Decine di docenti vincitori del concorso PNRR1 (DDG 2575/2023) stanno ricevendo dagli uffici scolastici provinciali comunicazioni che li esclude di fatto dalla prossima tornata di trasferimenti. Il motivo è una classificazione nel SIDI: il contratto a tempo determinato svolto nel 2024/2025 risulta come supplenza annuale non finalizzata al ruolo e non come anno utile al vincolo triennale previsto dal D.Lgs. 59/2017.
Un anno di servizio che per i PNRR del 2025/26 vale e per i PNRR1 no
Il Decreto-legge 45/2025 convertito nella legge 79/2025 - Camera dei deputati ha introdotto una scorciatoia per i vincitori dei concorsi PNRR assunti nel 2025/2026: chi consegue l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025 trasforma il rapporto a tempo indeterminato nello stesso anno scolastico e inizia subito il periodo di formazione e prova.
Nessuna sanatoria retroattiva, però, per i colleghi del PNRR1 nominati nel 2024/2025 senza abilitazione. Per loro vale ancora la Nota MIM n. 202382 del 26 novembre 2024, che ha rinviato al 2025/2026 l'anno di prova. Con l'interpretazione che gli USP stanno applicando ora, il triennio di vincolo parte dal 1° settembre 2025: terzo anno nel 2027/2028, domanda di trasferimento possibile solo per il 2028/2029.
Il paradosso dei due CCNI firmati nel 2026
Il CCNI mobilità scuola 2025/2028 sottoscritto al MIM il 10 marzo 2026 elenca all'art. 2 gli anni che valgono ai fini del vincolo triennale. Tra questi figurano l'anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo e gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito. Nel testo, però, manca la clausola che riguarda espressamente i vincitori non abilitati del PNRR: il riferimento è ai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di prova, non dopo il conseguimento dell'abilitazione.
Il CCNI parallelo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/2028 è stato invece più esplicito e ha incluso l'anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti non abilitati assunti a tempo indeterminato dopo il conseguimento dell'abilitazione.
Da qui l'incongruenza: lo stesso anno 2024/2025 vale per presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, ma non vale per la domanda di trasferimento ordinario della mobilità 2027/28. Due strade con lo stesso punto di partenza giuridico, due esiti diversi.
Famiglie bloccate due volte
L'anno di scarto non è solo contabile. Riguarda i circa ventimila docenti assunti con il PNRR1 entro il 31 dicembre 2024, molti dei quali presero servizio lontano dalla propria regione in attesa di stabilizzarsi dopo l'abilitazione. Chi contava di presentare domanda per il 2027/2028 scopre che dovrà attendere un altro anno, mentre il nuovo movimento ordinario si apre il 16 marzo 2026 e si chiude il 2 aprile.
A rendere la situazione più stretta c'è una seconda modifica del contratto firmato a marzo: la deroga per il ricongiungimento al genitore ultrasessantacinquenne è stata eliminata e il limite di età dei figli per il ricongiungimento è sceso da 16 a 14 anni. Chi fino al CCNI precedente poteva aggirare il vincolo con una di queste due condizioni oggi non ha più l'alternativa. Il tema del ricongiungimento familiare, tornato nelle richieste delle associazioni al tavolo con il Governo, riemerge così proprio quando il margine di manovra si riduce.
Interpretazioni opposte e nessuna nota chiarificatrice
Il problema si somma a una fase in cui gli uffici scolastici regionali stanno già applicando regole non uniformi per il 2027/2028 su altri dossier, come nel caso della riserva INDIRE sciolta solo in 106 USP. In assenza di una nota ministeriale che intervenga sulla classificazione SIDI del 2024/2025, l'esito finale rischia di dipendere dall'ufficio provinciale che riceve la singola istanza. La UIL Scuola ha chiesto nel settembre 2026 di rendere strutturale la soluzione già prevista per i PNRR del 2025/2026, estendendola a chi è rimasto fuori.
Senza un chiarimento del Ministero entro l'apertura delle istanze del 16 marzo 2026, chi è stato assunto come vincitore PNRR1 non abilitato nel 2024/2025 dovrà scegliere se presentare comunque domanda e sperare in un contenzioso favorevole, oppure attendere il movimento 2028/2029. Il peso della decisione, per ora, è tutto sulle spalle dei singoli docenti.
Domande frequenti
Perché i vincitori del concorso PNRR1 rischiano di essere esclusi dalla mobilità 2027/28?
A causa della classificazione del contratto nel SIDI come supplenza annuale non finalizzata al ruolo, l'anno di servizio 2024/2025 non viene riconosciuto come utile al vincolo triennale previsto dalla normativa, impedendo così la domanda di trasferimento per il 2027/2028.
Qual è la differenza di trattamento tra i vincitori PNRR1 del 2024/2025 e quelli assunti nel 2025/2026?
I vincitori del 2025/2026 che ottengono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025 possono trasformare subito il contratto a tempo indeterminato e iniziare il periodo di prova nello stesso anno, mentre per i PNRR1 del 2024/2025 l'anno di prova è rinviato e il vincolo triennale parte dal 2025/2026.
Come si riflette il nuovo CCNI sulla possibilità di ricongiungimento familiare per i docenti PNRR1?
Il nuovo CCNI ha eliminato la deroga per il ricongiungimento al genitore ultrasessantacinquenne e abbassato il limite di età dei figli da 16 a 14 anni, riducendo così le possibilità per i docenti di aggirare il vincolo triennale per motivi familiari.
Perché esiste un'incongruenza tra domanda di assegnazione provvisoria e domanda di trasferimento per i vincitori PNRR1?
L'anno di servizio 2024/2025 vale per la domanda di assegnazione provvisoria secondo il relativo CCNI, ma non per il trasferimento ordinario, creando una disparità di trattamento tra due procedure con la stessa base giuridica.
Cosa possono fare i docenti PNRR1 in attesa di una nota chiarificatrice dal Ministero?
In assenza di una nota ministeriale che chiarisca la questione, i docenti possono scegliere se presentare comunque domanda di trasferimento, confidando in un eventuale contenzioso favorevole, oppure attendere la mobilità ordinaria per il 2028/2029.