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Orari visita fiscale docenti: tutte le fasce di reperibilità aggiornate al 2026
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Orari visita fiscale docenti: tutte le fasce di reperibilità aggiornate al 2026

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Dopo l'annullamento del decreto da parte del TAR del Lazio, ecco le regole vigenti su orari, obblighi e conseguenze per gli insegnanti in malattia

La questione delle visite fiscali per i docenti continua a generare dubbi e incertezze, complice un quadro normativo che negli ultimi anni ha subìto scossoni significativi. L'annullamento del decreto ministeriale da parte del TAR del Lazio ha ridisegnato le regole del gioco, lasciando però molti insegnanti nella confusione su quali siano effettivamente le fasce di reperibilità da rispettare in caso di malattia.

Facciamo chiarezza.

Il quadro normativo dopo la sentenza del TAR

Il punto di svolta è arrivato con la sentenza del TAR del Lazio che ha annullato il decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, il provvedimento con cui erano state ridefinite le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici. Quel decreto aveva tentato di uniformare gli orari delle visite fiscali nel comparto pubblico, estendendo l'obbligo di reperibilità a sette giorni su sette, festivi inclusi, per un totale di sette ore giornaliere.

I giudici amministrativi, tuttavia, hanno ritenuto illegittimo il provvedimento. Una decisione che ha avuto ripercussioni immediate su tutto il pubblico impiego, docenti compresi. Con l'annullamento del decreto, si è creato un vuoto che ha reso necessario un intervento chiarificatore da parte dell'INPS, l'ente che dal 2017 gestisce le visite fiscali anche per i lavoratori del settore pubblico attraverso il Polo Unico.

Fasce di reperibilità: gli orari da rispettare

Stando a quanto emerge dal quadro normativo vigente, le fasce orarie di reperibilità per i docenti in malattia sono le seguenti:

  • Mattina: dalle 10:00 alle 12:00
  • Pomeriggio: dalle 17:00 alle 19:00

Questi orari si applicano tutti i giorni, compresi sabati, domeniche e festivi. Nessuna eccezione legata al calendario scolastico o a periodi di sospensione delle lezioni.

In concreto, un insegnante che si trovi in malattia deve essere reperibile al proprio domicilio, quello indicato nel certificato medico, per un totale di quattro ore al giorno, distribuite nelle due fasce. Non importa che si tratti del primo giorno di assenza o del decimo: l'obbligo resta invariato per tutta la durata della prognosi.

Vale la pena ricordare che queste fasce coincidono con quelle storicamente previste per il settore pubblico, distinte da quelle del settore privato, dove la reperibilità copre fasce più ampie (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 anche per i privati, ma con una storia normativa diversa).

Chi è soggetto alla visita fiscale e chi ne è esente

L'obbligo di reperibilità riguarda tutti i docenti con contratto di lavoro dipendente, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. Non fa differenza che si tratti di un insegnante di scuola primaria, di un professore di liceo o di un docente di sostegno.

Esistono però alcune esenzioni dall'obbligo di reperibilità. Non sono tenuti a rispettare le fasce orarie i lavoratori la cui assenza sia riconducibile a:

  • Patologie gravi che richiedono terapie salvavita
  • Causa di servizio riconosciuta
  • Infortuni sul lavoro già accertati
  • Malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio con menomazione ascrivibile alle categorie previste dalla normativa

In tutti gli altri casi, il docente è tenuto a farsi trovare a casa negli orari indicati. Chi rientra in una delle categorie esenti deve comunque verificare che la propria situazione sia adeguatamente documentata.

Le indicazioni INPS del dicembre 2023

A fare ordine nel panorama post-sentenza ci ha pensato l'INPS, che il 22 dicembre 2023 ha emesso un messaggio con nuove indicazioni operative. Il documento ha confermato le fasce orarie sopra indicate e ha ribadito le modalità di gestione delle visite mediche di controllo per i dipendenti pubblici.

L'Istituto ha sottolineato come, in attesa di un eventuale nuovo intervento normativo, restino in vigore le regole risultanti dall'annullamento del decreto del 2017. Una situazione che, di fatto, riporta la disciplina a un assetto precedente, con le fasce di reperibilità di quattro ore giornaliere.

Per i docenti che si trovano a gestire periodi di assenza per malattia, le indicazioni INPS rappresentano il riferimento più aggiornato. Chi è interessato ad approfondire le scadenze e gli adempimenti legati alla propria posizione lavorativa può trovare utile anche informarsi sulla Scadenza per l'inserimento nelle Graduatorie GPS: cosa devono fare i docenti in seconda fascia?, un tema che tocca da vicino chi ha un contratto a termine.

Cosa rischia il docente assente durante la reperibilità

Le conseguenze per chi non viene trovato al domicilio durante le fasce di reperibilità possono essere pesanti. Non si tratta solo di una questione formale.

Al primo caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, il docente perde il 100% della retribuzione per i primi dieci giorni di malattia. Se l'irreperibilità si ripete una seconda volta, la decurtazione sale al 50% della retribuzione per il periodo residuo della malattia. Alla terza assenza ingiustificata, il trattamento economico viene sospeso interamente fino al termine del periodo di prognosi.

Oltre alle sanzioni economiche, l'assenza reiterata può configurare una responsabilità disciplinare, con conseguenze che vanno dal richiamo scritto fino a provvedimenti più gravi, a seconda della valutazione dell'amministrazione scolastica.

Esiste tuttavia la possibilità di giustificare l'assenza. Il docente che non può essere presente al domicilio durante le fasce orarie, ad esempio per sottoporsi a visite mediche, terapie o accertamenti specialistici non differibili, deve essere in grado di documentare il motivo dell'assenza. La giurisprudenza ha chiarito che la giustificazione deve essere seria, concreta e verificabile.

