In Italia 40.076 sedi scolastiche statali si distribuiscono su 7.473 istituzioni: oltre 32.600 sono plessi satellite, succursali e sezioni staccate (dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito, anno scolastico 2024/2025). Ogni volta che una di queste sedi chiude per un giorno, molti dirigenti dirottano i docenti verso un altro plesso per coprire sostituzioni. La domanda arrivata nei giorni scorsi a una rivista di settore è esattamente questa: in caso di chiusura plesso scolastico, l'ordine di servizio in un'altra sede è legittimo?
Chiusura plesso scolastico: i due casi nell'ordinanza del 1995
L'ordinanza ministeriale 185 del 30 maggio 1995, all'articolo 3 comma 30, ha un elenco circoscritto: gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate. Due casi, fine della lista.
La prassi applicativa estende il principio ad altre fattispecie analoghe: lavori idraulici o elettrici di breve durata, chiusure imposte da eventi atmosferici, occupazione dei locali per concorsi pubblici, elezioni amministrative, referendum. Per questi scenari, però, il fondamento normativo non è più l'ordinanza del 1995. È qualcosa di più generale e, in realtà, più solido.
Il principio del codice civile che copre tutti gli altri casi
Per le chiusure che escono dai due casi dell'ordinanza, la tutela si fonda sull'articolo 1256 del codice civile. La formula è generale: l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento (Testo dell'articolo 1256 del codice civile - Gazzetta Ufficiale).
Trasposto nel rapporto di lavoro del docente il senso è questo: se la sede di servizio è chiusa per causa non dipendente dall'insegnante, la prestazione dovuta quel giorno è oggettivamente impossibile e l'obbligo di servizio si estingue. Non c'è ora da recuperare, non c'è decurtazione stipendiale, non c'è giustificativo da produrre. L'ordine di presentarsi in un altro plesso, in questo quadro, non è una semplice disposizione organizzativa: è la richiesta di una prestazione diversa, non prevista né dal contratto individuale né dall'assegnazione annuale di sede.
Cosa può fare il docente che riceve l'ordine di servizio
Il docente che riceve una circolare o un ordine di servizio con questo contenuto ha tre passaggi da compiere in sequenza. Il primo è la risposta scritta al dirigente, con richiamo esplicito all'articolo 3 comma 30 dell'ordinanza 185/1995 e all'articolo 1256 del codice civile: la contestazione formale documenta la posizione del docente e protegge in caso di contenzioso.
Il secondo è l'informazione alla RSU di istituto e al sindacato di riferimento, che possono intervenire con richieste di confronto o con comunicazioni ufficiali al dirigente. Il terzo, se la richiesta viene reiterata nonostante la contestazione, è la diffida: il dirigente che insiste si espone a un rilievo per uso illegittimo del potere direttivo, che resta vincolato alla sede e alle mansioni di assegnazione.
L'assegnazione del docente alle classi di un dato plesso configura obblighi didattici strettamente legati a quelle classi e a quella sede. Quando la struttura viene chiusa per disposizione dell'autorità competente, si tratta di forza maggiore: la prestazione dovuta diventa impossibile per causa non imputabile al dipendente, che è esonerato dall'obbligo. Un principio che vale sia per gli oltre 32.600 plessi satellite (Dati MIM sulle sedi scolastiche statali 2024/2025) sia, in forma speculare, per la sede centrale che resti chiusa mentre altri plessi dell'istituto funzionano regolarmente.
Il quadro normativo resta frammentato: una norma specifica del 1995 per due soli casi, un principio generale del codice civile per tutto il resto. In attesa che una revisione contrattuale unifichi le due fonti, il docente che riceve un ordine di servizio contestato ha strumenti precisi per rispondere, a cominciare dall'elenco di norme da citare per iscritto nella risposta al dirigente.
Domande frequenti
In quali casi specifici un docente non può essere trasferito in un altro plesso durante la chiusura della sua sede?
Secondo l'ordinanza ministeriale 185/1995, i docenti non possono essere utilizzati in altri plessi quando la sede è chiusa per disinfestazione o consultazione elettorale.
Qual è il principio generale applicato agli altri casi di chiusura delle sedi scolastiche?
Per le chiusure diverse da quelle previste dall'ordinanza del 1995, si applica l'articolo 1256 del codice civile: se la prestazione lavorativa diventa impossibile per cause non imputabili al docente, l'obbligo di servizio si estingue per quel giorno.
Cosa deve fare un docente se riceve un ordine di servizio per spostarsi in un altro plesso durante la chiusura della propria sede?
Il docente deve rispondere per iscritto al dirigente richiamando le norme di riferimento, informare la RSU d'istituto e il sindacato, e, se necessario, inviare una diffida qualora l'ordine venga reiterato.
Ci sono conseguenze economiche o disciplinari per il docente che non si presenta in un altro plesso durante la chiusura della sede?
No, non ci sono decurtazioni stipendiali né obbligo di recupero orario, poiché la prestazione è impossibile per causa non imputabile al docente e non serve alcun giustificativo.
Il principio vale sia per i plessi satellite sia per la sede centrale di una scuola?
Sì, il principio si applica sia ai plessi satellite sia alla sede centrale: se una struttura è chiusa per causa di forza maggiore, il docente è esonerato dall'obbligo di servizio per quel giorno.