Modalità di Richiesta
Per usufruire di questi permessi, è solitamente necessaria una domanda scritta in cui si dettagli la motivazione (accompagnata da documenti giustificativi, ove richiesto). Le modalità possono variare da istituzione a istituzione, per cui è decisivo confrontarsi sempre con la segreteria della scuola.
Procedura per Richiedere i Permessi Retribuiti
Dal punto di vista pratico, la richiesta dei permessi retribuiti scuola prevede il rispetto di una procedura precisa:
- Presentazione della domanda: il lavoratore deve compilare l’apposito modulo, reperibile presso la segreteria o nell’area riservata del sito scolastico.
- Motivazione dell’assenza: dev’essere dettagliatamente indicata, allegando ogni documento a supporto della stessa (es. certificato di morte, certificato nozze, documentazione medica...).
- Tempistiche: la domanda va presentata con adeguato preavviso, tranne per le cause imprevedibili (ad es. lutto).
- Approvazione della dirigenza: la richiesta deve ricevere l’autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.
L’attenta osservanza di queste fasi è necessaria per accedere regolarmente ai permessi personali supplenti scuola e per evitare contestazioni anche a posteriori.
Differenze tra Personale di Ruolo e Supplente
Una delle domande più frequenti riguarda le differenze tra il personale di ruolo e i supplenti rispetto ai permessi. Fermo restando che i principali diritti sono assicurati ad entrambe le categorie (come nel caso dei 3 giorni lutto, dei 15 giorni per matrimonio e dei 3 giorni per motivi personali), esistono alcune specificità:
- Per i supplenti i permessi sono riconosciuti solo se il contratto è in corso nel periodo richiesto.
- Nelle supplenze brevi, la possibilità di godere dei permessi può essere limitata o in taluni casi esclusa, se l’assenza stessa interviene alla scadenza naturale del contratto.
- Il personale di ruolo può cumulare alcuni permessi con altri istituti (come congedi parentali), agevolazione in molti casi non prevista per i supplenti.
- Ai supplenti non spettano i permessi per motivi di studio, prevista solo per chi è assunto a tempo indeterminato.
Conoscere le differenze consente di esercitare i diritti senza incorrere in cancellazioni o contestazioni.
Permessi Non Retribuiti e Altre Assenze: Possibili Alternative
Oltre ai permessi retribuiti scuola, il personale supplente può in alcuni casi inoltrare richiesta per permessi non retribuiti o per altri tipi di assenze previste dalla legge o dal CCNL:
- Permessi brevi non retribuiti: possono essere richiesti per esigenze personali non coperte dalle categorie già citate.
- Permesso legge 104/92: riguarda esigenze legate all’assistenza di familiari in condizioni di handicap grave ed è circoscritto a determinate condizioni.
- Congedi parentali: spettano anche a madri e padri lavoratori supplenti, con regole specifiche circa durata e retribuzione.
- Assenze per malattia: disciplinate anch’esse dal CCNL, comportano la corresponsione della retribuzione nei limiti previsti e salvo casi specifici (assenze prolungate, superamento limiti temporali, ecc.).
Esempi di Permessi Non Retribuiti
- Permessi per motivi personali non documentabili
- Assenze per cause di forza maggiore
- Permessi sindacali
Per ognuna di queste ipotesi valgono procedure particolari che la scuola deve illustrarvi in modo dettagliato.
FAQ: I Dubbi più Frequenti sul Tema dei Permessi
Domanda: È necessario allegare sempre la certificazione per la richiesta dei permessi retribuiti?
Risposta: Sì, per lutto e matrimonio è imprescindibile; per motivi personali è altamente consigliata.
Domanda: Se il mio contratto di supplenza scade subito dopo il permesso può il dirigente negarmelo?
Risposta: Può capitare che per supplenze molto brevi non sia possibile fruire dei permessi, ma è sempre necessario ricevere una risposta formale dall’amministrazione.
Domanda: Dopo aver fruito dei permessi retribuiti, bisogna presentare altra documentazione?
Risposta: Sì, ad esempio nel caso di permesso per matrimonio, occorre presentare alla segreteria l’estratto di matrimonio al rientro.
Domanda: Esistono limiti massimi annuali alla fruizione dei permessi?
Risposta: Sì, i giorni fissati dal contratto sono massimi per anno scolastico. In caso di più eventi (ad esempio due lutti), si possono sommare più permessi per lutto.
Domanda: I permessi per motivi di studio spettano ai supplenti?
Risposta: No, sono riservati al personale di ruolo.
Conclusioni: L’importanza di Conoscere i Propri Diritti
La disciplina dei permessi retribuiti scuola rappresenta un vero pilastro per la tutela del personale supplente e di ruolo. In tempi in cui la precarietà lavorativa interessa una vasta platea del mondo scolastico, essere consapevoli di diritti, limiti e tutele diventa fondamentale.
I permessi retribuiti supplenti (per lutto, matrimonio, motivi personali o familiari) rappresentano non solo uno strumento per far fronte a reali bisogni della persona, ma anche una garanzia di rispetto e dignità professionale. È fondamentale che i lavoratori, specie i più giovani o alle prime esperienze, conoscano nel dettaglio la normativa e si rivolgano sempre alla segreteria o ai sindacati per dubbi e chiarimenti.
Infine, è importante sottolineare come le scuole siano tenute a informare tempestivamente il personale su tutte le possibilità di permesso previste dal contratto, assicurando uniformità di trattamento e attenzione alle specificità di ogni contesto.
Con l’auspicio che questo approfondimento possa supportare al meglio supplenti e personale scolastico nella fruizione dei propri diritti, si rinnova l’invito a consultare sempre il CCNL, eventuali FAQ ministeriali e le circolari delle proprie scuole per ogni aggiornamento normativo.