Come funziona la visita fiscale nella pratica

Dal 2017, la gestione delle visite fiscali per il settore pubblico è affidata al Polo Unico INPS. Questo significa che è l'Istituto, e non più la ASL, a disporre e coordinare i controlli medici domiciliari.

Il meccanismo funziona così: quando il medico curante invia il certificato medico telematico, l'INPS può disporre d'ufficio una visita fiscale, oppure questa può essere richiesta direttamente dall'amministrazione scolastica. Il medico fiscale si presenta al domicilio del docente nelle fasce di reperibilità e procede alla valutazione.

Se il medico fiscale conferma la prognosi, nulla cambia. Se invece ritiene che il docente possa riprendere servizio, può ridurre la prognosi. In quel caso, l'insegnante è tenuto a rientrare in servizio dalla data indicata nel referto della visita di controllo, salvo diversa valutazione del proprio medico curante, che può a quel punto certificare una nuova prognosi.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il domicilio di reperibilità. Il docente deve comunicare con precisione l'indirizzo presso il quale si trova durante la malattia. Se questo è diverso dalla residenza abituale, è indispensabile aggiornare il dato, anche attraverso il portale INPS. Un errore nell'indirizzo equivale, agli effetti pratici, a un'assenza alla visita.

Domande frequenti tra i docenti

Alcune questioni ricorrono con particolare frequenza nelle sale insegnanti e nei gruppi di discussione del personale scolastico.

Se esco per andare dal medico durante le fasce, rischio sanzioni?

No, a condizione che l'uscita sia giustificata e documentabile. Una visita specialistica non rimandabile, un accertamento diagnostico urgente o il ritiro di referti medici sono motivi generalmente ritenuti validi dalla giurisprudenza.

Le fasce valgono anche durante le vacanze di Natale o Pasqua?

Sì. L'obbligo di reperibilità è legato allo stato di malattia, non al calendario scolastico. Anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche, se il docente è in malattia, deve rispettare le fasce.

Posso cambiare domicilio durante la malattia?

Sì, ma è obbligatorio comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo all'INPS e alla segreteria scolastica. La mancata comunicazione espone alle stesse conseguenze dell'irreperibilità.

Il dirigente scolastico può richiedere la visita fiscale?

Assolutamente sì. Il dirigente, in qualità di datore di lavoro, può richiedere all'INPS una visita di controllo fin dal primo giorno di assenza. Non esiste un obbligo di attendere un certo numero di giorni.

La materia resta in evoluzione. Con il decreto del 2017 annullato e in assenza di un nuovo provvedimento organico, il sistema si regge sulle indicazioni operative dell'INPS e sul quadro normativo generale del Testo Unico sul pubblico impiego. Per i docenti, la regola aurea resta una: farsi trovare a casa dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni. Senza eccezioni.

Pubblicato il: 26 marzo 2026 alle ore 08:36

Domande frequenti

Quali sono le fasce orarie di reperibilità per i docenti in malattia?

Le fasce di reperibilità per i docenti sono dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, tutti i giorni compresi sabati, domeniche e festivi. Durante questi orari il docente deve essere reperibile presso il domicilio indicato nel certificato medico.

Chi è esente dall'obbligo di reperibilità durante la malattia?

Sono esenti i docenti la cui assenza sia dovuta a patologie gravi che richiedono terapie salvavita, cause di servizio riconosciute, infortuni sul lavoro già accertati o malattie per le quali sia stata riconosciuta la causa di servizio con menomazione prevista dalla normativa. In tutti gli altri casi, la reperibilità è obbligatoria.

Cosa succede se il docente non è presente al domicilio durante le fasce di reperibilità?

L’assenza ingiustificata alla visita fiscale comporta sanzioni economiche: alla prima assenza si perde il 100% della retribuzione per i primi dieci giorni di malattia; alla seconda, il 50% per il periodo residuo; alla terza viene sospeso tutto il trattamento economico fino al termine della prognosi. Sono inoltre possibili conseguenze disciplinari.

Come si svolge la visita fiscale e chi la può richiedere?

La visita fiscale viene disposta dall’INPS, su iniziativa propria o su richiesta del dirigente scolastico, anche dal primo giorno di assenza. Un medico fiscale si reca al domicilio del docente nelle fasce orarie di reperibilità per valutare lo stato di salute e la prognosi.

È possibile cambiare domicilio durante la malattia e quali sono le procedure?

Sì, è possibile cambiare domicilio durante la malattia, ma è obbligatorio comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo sia all’INPS sia alla segreteria scolastica. La mancata comunicazione equivale, agli effetti pratici, a un’assenza ingiustificata alla visita fiscale.

Le fasce di reperibilità valgono anche durante le vacanze scolastiche?

Sì, l’obbligo di reperibilità si applica sempre, anche durante le vacanze di Natale, Pasqua o altri periodi di sospensione delle attività didattiche. Il rispetto delle fasce orarie è legato allo stato di malattia, non al calendario scolastico.

Savino Grimaldi

Articolo creato da

Savino Grimaldi

Giornalista Pubblicista Savino Grimaldi è un giornalista laureando in Economia e Commercio, con una solida esperienza maturata nel settore della formazione. Da anni lavora con competenza nell’ambito della formazione professionale, distinguendosi per una conoscenza approfondita delle politiche attive del lavoro e delle dinamiche che legano istruzione, occupazione e sviluppo delle competenze. Alla preparazione economica e professionale affianca una grande passione per la lettura e per il giornalismo, che ne arricchiscono il profilo umano e culturale. Spazia con disinvoltura tra diverse tematiche, offrendo sempre il proprio punto di vista con equilibrio, sensibilità e spirito critico.

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